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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nel documento Giurisprudenza Tributaria delle (pagine 25-28)

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

o

PALMA ROMEO ERMENEGILDO Presidente

o

LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MJ Relatore

o

URSINO ANDREA MARIA MASSIMO Giudice

o o o o

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 5168/2019 depositato il 21/10/2019

SENTENZA

- avverso INT.PAGAMENTO n° 293 2018 9016471775 TAS.AUTOMOBILI contro:

AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

pag. 1

SEZIONE N° 13

REG.GENERALE N° 5168/2019 UDIENZA DEL 26/05/2021 ore 11 :30

N•

iocie,/ 2021

PRONUNCIATA IL:

2 6 MAG, 2021

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2 2 SET. 2021

Il Segretario

R.G.R. n. 5168/2019 Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sez. 13"

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

C, rappresentato e difeso dall'avv., propone ricorso nei confronti della Riscossione Sicilia spa, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320189016471775, notificata in data 22.03.2019, nella parte in cui si riferisce alle cartelle di pagamento n. 29320120031548310 e n. 29320120056233136 afferenti a tasse automobilistiche anni 2006 e 2007

Eccepisce:

L'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento - illegittimità della notifica a mezzo poste private Nexive srl, violazione del D.lgs n. 261/99 art. 4 comma 5

La mancata notifica delle cartelle di pagamento L'intervenuta prescrizione triennale

Conclude chiedendo dichiararsi la nullità dell'intimazione impugnata per mancata notifica delle predette cartelle, l'intervenuta prescrizione.

Si costituisce la Riscossione Sicilia spa, deducendo:

L'inammissibilità del ricorso avverso ai ruoli e alle cartelle di pagamento in quanto tardivo rispetto alla loro notifica; invero, la cartella n. 29320120031548310 è stata notificata in data 29.12.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è stata seguita dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.

29320159011022438 avvenuta in data 12.09.2016; la cartella di pagamento n. 29320120056233136 è stata notificata in data 07.05.2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è stata seguita dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320159011022438 avvenuta in data 12.09.2016

Il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni riguardanti l'iscrizione a ruolo e comunque alle attività dell'Ente impositore

La legittimità della notifica attraverso operatore privato, posto che il divieto di recapito per le stesse riguarda esclusivamente gli atti giudiziari e non gli altri servizi postali che possono, invece, essere effettuati previo rilascio di apposita licenza individuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso concreto la Riscossione Sicilia spa si è avvalsa del RTI composto da Nexive srl e Consorzio Stabile Olimpo, entrambi titolari di apposita licenza individuale rilasciata dal citato Ministero. In ogni caso l'irritualità della notifica non ne comporta la nullità se essa ha raggiunto il proprio scopo

L'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento all'intimazione impugnata

L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione

Che in relazione agli effetti della L. n.147 del 2013 (cd Legge di Stabilità 2014) i termini di prescrizione vanno posticipati (in quanto sospesi) per mesi cinque e giorni quindici

La legittimità della procedura di riscossione.

Conclude come da controdeduzioni

Con successive memorie parte ricorrente rileva:

La piena legittimazione passiva della Riscossione Sicilia spa ai sensi dell'art. 39 D.lvo 112/1999 La decadenza dalla facoltà di chiamata del terzo per violazione dell'art. 23 D.lvo 546/1992, non essendosi la Riscossione Sicilia spa costituitasi entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla notifica del ricorso

Che il termine di prescrizione risulterebbe comunque decorso anche a prescindere dalla notifica delle cartelle di pagamento, posto che l'atto di intimazione menzionato dalla Riscossione Sicilia spa quale atto interruttivo asseritamente notificato in data 12.09.2016 non reca alcun collegamento con la cartella di riferimento, di talché non è possibile stabilirne il legame con essa. Pertanto, dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata sono comunque decorsi oltre tre anni in assenza di validi atti interruttivi.

Insiste, pertanto, nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa alle cartelle n.

29320120031548310 e n. 29320120056233136

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.

In merito alla carenza di legittimazione passiva eccepita da Riscossione Sicilia spa, osserva il Collegio che il ricorso può essere proposto nei confronti del solo Concessionario della Riscossione, il quale, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, senza che tra il predetto Concessionario e l'ente stesso possa configurarsi un litisconsorzio necessario. In proposito, è ormai giurisprudenza costante di legittimità quella per cui (Cass. SSUU 16412/07 e di recente Cass. n.

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R.G.R. n. 5168/2019 Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sez. 13"

2480 del 04/02/2020) il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 dJgs 112/99, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. Nel caso concreto, tuttavia, la parte resistente si è limitata a dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, pur avendo l'onere di integrare il contraddittorio a norma dell'art. 39 citato senza chiedere l'autorizzazione al giudice. Peraltro, in seguito alla costituzione tardiva (04.05.2021) in violazione dei termini di cui all'art. 23 D.lvo n. 546/1992 la resistente è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di instare per la chiamata di terzi.

Ciò premesso, risulta assorbente l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione della pretesa relativa alle tasse automobilistiche. Invero, anche tenendo conto della validità della notifica delle cartelle di pagamento richiamate in ricorso (sulla quale parte ricorrente non pone alcuna specifica contestazione a confutazione della documentazione prodotta dalla Riscossione Sicilia spa), si rileva che in effetti dal referto di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320159011022438, che avrebbe dovuto interrompere il termine di prescrizione dopo la notifica delle cartelle, non emerge alcun riferimento alle cartelle stesse, di talché non è possibile ricondurre tale atto interruttivo alla specifica pretesa per tasse automobilistiche anni 2006 e 2007.

A tal proposito non è sufficiente il dato emergente dall'estratto informatico prodotto dalla Riscossione Sicilia spa al fine di collegare l'atto interruttivo alle cartelle in questione, trattandosi di atto interno all'Agente della Riscossione.

Da ciò discende che il termine triennale di prescrizione, anche tenendo conto della sospensione di cui alla L. n. 147 del 2013, risulta decorso tenuto conto della data di notifica delle cartelle e di quella dell'intimazione di pagamento impugnata.

L'atto impugnato, pertanto, va annullato nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.

29320120031548310 e n. 29320120056233136.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 180,D0 in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 29320120031548310 e n. 29320120056233136. Condanna la Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 180,00, oltre accessori, in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Catania, 26.05.2021f

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Il Relatore 1

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REPUBBLICA ITALIANA

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