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DESTINAZIONI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO

Nel documento TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (pagine 37-41)

Art. 36 - Destinazioni d'uso e norme generali

Le zone produttive sono destinate ad accogliere gli impianti e le attrezzature per le attività produttive di carattere industriale e artigianale, nonché di servizio a queste.

Sono consentite le seguenti destinazioni accessorie:

- servizi e attrezzature per gli addetti;

- ricovero per automezzi, impianti tecnologici e attrezzature varie che, ancorchè autonome rispetto ai singoli insediamenti produttivi, si pongano ad integrazione dell’ambito urbano connotato dalla funzione produttiva.

E’ altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di pertinenzialità che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione dell’unità immobiliare rispetto all’insediamento di cui costituisce pertinenza, la destinazione residenziale esclusivamente per l’alloggio del titolare delle aziende artigiane ovvero del custode.

In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una quota superiore a mq. 200 per insediamenti produttivi aventi Slp fino a mq. 1500, e nella misura del 15%

della Slp per gli insediamenti aventi Slp oltre mq. 1500, e comunque con il limite massimo di mq. 400.

La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell’insediamento produttivo e contestualmente o successivamente ad esso.

Nelle zone produttive almeno il 20% del lotto di proprietà relativo all’intervento edificatorio (indipendentemente dalla zonizzazione), comprese le fasce di rispetto stradale o dei corsi d’acqua, eventualmente in esso ricadenti, deve essere destinato a verde con piante d’alto fusto, al fine di costituire quinte filtranti.

Le ditte artigiane in zone per insediamenti produttivi, esistenti o nuovi, possono destinare una superficie fino al 10% della Slp totale ad attività di esposizione e di vendita di merci, affini all’attività artigianale principale.

Nel caso di zone produttive direttamente adiacenti alla zona rurale, nei Piani Attuativi dovranno essere previste soluzioni planivolumetriche, architettoniche e di finitura nonchè di sistemazione degli spazi esterni unitarie e tali da garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare per le aree direttamente prospettanti sulla zona rurale dovrà essere prevista la creazione di spazi di verde privato o pubblico intensamente alberati con essenze d’alto fusto.

Il P.R.G. individua inoltre, con specifico segno grafico (

Å

), le zone, non computabili a fini edificatori, nelle quali è consentito il solo deposito di materiali di lavorazione e di prodotti finiti. Qualora l’area venga utilizzata come deposito all’aperto è fatto obbligo della non pavimentazione dell’area.

In dette aree è vietato l’esercizio della attività di produzione di beni e di prodotti di tipo industriale ed artigianale, nonchè lo stoccaggio di prodotti tossici o infiammabili, di rifiuti urbani e scarti di lavorazione.

Di norma è vietato l’uso delle aree scoperte da edifici per il deposito dei materiali; gli stessi potranno essere autorizzati mediante individuazione planimetrica con indicazione dei materiali oggetto di deposito. Per attività particolari occupanti vaste aree, che presuppongono la lavorazione di materie prime naturali, i depositi, per essere autorizzati, dovranno essere specificatamente individuati su planimetria particolareggiata, al fine di consentirne la valutazione di impatto ambientale ed eventuali altri rischi (visibilità stradale ecc.). Gli spazi di deposito all’aperto non potranno comunque avere un ingombro superiore al 10% dell’area scoperta da edifici, fino ad un massimo di mq 500 con altezza di mt 6,00.

Il rilascio della concessione edilizia che dovrà riguardare l’intera area perimetrata, è comunque subordinato alla contestuale demolizione di tettoie e strutture preesistenti anche esterne all’area stessa, e la sistemazione di tutte le aree di proprietà in conformità alle indicazioni di P.R.G.

Art. 37 - Zona omogenea D1: produttiva di completamento, di sostituzione e di ristrutturazione

Nelle zone classificate dal P.R.G. come zone produttive di completamento, di sostituzione e di ristrutturazione, sono consentite nuove costruzioni di lotti inedificati e per i fabbricati esistenti, la ristrutturazione, il completamento e l’ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi. Nel caso di demolizione e ricostruzione è obbligatoria la cessione delle aree a standard, se non già cedute, tramite predisposizione o assoggettamento a Piano Attuativo.

Nelle zone D1a e D1b sono ammesse le sole attività artigianali e i limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

D1a:

Uf 0,75 mq./mq. inclusa la porzione residenziale Rc 60 %

Dc, De, Ds valgono i disposti dell’art. 15 H m. 8.50 , per silos m. 12 max.

D1b:

Uf 0,75 mq./mq. inclusa la porzione residenziale Rc 60 %

Dc, De, Ds valgono i disposti dell’art. 15 H m. 10 , per silos m. 15 max.

Nelle zone D1c e D1d sono ammesse anche le attività industriali con i seguenti limiti massimi di edificazione:

D1c:

Nella zona D1c, individuata con apposito perimetro nella tavola di Azzonamento (Convenzione con Atto n. 73499 del 15.10.1997), i limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

Volumetria disponibile

(al netto dell’ampliamento previsto in Convenzione, già

realizzato) mc. 6.855

Superficie coperta disponibile: mq. 5.923

Dc, De, Ds valgono i disposti dell’art. 15

H m. 15, per silos m. 15 max., per gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera m. 24;

D1d:

Uf 0,75 mq./mq. inclusa la porzione residenziale Rc 60 %

Dc, De, Ds valgono i disposti dell’art. 15 H m. 10 , per silos m. 15 max.

Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della S.l.p. disponibile per nuova edificazione o trasformazione funzionale o ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti) che s'intendono mantenere, sono considerati con l'applicazione delle norme previste per le nuove costruzioni.

Le aree di pertinenza e l'area libera restante, computabile per ulteriori interventi secondo la presente norma, devono ricadere all'interno della zona omogenea D1.

Gli insediamenti produttivi esistenti nelle sottozone D1a e D1b che, alla data di adozione del PRG, avessero raggiunto i limiti edificatori sopracitati, possono essere ampliati “una tantum” per una superficie del 10% rispetto alla S.l.p. esistente subordinatamente alla presentazione di atto d’obbligo registrato e trascritto che sancisca gli elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire.

Art. 38 - Zona omogenea D2 : industriale di temporaneo contenimento allo stato di fatto e prevista trasformazione in zona artigianale

Il P.R.G. individua una zona industriale di temporaneo contenimento allo stato di fatto che potrà mutare l’attuale destinazione per l’insediamento di attività artigianali anche di piccola dimensione, tramite la ristrutturazione urbanistica del tessuto esistente per il suo miglioramento ambientale.

La demolizione e la ricostruzione sono consentite solo a seguito dell’approvazione del Piano attuativo, esteso all’intera area perimetrata nella tavola di azzonamento del P.R.G.

Il PA provvederà alla definizione planivolumetrica degli edifici, dell’eventuale suddivisione delle aree in lotti d’intervento e della specificazione delle aree per la viabilità interna, per i parcheggi, per il verde pubblico o di uso pubblico, per le fasce di rispetto stradale e dei corsi d’acqua e per quanto altro previsto, localizzato o non dal PRG.

Gli edifici di valore storico ambientale presenti nell’ambito dell’area perimetrata, dovranno rispettare le definizioni previste al precedente art. 26.

Il PA deve riguardare sia l’operazione urbanistica fondamentale per il nuovo insediamento produttivo, sia le relative operazioni complementari di urbanizzazione e di attrezzature pubbliche o di uso pubblico previste e localizzate o non dal PRG.

La superficie territoriale computabile cui riferire il computo della edificabilità è l’area, compresa nel perimetro di PA, campeggiata da specifico simbolo grafico di zona.

Nella zona D2, la superficie da destinare a spazi pubblici o ad uso pubblico, da localizzare nell’ambito del PA, non può essere inferiore al 10 % dell’intera superficie compresa nel perimetro di PA.

I limiti massimi di edificazione soggetta a PA sono i seguenti:

Ut 0,75 mq/mq inclusa la porzione residenziale

Rc 60 %

Dc, De, Ds vedi art. 15

H m 8,50

Nella zona D2 di temporaneo contenimento allo stato di fatto è consentito solamente l’adeguamento tecnologico degli impianti.

Art.39- Zona omogenea D3 : alberghiera e commerciale

Il P.R.G. individua le zone esistenti e di nuovo impianto per attrezzature alberghiere, turistico-ricettive e commerciali.

In tali zone è consentita l'edificazione dei lotti inedificati, l'ampliamento, il sopralzo, la sostituzione previa demolizione dei fabbricati esistenti.

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: alberghi, pensioni, ristoranti e pubblici esercizi, esercizi commerciali, luoghi di svago e divertimento, attrezzature per congressi e per lo spettacolo nonchè la residenza individuale privata esclusivamente per i titolari delle aziende e per gli addetti di servizio o di custodia, ma comunque in misura non superiore ad 1/5 della superficie lorda di pavimento.

I limiti massimi di edificazione sono:

It 1,2 mc/mq

R 30%

Dc,De,Ds valgono i disposti dell'art. 15

H 9 mt.

Per gli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi è obbligatoria la destinazione di spazi a parcheggio in ragione del 50% della superficie lorda di pavimento, mentre per gli esercizi commerciali dovrà essere dotata a parcheggio una superficie pari a quella commerciale di cui il 50% destinata all'uso pubblico.

CAPITOLO V

Nel documento TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (pagine 37-41)

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