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DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Nel documento della Corte dei Conti Sezione Autonomie ‘Audizione - in Parlamento - sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane’ del 23 febbraio 2017 viene evidenziato come “La mancata approvazione del referendum sulla riforma costituzionale in sostanza ha avuto l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta alle statuizioni della legge n. 56/2014. Non può, invece attribuirsi a quest’ultima il valore di riforma-ponte destinata a durare solo il tempo necessario alla modifica costituzionale perché non lo consente la lettura della norma, che non pone condizioni risolutive dell’efficacia della disciplina, né i principi affermati dalla Corte costituzionale sulla natura della materia oggetto della legge. In proposito la Consulta, con la sentenza n.

220/2013, ha precisato che l’art. 117 lett. p) della Carta costituzionale, nel definire il perimetro di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia degli Enti territoriali, ne ha individuato i contenuti nel potere di definire «le componenti essenziali dell’intelaiatura dell’ordinamento degli Enti locali, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali e istituzionali di lungo periodo»…. In pratica la legge n. 56/2014 esprime un nuovo assetto delle Province e del livello istituzionale di area vasta che è da ritenere stabile per il rispetto del principio di continuità delle funzioni amministrative e, in quanto tale, opera, oggettivamente, in una prospettiva duratura”.

Le Province quindi restano nella nostra Carta Costituzionale, ma è il Parlamento che ne determina funzioni, dimensioni e perimetri. L’esito referendario non deve interrompere il dibattito sull’area vasta, producendo – stante il percorso già intrapreso – un abominio istituzionale, ma divenire occasione sia per modernizzare la gestione del territorio sotto il profilo funzionale, sia – anzi, soprattutto - per scongiurare il rischio che le comunità locali si rifugino nei campanilismi cittadini, inadeguati a rispondere alle sfide dello sviluppo. E’ necessario, inoltre, affrontare anche altri aspetti: “In un’ottica prospettica, è stata, altresì, rimarcata l’esigenza di un ripensamento della finanza provinciale finalizzato a restituire alle Province una effettiva capacità programmatoria e, per l’effetto, conferire ai piani di riequilibrio quella sostenibilità di medio e lungo periodo che permea il complesso delle disposizioni regolatrici della materia e che, nondimeno, è stata sinora fortemente ipotecata da quella situazione di transitorietà in parte correlata alle modalità attuative del complessivo processo di riordino degli enti intermedi” (Corte dei Conti , “Audizione” del 23 febbraio 2017). Le esagerate riduzioni di risorse finanziarie contenute nella legge di stabilità 2015, n. 190 (articolo 1, comma 418), che per tutte le Province e Città metropolitane è stato pari a 1 miliardo, 2 miliardi e 3 miliardi di euro, rispettivamente negli anni 2015, 2016 e 2017, hanno portato al dissesto tre province ed al pre-dissesto ulteriori dodici. A quanto già detto, va poi aggiunto il fatto che dal 2015 sono stati introdotti nella contabilità degli enti locali i nuovi principi legati all’armonizzazione ex D.Lgs. 118/2011 che impone accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, nonché ulteriori previsioni di riserve per perdite legati ai bilanci delle società partecipate.

L’Upi nell’audizione def 2017 ha evidenziato la necessità di porre rimedio tempestivamente alla situazione di insufficienza di risorse fronteggiata di volta in volta con interventi normativi spot assolutamente inadeguati, privando di fatto Istituzioni della Repubblica costituzionalmente riconosciute della capacità programmatoria. Grazie ad un confronto serrato delle Province con Governo e Parlamento, sia a livello nazionale che territoriale, già con la legge di bilancio 2018 (l. 205 del 27 dicembre 2017) si è evidenziata una chiara inversione di rotta, attraverso misure atte a dare respiro ai bilanci ed a ripristinare la facoltà assunzionale, volta soprattutto al recupero della capacità programmatoria/organizzativa. La legge di bilancio 2018 ha previsto, infatti un contributo per le province di 317 milioni per l’anno 2018 e 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (versato dal Ministero dell’Interno all’entrata di bilancio

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dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle Province, che quindi non iscrivono in entrata tali somme). Il decreto del Ministero dell’Interno del 19 febbraio 2018 ha quantificato (per la nostra Provincia) tale contributo in circa 8.603.000 € per il 2018 e, in 4.154.000 € per gli anni 2019, 2020. Si capisce che le risorse stanziate non sono adeguate alle nostre necessità, ma all’Ente sono stati restituiti i primi strumenti per “ripartire” e tra questi la possibilità di sopperire alla carenza di organico creatasi in attuazione del processo riformatore, quando con la l. 190/2014 è stata preclusa la facoltà di reperire personale qualificato in sostituzione delle unità cessate per pensionamenti e/o prepensionamenti o interessati da mobilità obbligatoria, ostacolando notevolmente la possibilità di assicurare livelli minimi dei servizi essenziali. La Legge di bilancio 2019, proseguendo nel percorso intrapreso, ha previsto un ulteriore contributo per le Province di 250 milioni, per gli anni 2019–2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di scuole e strade (per la Provincia di Latina il contributo è di € 4.279.000,00 annue), e, per garantire la corretta elaborazione dei piani di sicurezza, ha integrato l’ultimo periodo del comma 889 della legge di bilancio 2018, con la precisazione che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, sono riferite a figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici.

Ma è con la legge di bilancio 2020 (legge. n. 160 del 27 dicembre 2019), che si prospetta una situazione più incoraggiante. Con l’art. 1 commi 62-64 si autorizza la concessione di contributi, per un importo

complessivo di 6,1

miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi. La lettera a) del comma 62 riscrivendo il comma 1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane:

-amplia l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il periodo 2024-2034;

-incrementa lo stanziamento complessivo da 1,62 a 4,27 miliardi di euro.

Si ricorda che in base al comma 1077 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018, che non è oggetto di modifica da parte dei commi in esame, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 258 dell’art.1 della legge di bilancio 2020 destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non

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impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

Al comma 259 si prevede inoltre che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma 260). Un altro passo in avanti per ridare dignità a una Istituzione che svolge un servizio fondamentale per il territorio, anche se il nuovo scenario presenta ancora carenze per il ruolo che l’Ente è chiamato a rivestire, per questo, attraverso la revisione della legge 56/2014 è auspicabile che il legislatore riveda le proprie decisioni alla luce di un nuovo vigore da riservare al “principio di sussidiarietà”, per assicurare alla Provincia una visione prospettica in cui, nel rapporto con lo Stato e la Regione divenga realmente soggetto di regia dello sviluppo territoriale.

In considerazione di quanto sopra, nonché degli esiti delle attività svolte nel 2019 riportante nel seguente paragrafo di rendicontazione, si confermano le direttrici strategiche dell’Ente per il perseguimento del bene e dell’interesse pubblico, che, in coerenza con i contenuti della deliberazione di Consiglio provinciale n. 17 del 22 maggio 2018, avente ad oggetto “Presentazione Linee Programmatiche di Governo”, sono state come di seguito definite:

1.Vicinanza ai cittadini;

2.Concertazione/collaborazione interistituzionale;

3.Pianificazione e progettazione per attrarre fondi europei;

4.Ottimizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche disponibili;

5.Efficientamento e recupero di qualità dei servizi.

La conseguente individuazione dei contenuti dei programmi da sviluppare e degli obiettivi da realizzare, avviene attraverso scelte coerenti con l’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.

LA RENDICONTAZIONE

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono verificati, inoltre, gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria, come sopra esplicitati.

Di seguito i report sui risultati del 2019 corredati da eventuali note per revisioni degli obiettivi.

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Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO 1.1. Adeguamento ed efficientamento dei servizi

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