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delle finan7..c

Nel documento Giurisprudenza Tributaria delle (pagine 114-119)

impositiva. Diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del

periculum

i che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell'intero

tributario non definitivo, l'obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare str ento dell'iscrizione nel ruolo straordinario si desume -sempre secondo la Suprema Corte cita a- dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari compresi gli atti della riscossio

particolare riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3 e al D.P.R. 29 settembre 1 13, n.

602, art. 12, comma 3 secondo cui il ruolo, in mancanza dell'avviso di accertamento deve i dicare

"la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva"; analogamente il D.M. n. 32t de 1999, art. I, comma 2 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo) prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l'indicazione siptetica degli ele enti in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo 11•

Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazi ne dei ruoli, la Suprema Corte desume che l'Amministrazione finanziaria abbia l'onere di esplicitar anche in forma sintetica e con motivazione

per relationem,

le ragioni per cui ha ritenuto sussis ente il

"fondato pericolo per la riscossione", che la legittima all'iscrizione a ruolo dell'intero carico tributario non definitivo, il che nel caso in questione non è avvenuto.

Il rigetto dell'appello principale esonera questo Giudice dall'esame dei motivi dell' ppello incidentale condizionato con riferimento ai motivi del ricorso di primo grado respinti dalla C T.P.

�) Per le ragioni esposte, l'appello dell'Agenzia non merita di essere accolto e la sen enza di

l

�:r::o grado merita conferma.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell' Age ia delle Entrate in favore della Società Holding S.p.A., in persona del legale rappresent te

pro

ella misura minima, in base ai parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014, tenu o conto

tempore,

del valore dichiarato della causa complessivi euro 9.130,00=, oltre oneri accessori se dovuti.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 15

/\

definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione della Commissione Tributaria Pr vinciale -respinge Dipartimento

delle finanze

impugnata;

-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente nella misura indicata in motivazione.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2021.

Dipartimento

delle finanze

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENETO SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

O R:ll:>I ____________________________ ···-· ····----···-··· --��-�-�-�9 ________

___ _____

____ ···--··---!=>_residente O MINELLI

- avverso la pronuncia sentenza n. 223/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA

VIA SALVO D'ACQUISTO 11 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420170029036376000 IRPEF-DETR.IMP. 2013

D ipartim nto

T-4 Commissionè

sentito il relatore in udienza a distanza ·ex art. 16, comma4 del DL n. 119/2018, convertito dalla legge n.136/18 eéx articolo 27 délDL n.137/20:20;

premesso in fatio e diritto éhe

- con sentenia.della CTP di Vicenza in data 24.01.2019 n. 223/19, veniva respjnto il ricorso di Pierangelo BERTI avverso la ç_�Jt�H� .. JjJ ... .m1_gt1.:m�tm� n. 124 2Qt:7 0029036376000 e dell'atto di iscrizione a ruolo n. 2017/250297 del 19.04.2017 effettuata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza - Ùfficio territoriale <li Bassano del Grappa. che ayeva rifiutato di riesaminare l'esito del èontrollo formale,.

relativo al11anno d'imposta 2013, e accogliere le osservazioni formulaJe dal contribuente, con riconoscimento dell'importo detraibile indicato in dichiarazìone, tenendo conto delle

. "ferlbil' alla tit ZIO ' d

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li .

.$�� .• D ... , ... L. ... �.$ .•. JL .•. P.� ... � ...•

mt�m ... çQ.P.�.mm�..

in quanto ne a nstrutturazmne edilizia in questione ('ra sano necessario sostituirè e isolare la copertura dell'edificio con

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Q.i •.. \1.JJ.l) •• �rQJJ.JUILmP.rn.t•»JUJ} ..

�l.�m,

resasi nece&,saria ai

fini

dell'adeguamento strutturale e del miglioramento antisismico della struttura:' in particolare, si erano dovute aggiungere le porzioni di tramezzatura interna atte a raggiunger _ l'intradosso della nuova copertura riposizionata;

� la detrazione era stata richiesta in, quanto l'importo era stato considerato dal contribuente, ex art, 3 dpr 380/2001. quale in�r.Y.�JJ.tQ .. Q:t.XtitnlttlJ.mzlQmL�!J.lU?ii�, con le conseguenti ·agevolazioni. previste d�lla legge, ma disconosciute dall'Ufficiç, che aveva cosl rettificato la dichiarazione, nen riconoscendo dette spese, .con questa mofiv1,1zione:

"NoTJ � pr:Jssibile ric()noscere le �Pltlg_..<JL .• i.fltff!f.ijJ:(:J!JP.m:. in quanto senza demolizione dell'edificio esistente

F

còn ampliamento dello -stesso ,.klt.4ttr:.ç,;{..(Q.1J.�.ç_Ql!J.P.g_fg__$..<J.{9..P!?r..!�

spese. riferibjli.

aUa

J).arJe. esistente .. in _guanto . .l'ampliamento. configura.

comunque

.unq

��mm�a ..

�Q�rY,Z!Q!J§::.J parjmentì non �ono ·state riconosciute le spese sostenµte per la pr9g�azione e peY.: e prestazioni professionali connesse all'esecuzione. delle opere edilizie;

- il coutribuen$·sostiene che �etta'interpretazione è errata perché essa costituir.ebbe

'1un'i11t�1"p1"etado� "flstematica" dell'art. 16bis Tuir non/ondata (invece) sulla bàs.e di una le.m,m . .t�lt«.'1/g_ __

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n.QJ:mP.!i.l.!g3!J§ .• !Y!.l1.P..<Jl:t# ... cJ1f.1JJMt.l!mJ1q.Ji<1.f.l!!. ". perché �:�r:..JI .l#ii:t.llJ.1Qr.tJ ...

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,zm.1-G ... ,.:.

J)PR 380/2001J per iridiyiduare gli interven,Jieài/jr.iagevolati";

- ,ritiene questa Commissione cpe l'a�evolazione fiscale in questione spetti al contribuente ancfie. con riferimento alle spese sosterlyte per la realizzazione della corona in mutatum. quindi per l'intero, riconosCèndo cosl integralmente ìl beneficio fiscale per le spese per interventi di recupero .del patrimonio edilizio sostenute dal Contribuènte, anche

D ipartim nto d Ile ina

2

Commissione tribqtaria regionale per il Veneto Soziom: �ima

r.g. 275-20

xxxxxx

perchè la CTP di Vicenza non ha motivato le ragioni del parziale rigètto del ricorso; ed

invece l'art. 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (rUIR), nel testo vigente dal 26/06(2012 al 31712/2014. rubricato •~Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualijìcat.ione eriergetlca degli edifid' dispone che daIL'imposta lorda si detrae un importo p~ al 50 per cento de1le spese sostenute per interventi di

recupero del patrimonio edilizio individuati mediante

rinYi.9..~lJ.'.iJrt, ..

~

.. $.J~LP.P.R.J~OliOO.t

Oegg~ quadro sull'edilizia); ed inoltre nel D.M. 14 g~nnaio 2008 si definisce come

"cpstruzione .. esistente,. .. queOa

che.

abbia .. una .. struttura .. c9m_pletamentè .. realizzata. con

l'ulteriore precisazione (cfr. paragrafo 8.4.1) che

"~.Y.ar.ia!.i<mf...df.U.'.«U~u.q_dl,lJ.:~.tJjfl.ç,,ig._

per la re.aliupziane

di_corlloltsommitali,.sempre che•resti immutato il · iani, non è considerata sopraelevazione o amollamento ... '.:;

-·analogamente l'art. 99 della Legge. l.Jrbanisti.C4 Pro\llntiale n.1 <lei 4 mano ,,, 2008, rubricato ''definizione· dette categorie di intervento pèr il ree rpero.

degli

edifici

·-Oi' .

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.esistenti"'', alla lett. e) definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia e precisa che -\~

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fer.ma.Jn, .. QC..lJLçg,rn .. W

11ossibllità di realiu.are le addizioni consentite dai

piani

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f: . -

~o:at. ori

g~~ nea:"""'!"' _

di que~• .. ca. t~gorla d'ilrte':mto [!er assicur. are una nu.glrore fruibilità deg/1. edifici e le mnovaziom wc-essane per l'adeguamento alla normativa Mtisismica", come appunto

net

CJISO, in cui tra l'altro è rimasto immutato il numero dei piani;

otleduzioni e svolgendo anch~ appèJlò incidentale, insistendo in particolare sùi fatto che negli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile

v aumentate la superficie utile, ma non il volume preesistente, che invece, proprio sulla base

•:=-· della relazione gell'arch'. ·Giovanni Tedesco, depositata dalÌ'a"ppellante. ha riferito che ''i lavori eseguiti dal' Conirihuente hanno comportato un aumf!.n!Q .. l!f!l.lltMJrif;g_df!l .. ±.Z ... l.4/~t;

-E tut~via riconosciuta integralmente al contribuente l'agéVblazione fiscale ex art.

16bis Tuir. richiesta dal Bérti .nella

..

dichiiuazione dei redditi presentata per U periodo di

imposta

2013. con riferimento alla spese per ristrutturazion~ edilizia. con conseguente riforma sµl punto della sentenza impugnata anche se con compensazione delle spese

di

lite.

restando comunque dei (pur molto tnodesti) d.ubbi interpretativi;

-l'opposta tesi dell'Ufficio, infatti, fondata in particolare sul fatto che le ipotesi per le quali è possibile fruire delle detrazioni sono tassative perché relative ad agevolazioni,

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