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ASPETTI NORMATIVI CHE REGOLANO LA PRODUZIONE, LA GESTIONE E LA RETRIBUZIONE DEL BIOGAS E DELL’ ENERGIA

DECRETO LEGGE 159/2007, CONVERTITO IN LEGGE 222/

Certificati verdi: la norma disciplina i certificati verdi per la produzione di energia dalle biomasse, estendendo il diritto del godimento dei certificati verdi per gli impianti avviati dopo il 1 aprile 1999.

Sono interessanti i seguenti commi dell’articolo 26 del suddetto decreto legge:

382-bis: La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle

fonti di cui al comma 382 (cioè impianti alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 Km dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007) e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt, è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni […].

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382-ter: La produzione di energia elettrica per gli impianti visti nell’articolo

382-bis e di potenza elettrica non superiore ad 1 megawatt, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di 15 anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni 3 anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater: A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini del

soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica […] dell’anno precedente, moltiplicata per il coefficiente 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni 3 anni […].

382-septies: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.

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REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002

Di seguito sono riportati i tratti salienti del regolamento in discussione. Ai fini della comprensione delle norme che debbono essere seguite per il corretto esercizio dell’impianto di Mantovagricoltura, sono di seguito riportati gli articoli ed i relativi commi che riguardano specificatamente i substrati impiegati in tale impianto, tralasciando le parti di testo che non sono interessanti da questo punto di vista.

Nell’ art. 1, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali.[18]

L’art. 2, invece, riporta l’elenco delle definizioni da prendere in considerazione per la comprensione del testo del regolamento.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;

b) materiali di categoria 1: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4; c) materiali di categoria 2: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5; d) materiali di categoria 3: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6;

L’art. 3 riporta gli obblighi generali per la corretta gestione dei materiali

sovrariportati.

Obblighi generali: I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati sono raccolti, trasportati, immagazzinati, manipolati, trasformati, eliminati, immessi sul mercato, esportati, trasportati in transito e utilizzati in conformità del regolamento.

L’impianto di Mantovagricoltura impiega come substrati per la valorizzazione anaerobica sottoprodotti di origine animale afferenti alla categoria 3 del

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regolamento. Nell’ art.6 del regolamento stesso si legge che tali materiali sono classificabili nel seguente modo:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali; b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto, che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

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j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Nel comma 2 dell’articolo 6 si legge che “i materiali afferenti a questa categoria possono essere quindi trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15.”

L’ art. 7 riguarda la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio dei materiali. In particolare, durante il trasporto verso gli impianti di valorizzazione anaerobica, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale oppure, ove richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario. I documenti commerciali e i certificati sanitari devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II del regolamento in discussione ed essere conservati per il periodo ivi specificato. Essi contengono in particolare informazioni sulla quantità e sulla descrizione del materiale nonché sulla sua marcatura.

L’ art 9, riguardante la tenuta dei registri dei materiali afferma che “le persone che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite. Il registro contiene le informazioni di cui all'allegato II ed è conservato per il periodo ivi specificato.”

Di fondamentale importanza risulta essere l’art 15 che si intitola

“Riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di

compostaggio”. I commi che lo compongono sono i seguenti:

1. Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono:

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a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo II, parte A;

b) provvedere alla manipolazione e alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato VI, capitolo II, parti B e C;

c) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26; d) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo; e

e) fare in modo che i residui della digestione e il compost, a seconda dei casi, siano conformi alle norme microbiologiche di cui all'allegato VI, capitolo II, parte D.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

A questo punto, risulta utile considerare le parti di allegato VI considerate nell’articolo 15 che interessano da vicino l’impianti di biogas.

Requisiti specifici per il riconoscimento degli impianti di produzione di biogas

A. Locali

1. Gli impianti di produzione di biogas devono essere muniti di:

a) un'unità obbligatoria di pastorizzazione/igienizzazione che dev'essere dotata di:

i) installazioni per il controllo della temperatura in tempo reale; ii) dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni;

iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente; e

b) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione di veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas.

Tuttavia, un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1.

Ogni impianto di produzione di biogas deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ad un laboratorio esterno. Il laboratorio deve essere attrezzato per

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l'esecuzione delle analisi necessarie e deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

B. Requisiti d'igiene

Solo i sottoprodotti di origine animale indicati di seguito possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas:

a) i materiali di categoria 2 che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 presso un impianto di trasformazione di categoria 2;

b) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente; e c) i materiali di categoria 3.

I sottoprodotti di origine animale di cui al punto 4 devono essere trasformati il più presto possibile dopo l'arrivo.

Fino al momento del trattamento, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.

I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trattato devono essere puliti in una zona apposita. L'ubicazione e la struttura di tale zona devono essere concepite in modo tale da evitare ogni rischio di contaminazione dei prodotti trattati.

Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti. A tal fine dev'essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.

Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.

Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati.

Le installazioni e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

I residui di digestione devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto in modo da impedirne la ricontaminazione.

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C. Norme di trasformazione

I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas munito di un'unità di pastorizzazione/igienizzazione devono soddisfare i requisiti minimi seguenti:

a) dimensione massima delle particelle precedentemente all'ingresso nell'unità: 12 mm;

b) temperatura minima di tutto il materiale nell'unità: 70 °C; e

c) durata minima di permanenza nell'unità, senza interruzione: 60 minuti. D. Residui di digestione

I campioni di residui di digestione prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di produzione di biogas devono rispettare le norme seguenti:

salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 enterobacteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g in cui:

n = numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e

c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

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BIBLIOGRAFIA

[1] D.P. Chynoweth, R. Isaacson, “Anaerobic digestion of biomass”, Elsevier Applied Science 1981.

[2] AA VV, “Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi -

Aspetti fondamentali, progettuali, gestionali, di impatto ambientale ed

integrazione con la depurazione delle acque reflue”, APAT Manuali e linee

guida 13/2005.

[3] S. Piccinini, “Energia dal biogas prodotto da effluenti zootecnici, biomasse

dedicate e di scarto”, CRPA 2007.

[4] P.N. Hobson, A.D. Wheatley, “Anaerobic digestion: modern theory and

practice”, Elsevier Applied Science 1993.

[5] D. A. Burke, “Diary waste anaerobic digestion handbook – Options for

recovering beneficial products from diary manure”, Environmental Energy

Company, June 2001.

[6] S. Piccinini, “Impianti aziendali di digestione anaerobica: situazione e

prospettive”, C.R.P.A. 2005.

[7] P. Navarotto, “Soluzioni costruttive per produrre più biogas”, Supplemento N.1 al numero 18 del 2/8 Maggio 2008 dell’Informatore Agrario.

[8] R.Baldini, L.Giardini, “Coltivazioni erbacee – Foraggere e tappeti erbosi”, Pàtron Editore, Bologna 2007.

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[10] Comitato Europeo di Normazione, “UNI EN ISO 16649-2:2001”.

[11] Comitato Europeo di Normazione, “UNI EN ISO 6579:2004”.

[12] Comitato Europeo di Normazione, “UNI EN ISO 21528-2:2004”.

[13] Comitato Europeo di Normazione, “UNI EN ISO 7937:2005”.

[14] Comitato Europeo di Normazione, “UNI EN ISO 7954:1987”.

[15] D.G. Cirne, X. Paloumet, L. B. Jörnsonn, M.M. Alves, B. Mattiasson. “Anaerobic digestion of lipid-rich waste-Effects of lipid concentration.” Renewable Energy 32 (2007):965–975.

[16] Ye Chen, Jay J. Cheng, Curt S. Creamer. “Inhibition of anaerobic

digestion: A review.” Bioresource Technology 99 (2008):4044–4064.

[17] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, “Finanziaria

agroalimentare 08”.

[18] Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, “Regolamento (CE) N.

1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002”.

SITOGRAFIA

[1S] http://www.rcminternationalllc.com

[2S] http://www.ctu.edu.vn

154 [4S] http:// www.uts-italia.it [5S] http://www.mondolatte.it/sorgo.htm [6S] http://www.sementifrigo.com [7S] http://www.italiazuccheri.it [8S] http://www.enerlive.it

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RINGRAZIAMENTI

Ringrazio vivamente il Prof. Miele e la Dott.ssa Bargiacchi per la positiva energia che hanno saputo trasmettermi durante lo svolgimento del lavoro. Ringrazio anche “Mantovagricoltura” nella persona di Burato Piergiorgio per la

disponibilità riservatami.

Un sentito grazie anche ai miei genitori per avermi regalato questa importante opportunità.

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