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Nel documento Giurisprudenza Tributaria delle (pagine 111-114)

merito, il rigetto dell'appello e la conferma della cartella, in via istruttoria, il rigetto della richiesta di C.T.U. e in ogni caso la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, é intervenuta volontariamente m questo grado del giudizio, ripercorrendo i fatti di causa e lo svolgimento del processo e censurando la sentenza per contraddittorietà, avendo la stessa dapprima sostenuto la natura vincolata della cartella di pagamento e avendone successivamente sostenuto l'invalidità per la mancata indicazione delle ragioni sottese all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario. L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano, conclude chiedendo la riforma della sentenza e, per l'effetto, la dichiarazione di legittimità della cartella impugnata, con cendanna dell'appellata al

pagamento delle spese di giudizio.

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La contribuente appellata si è costituita in questo grado di giudizio, depositando controdeduzioni in data 9.12.2019, nelle quali ha insistito sull'assenza di motivazione in ordine alla formazione del ruolo straordinario, correttamente rilevata dalla sentenza gravata, riproponendo, in via di appello incidentale condizionato, le eccezioni proposte in primo grado e respinte. La contribuente conclude chiedendo il rigetto delFappello, la conferma della sentenza di primo grado e la conferma della nullità della cartella impugnata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di

· dizio.

I

In vista dell'udienza in data...23.11.2020, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha depositato memoria nella quale, dando atto dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano e della costituzione dell'appellata, ha insistito sulle conclusioni già rassegnate.

All'udienza del 23.11.2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, a seguito della richiesta di pubblica udienza.

All'udienza odierna, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 27 del d.1. 137 del 2020, sono stati presenti i difensori delle parti, che hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il Coltegio ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata, per le ragioni di seguito esposte.

Sulla legittimazione passiva, contestata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, si richiama

Di parti mento

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l'orientamento manifestato dalla Suprema Corte, secondo cui "In tema di riscossione di rediti mediante iscrizione a ruolo deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessa io tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio della riscossione qualora il giudizio sia pro osso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la do abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento co l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non imJone la parteci al giudizio dell'ente creditore"(Cass. Civ, Ord. n. 29798/2019).

L'art. 39 D. Lgs. 112/1999 è chiaro nel sostenere che è l'Agente della Riscossio e che, eventualmente, deve chiamare in causa l'Ente lmpositore. A

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Pertanto, il contribuente può convenire in giudizio l'ente impositore o l'Agenzi L (Entrate, senza che tra essi si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo co onere dell'Agenzia delle Entrate evocare in giudizio l'ente impositore se non vuole so

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ortare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validi à degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.

L'Agenzia delle Entrate è l'unico diretto legittimato passivo quando oggett della controversia sono atti viziati da errori a lui imputabili che non riguardano l' an del tri uto; se oggetto della controversia sono atti che riguardano anche o solo il diritto di credito

l'Agenzia delle Entrate è parimenti legittimato passivo ma, se non vuole risponde e delle conseguenze della lite, deve chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/99 l'Ente creditore.

La legittimazione passiva nel caso di specie spetta quindi ad entrambi.

Quanto al merito, dalla cartella di pagamento risulta "Pagamento a titolo straordi ario per l'intero ~x art. 27, comma 19 del D.L. n. 185/2008, e art. 15bis del DPR n. 602 del 1973".

Ai sensi dell'art. 27, comma 19 del D.L. n. 185/2008, "In caso di mancato pagarne to entro il tennine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovu in base all'atto cli recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Secondo l'art. 15bis D.P.R. n. 602/1973 "1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli strao dinari le

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imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso d certamento, anche se non definitivo."

In virtù dell'orientamento manifestato dalla Suprema Corte, e dal quale questo giudice non ragione di discostarsi, l'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D .P .R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 bis consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi ( con esclusione delle sanzioni), consentito da,11 'iscrizione nei ruoli ordinari D.P.R citato, ex art. 15. Tale procedura di carattere eccezionale (poiché legittima la riscossione dell'intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice) richiede, a norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione".

La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso di accertamento non definitivo, comporta per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicati vi di un fondato ( cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se all'Amministi:azione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, (come nel caso di specie in cui pende un giudizio davanti alla C.T.R Liguria) risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni ( e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio, sullf base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perché contenute nell1atto impositivo o perché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 e 36 tP.,.) rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa

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