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Progetto esecutivo - documenti da allegare alle domande di concessione e di autorizzazione

Nel documento TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (pagine 33-37)

DESTINAZIONI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

30.17 Progetto esecutivo - documenti da allegare alle domande di concessione e di autorizzazione

Tutti i progetti, sia di iniziativa privata che pubblica, ivi compresi quelli del Comune, devono essere corredati dai seguenti elaborati:

1) planimetrie di riferimento urbanistico in scala 1:1000/1:2000 con l'individuazione dell'edificio e con i nomi delle principali vie o piazze limitrofe;

2) adeguata documentazione fotografica che consenta di valutare:

a) l'ambiente in cui l'edificio è inserito, con particolare riguardo agli edifici adiacenti;

b) l'architettura dell'edificio;

c) i particolari significativi di carattere architettonico-decorativo e ambientale;

3) prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti in scala 1:200;

4) rilievo quotato dello stato di fatto dell'edificio in scala 1:50 esteso alle aree di pertinenza e comprendente:

a) le piante di tutti i piani comprese quelle delle coperture e di eventuali piani interrati;

b) prospetti di tutti i fronti;

c) sezioni in numero sufficiente per individuare esattamente l'edificio, comprese sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali in scala non inferiore a 1:200, con

l'indicazione sulle stesse tavole di rilievo dei materiali con cui sono realizzate le murature, i solai, le volte, le coperture e le pavimentazioni dei cortili e delle aree libere nonché il tipo delle alberature esistenti;

5) tabelle con:

a) calcolo dei volumi fuori terra;

b) numero di alloggi, uffici, negozi, laboratori e magazzini esistenti;

c) gradi di occupazione e titolo di godimento;

6) individuazione planimetrica delle diverse proprietà;

7) progetto esecutivo in scala 1:50 con piante, sezioni, prospetti compiutamente quotati e con l'indicazione grafica differenziata delle demolizioni e delle nuove opere, con indicazione dei materiali e dei colori previsti e descrizione delle finiture interne ed esterne;

8) visualizzazione comparativa delle destinazioni d'uso ai vari piani esistenti e di progetto;

9) relazione descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione con particolare riferimento agli interventi di restauro consolidamento, risanamento, ristrutturazione e nuovo impianto.

Nel caso di intervento di restauro di particolare interesse di cui ai gradi 1° e 2°, potrà essere richiesta la seguente ulteriore documentazione:

10) rilievo stratigrafico storico-cronologico delle varie strutture dal sotterraneo alla copertura in scala 1:50 anche attraverso uno specifico sondaggio onde evidenziare attraverso una lettura filologica i vari processi di trasformazione che l'edificio ha subito, i materiali costruttivi delle varie strutture, il tipo e l'epoca della loro lavorazione con rilievi e descrizioni delle finiture interne ed esterne significativi (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, pavimenti, rivestimenti, ecc.);

11) indagine geotecnica;

12) relazione statica sulle strutture portanti esistenti e sulle proposte di intervento specie nell'ipotesi di sostituzione di parti strutturali. Nel caso di semplice richiesta di autorizzazione (manutenzioni, tinteggiatura, insegne, tende solari segnaletica, ecc.) sarà sufficiente di norma la presentazione degli elaborati di cui ai n. 1-2-4 (per le parti interessate) e n. 7 (in scala adeguata).

Non saranno esaminati i progetti mancanti degli elaborati elencati nei paragrafi da 1 a 6, oltre agli allegati richiesti dal vigente Regolamento Edilizio. Un duplicato degli elaborati di cui ai punti 2, 4, 7 ed eventualmente 10 e 11 se richiesti, dovranno essere forniti per il deposito presso l'archivio dell'Ufficio Comunale competente per il Centro Storico.

Art.31 - Zona omogenea B1 : residenziale esistente di contenimento allo stato di fatto

Per gli edifici esistenti nelle zone di contenimento, ferma restando la destinazione d'uso prevalentemente residenziale, sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conser-vativo e di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e sopralzo, fino al raggiungimento degli indici di zona.

I limiti massimi di edificazione di norma sono:

It = 1,5 mc/mq

R = 30%

Dc,De,Ds = valgono i disposti dell'art. 15

H = ml. 9,00

E’ altresì consentito l'utilizzo dei sottotetti anche mediante sopralzo fino ad un massimo di ml. 0,50, anche se ciò comporta superamento degli indici definiti per la zona.

Il lotto di pertinenza è quello risultante agli atti prima dell'adozione del P.R.G.

Per le aree comprese nella zona omogenea B1 e che risultino libere in conformità alla definizione di "area libera" di cui al precedente art.9, è consentita l'edificazione nei limiti di quanto previsto per la zona B2 di completamento e/o sostituzione di cui al successivo art. 32.

Art.32 - Zona omogenea B2 : residenziale di completamento e/o sostituzione

Nelle zone parzialmente edificate o edificate al contorno, classificate dal P.R.G. come zone di completamento e/o sostituzione, sono consentiti l'edificazione di lotti inedificati e, per gli edifici esistenti, la ristrutturazione, l'ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale dei fabbricati o di parti di essi .

La volumetria massima ammissibile deve essere computata al lordo di eventuali volumi esistenti sul medesimo lotto, se confermati.

Il lotto di pertinenza è quello risultante agli atti prima della adozione del P.R.G..

La parte di lotto edificata non potrà essere artificiosamente frazionata per incrementare la volumetria sulla parte residua e libera del lotto.

I

limiti massimi di edificazione di norma sono:

It = 1,5 mc/mq

R = 30%

Dc,De,Ds = valgono i disposti dell'art. 15

H = ml. 7,50

Art. 33 - Zona omogenea B3: parchi e giardini privati

Il P.R.G. individua, con apposita campitura, i parchi e i giardini privati, nei quali è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione dei loro caratteri ambientali e architettonici.

Ogni intervento sugli edifici isolati di valore storico-ambientale dovrà rispettare le definizioni previste all’art. 26 delle presenti norme.

Per gli edifici residenziali esistenti non compresi tra quelli di cui al precedente comma è ammesso l’ampliamento “una tantum” fino ad un massimo del 10%

del volume esistente subordinatamente alla presentazione di atto d’obbligo registrato e trascritto che sancisca gli elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire.

E’ sempre ammesso il cambio di destinazione in residenziale degli edifici già a destinazione agricola, escluse le costruzioni accessorie a carattere provvisorio.

Art.34 - Zona omogenea C1 : residenziale di espansione e/o nuovo impianto

Nelle zone non edificate classificate dal P.R.G. come zone di espansione o nuovo impianto e campeggiate nello stesso da specifico segno grafico uniforme, è consentita l'edificazione in conformità ad un preventivo piano di lottizzazione convenzionato obbligatorio esteso all'intera area perimetrata, al fine della definizione planivolumetrica degli edifici, della suddivisione delle aree in lotti e della specificazione delle aree per la viabilità interna, per i parcheggi di uso pubblico (3 mq/ab), per il verde attrezzato elementare di uso pubblico (15mq/ab), nonchè per quanto altro eventualmente previsto ma non localizzato dal P.R.G.

Il progetto del P.L. deve riguardare sia l'operazione urbanistica fondamentale per l'insediamento residenziale di espansione e/o di nuovo impianto, sia le relative operazioni complementari di urbanizzazione e di attrezzature di uso pubblico previste e localizzate o non dal P.R.G..

Il P.R.G. individua con apposito segno grafico l'area entro la quale deve essere concentrata l'edificazione, ai fini di un miglior inserimento ambientale.

Gli insediamenti residenziali devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche e le norme di cui al precedente art. 15 .

I limiti massimi di edificazione sono:

It = 1,3 mc/mq

R = 30%

Dc,De,Ds = valgono i disposti dell'art. 15

H = 7,50 ml.

Art.35 - Zona omogenea C2 : residenziale con piano attuativo vigente.

Il P.R.G. conferma, con lo stesso segno grafico della zona C1, la localizzazione e la disciplina dettata da P.A. adottati o approvati dal Consiglio Comunale entro la data di adozione del P.R.G.

Allo scadere della validità di ciascuno dei P.A., alle zone a questo assoggettate, ove sia intervenuta l’attuazione di tutte le previsioni di urbanizzazione primaria e secondaria si applica la seguente disciplina:

- per i lotti edificati sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e sostituzione, nel limite quantitativo del volume preesistente e con il rispetto degli indici stabiliti dal medesimo P.A.;

- per i lotti inedificati è ammesso il rilascio di singole concessioni edilizie con volumetria ridotta del 20% rispetto a quella già prevista dal P.A. e nel rispetto degli altri indici ivi già stabiliti.

Nel caso le condizioni sopraddette non sussistano, la zona potrà essere edificata, previa approvazione di un nuovo P.A, con gli stessi indici di zona C1.

CAPITOLO IV

Nel documento TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (pagine 33-37)

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