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Disciplina dell’agriturismo

Nel documento TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (pagine 44-48)

AREE AGRICOLE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

40.6 Disciplina dell’agriturismo

L’agriturismo è inteso quale attività integrata tra agricoltura e turismo, con lo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l’aspetto sociale, territoriale ed economico le comunità rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali.

In tutte le zone "E" del PRG possono essere eseguiti gli interventi edilizi sugli immobili da finalizzati a tale attività, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ed, eccezionalmente, attraverso possibili ampliamenti.

Gli interventi ammessi possono riguardare solo:

- minime unità ricettive per gli ospiti in camere e/o dormitori;

- spazi per la sosta organizzata dei mezzi di campeggio;

- servizi igienici e locali accessori.

La domanda di intervento deve essere integrata da specifica certificazione del Servizio Provinciale Agricoltura Foreste ed Alimentazione (S.P.A.F.A.) che attesti:

1. il rapporto di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola svolta a titolo principale;

2. il numero massimo di ospiti/giorno accoglibili;

3. le esigenze edilizie in termini quantitativi.

Art.41 - Zona omogenea E2: Zona boschiva

Il P.R.G. individua, con apposito segno grafico, le aree boscate da mantenere; su tali aree è vietata ogni nuova costruzione salvo quelle strettamente necessarie per la vigilanza, la manutenzione dei luoghi e le attività di silvicoltura, con esclusione della residenza.

E' vietata inoltre l'apertura di nuove strade, la chiusura di sentieri e percorsi pedonali esistenti, salvo gli interventi previsti nel paragrafo 40.1 dell'art. 40.

I limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

If = mc. 0.01 per mq. per un massimo di 300 mc. per azienda, con altezza di mt. 4 .

Nelle zone a bosco si applicano le prescrizioni contenute nei paragrafi 40.1 e 40.4 dell'art. 40 per quanto non in contrasto e comunque per le aree interne al Parco si dovranno rispettare le norme contenute nella L.R. di istituzione del Parcp delle Orobie Bergamasche, n. 56 del 15.09.1989, coordinata con la L.R. 12.05.1990 n. 59 .

Per gli edifici esistenti che ricadono in zona boschiva sono confermate le destinazioni esistenti con l'ammissione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento o sopralzo esclusivamente per adeguamenti igienici e sanitario, in misura non superiore al 10% del volume totale esistente ed una sola volta.

Inoltre, tali opere sono subordinate alla dotazione di acqua potabile e allo smaltimento dei reflui nel rispetto della L.R. 62/85, a seguito del parere espresso A.S.L.

Si richiamano i vincoli di salvaguardia di cui alla legge 8/8/85 n. 431 e della delibera della Giunta Regionale del 10/12/85 n. 3859 .

Art.42 - Edifici esistenti in zona agricola con specifica destinazione

Gli edifici esistenti in zona agricola, individuati ai sensi della Legge Regionale 7/6/80 n. 93, nella tavola di P.R.G., mediante specifica nomenclatura, sono consolidati allo stato di fatto e per essi è vietata ogni trasformazione d'uso.

Le nomenclature utilizzate sono le seguenti:

R = residenziale

A = rurale e abitazione rurale

C = capanni da caccia e depositi attrezzi CH = chiese e santelle

G = artigianale

T = impianti tecnologici

Per tali edifici sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione delle caratteristiche ambientali e architettoniche.

E' altresì consentita la ricostruzione degli immobili nei limiti di copertura, di volumetria, di giacitura e di altezza preesistente purchè non comprenda le superfetazioni e comunque nel rispetto dei materiali e tecniche conformi a quelli originari ed alla tipologia dell'edificio.

Per quanto riguarda invece:

a) la destinazione residenziale: è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino ad un massimo del 20% del volume esistente, per l'adeguamento tecnologico, distributivo, e per l'utilizzo abitativo dei sottotetti, con l'altezza massima necessaria a rendere abitabili i piani fuori terra, compreso il sottotetto;

b) la destinazione rurale e abitazione rurale: è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino al 20% della superficie coperta per gli edifici non abitativi e del volume degli edifici abitativi;

Il recupero per destinazione residenziale degli edifici a destinazione agricola, escluse le costruzioni accessorie a carattere provvisorio, può essere effettuato, anche a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi, al fine di favorire il recupero delle attività agro silvo pastorali, svolte anche a tempo parziale, e la buona conservazione dell'ambiente, subordinatamente a:

- presentazione di un Piano di utilizzo del fondo, esteso all'intera area di proprietà, indicante lo stato di fatto e le opere che si intendono realizzare nonchè la sistemazione delle aree scoperte e le coltivazioni previste;

- assunzione dell'obbligo dell'esecuzione delle opere previste dal Piano di utilizzo del fondo ed alla conservazione del fondo per almeno 10 anni, mediante atto di impegno unilaterale registrato e trascritto a cura e spese dei concessionari e a favore del Comune.

Per gli edifici esistenti che ne siano privi, è consentita la realizzazione di un accesso carrale, della larghezza massima di mt. 3.00, sterrato o pavimentato con materiali filtranti non bituminosi, il cui tracciato segua l'andamento naturale del terreno, tale da limitare movimenti di terra ed impatto ambientale dovuto a manufatti di sostegno.

Gli eventuali manufatti dovranno essere realizzati con le tecniche e i materiali tradizionali e contenute nelle altezze nei limiti indispensabili.

Art.43 - Zona omogenea E3: zona di rimboschimento e di recupero idrogeologico e paesistico

Il P.R.G. individua le aree inedificate ambientalmente degradate e/o interessate da fenomeni franosi e di degrado idrogeologico: tali aree sono destinate al rimboschimento ai fini del consolidamento idrogeologico e del miglioramento paesistico e ambientale. Su tali aree è vietata ogni nuova costruzione, la realizzazione di manufatti e l'apertura di nuove strade.

Art.44 - Zona omogenea E4 : zona di salvaguardia ambientale

Il P.R.G. individua con apposita perimetrazione le zone di rispetto del torrente Ogna e del fiume Serio nonchè le aree verdi soggette alla conservazione dello stato dei

luoghi, dell'impianto vegetazionale e colturale ed alla valorizzazione degli elementi di interesse ambientale e naturalistico.

In queste zone non sono ammesse costruzioni di alcun genere, anche se la loro superficie è computabile ai fini volumetrici per destinazioni agricole.

Sono ammessi nuovi impianti arborei, la rotazione e il rinnovo delle colture, le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica e l'attraversamento di esse con le reti tecnologiche ovvero con limitati collegamenti di strade di tipo poderale quando siano indispensabili per accedere ai fondi.

E' inoltre ammessa la creazione di percorsi ciclabili e pedonali, di aree di sosta per il tempo libero, come previsto dal Piano del verde, se approvato, di cui al successivo art. 57.

Gli edifici esistenti non compresi nella zona omogenea A sono consolidati nelle loro caratteristiche attuali di consistenze e di destinazione; è ammessa soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria con finalità conservativa.

Si richiamano le previsioni della legge 22/8/85 n. 431 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 3859 del 10/12/1985 .

CAPITOLO VI

Nel documento TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (pagine 44-48)

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