• Non ci sono risultati.

DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

POLITICHE ATTIVE

3.2.8 DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, in vigore dal 24 settembre u.s., ha introdotto importanti novità in materia di sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto e ha introdotto l’istituto della cessione dei riposi e delle ferie.

L’articolo 23 detta la nuova disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori, modificando radicalmente l’art. 4 della Legge n. 300/1970. Si conferma il principio in base al quale non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti aventi quale finalità esclusiva il controllo a distanza dei lavoratori.

Nello specifico vengono estesi i presupposti legittimanti l’uso dei sistemi di controllo a distanza, alla causale delle esigenze organizzative e produttive e a quella della sicurezza del lavoro, si aggiunge la tutela del patrimonio aziendale. Rimane ferma la necessità di un previso accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o con le rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli strumenti di controllo a distanza possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

135

La norma esclude l’applicazione della predetta procedura (accordo o autorizzazione della DTL) con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la propria prestazione, nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate a fronte di adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d’uso degli strumenti lui affidati e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (privacy). Per quanto attiene il profilo sanzionatorio, la violazione delle predette norme comporta l’ammenda o l’arresto ai sensi dell’art.38 della Legge n. 300/1970.

L’articolo 24 introduce la possibilità del lavoratore di cedere ad altro lavoratore, e conseguentemente ricevere, i riposi e le ferie da loro maturati. Tale possibilità è consentita a condizione che:

-la cessione risulti a titolo gratuito;

-i lavoratori (cedente e ricevente) siano dipendenti del medesimo datore di lavoro;

-le ferie o i permessi siano utilizzati per l’assistenza di figli minori che richiedano cure costanti in ragione delle loro particolari condizioni di salute.

Restano esclusi dalla cessione il periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e due giorni minimi di riposo stabiliti dal D. Lgs. n. 66/2003. La disposizione demanda ai contratti collettivi la definizione della misura, delle condizioni e delle modalità di utilizzo della predetta cessione.

L’articolo 26 modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sostituendo la procedura definita dalla Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero). Le nuove

136

norme entreranno in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015 (applicazione dal 24.11.2015).

Nello specifico la disposizione prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano esperite in via esclusiva ed a pena di loro inefficacia:

-con modalità telematiche;

-su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro;

-trasmessi al datore di lavoro e alla DTL di competenza con le modalità individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in parola.

È riconosciuta al lavoratore la facoltà di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la quale deve essere manifestata entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo seguendo le stesse modalità telematiche sopra descritte.

All’evidente fine di agevolare il lavoratore, la norma prevede la possibilità per lo stesso di effettuare l’invio anche per il tramite di:

-patronati;

-organizzazioni sindacali (OO. SS);

-enti bilaterali;

-commissioni di certificazione.

La novità introdotta dall’art. 26 non interessa i rapporti di lavoro domestico e tutti i casi in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali

137

avvengano all’interno delle sedi protette o più in generale alle conciliazioni indicate dall’art. 2113, comma 4, del codice civile.

La nuova procedura non si applica nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto e di dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. In tali casi ai sensi dell’art. 55, c. 4, del D. Lgs. 151/2001, la risoluzione consensuale e le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

3.3 PRIMI DATI E PREVISIONI FUTURE

Il Governo con questi provvedimenti di legge cerca di dare una forte sterzata all’andamento occupazionale. Attraverso la flessibilità, la semplificazione e le nuove tipologie di contratti e di ammortizzatori sociali si punta, con un approccio nuovo rispetto al passato, a far ripartire il mercato del lavoro.

A differenza di quanto visto per la Riforma Fornero nel capitolo precedente, gli Istituti di ricerca e i vari esperti del settore del mondo del lavoro, trovano molta difficoltà a elaborare previsioni sui possibili risultati che questa legge può raggiungere; sia per il breve periodo in cui questa è in vigore, sia per gli ingenti sgravi fiscali che a detta di molti stanno ‘ drogando’ il mercato del lavoro, sia per la forte instabilità economica del nostro Paese.

138

Dopo un anno dalla sua applicazione possiamo dire che c’è stata una crescita dell’occupazione e un aumento dell’incidenza del tempo indeterminato sui nuovi contratti trainati dai forti incentivi e dalle nuove regole contrattuali. Si stima che dai tempi della crisi siano stati recuperati circa mezzo milione di posti di lavoro. È chiaramente difficile distribuire i meriti tra l’esonero contributivo e le tutele crescenti previste dal nuovo contratto. Il fatto che l’aumento delle assunzioni per le imprese sopra i 15 dipendenti, interessate dal nuovo contratto a tutele crescenti oltre che dagli incentivi, superino in modo significativo quello riscontrato per le aziende più piccole, coinvolte solo dalla decontribuzione, suggerisce che anche le nuove regole abbiano avuto un ruolo nell’andamento positivo dell’ultimo anno.

I dati a disposizione ci dicono che le tutele crescenti hanno agevolato l’assunzione di lavoratori disoccupati più che la trasformazione di contratti già esistenti. Il risultato è un aumento netto dell’occupazione e una crescita dell’incidenza del tempo indeterminato. Ciò è avvenuto a parziale discapito dei contratti a tempo determinato; l’aumento netto del flusso di assunzioni è comunque stato decisamente positivo e ha riguardato quasi tutte le regioni italiane con picchi particolarmente elevati al Centro-Sud.

Il lavoro dipendente è dunque ripartito, ancora stagnante invece il lavoro autonomo. In particolare, l’Inps rileva un calo degli artigiani e degli autonomi agricoli. Come del resto si registrano complicazioni dal punto di vista delle retribuzioni, che stentano ancora a ripartire.

139

TABELLA 1 – Dati ISTAT sull’occupazione e sulla