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La dichiarazione di carattere non finanziario sancita dalla Direttiva UE

CAPITOLO 2 LA DISCLOSURE DEL CAPITALE INTELLETTUALE

2.3. La dichiarazione di carattere non finanziario sancita dalla Direttiva UE

Seppur in ritardo, un passo decisivo nella diffusione del non-financial reporting, ovvero della rendicontazione non finanziaria, è avvenuto grazie alla recente emanazione della Direttiva 2014/95/UE125 che si è interessata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Gli Stati membri dell’Unione Europea sono stati chiamati a trasferire la Direttiva nel proprio diritto nazionale entro il dicembre 2016, con applicazione a partire dagli esercizi finanziari che decorrono dal primo gennaio 2017. In Italia, la Direttiva è stata

recepita attraverso il D.lgs. n. 254126 che ne ha confermato la decorrenza. Tale Direttiva, di fatto, obbliga le imprese di grandi dimensioni e gli enti di

interesse pubblico a comunicare una serie di informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e dell’impatto della sua attività.

La Direttiva si rivolge a quelle entità economiche che:

• dispongano, in media, durante l’esercizio finanziario di un numero di dipendenti pari almeno alle 500 unità;

• alla data di chiusura dell’esercizio, siano in grado di soddisfare almeno uno dei due limiti dimensionali seguenti:

1. attivo dello stato patrimoniale maggiore di € 20.000.000 2. ricavi netti superiori a € 40.000.000;

• presentino il requisito di “Ente di interesse pubblico”, indicati all’articolo 16, comma 1 del D.lgs. n. 39 del 2010, tra cui figurano anche le banche.

125 Per il testo integrale, si veda Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del

22 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea n. 330 del 15 novembre 2014).

126 Per il testo integrale, si veda D.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10

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Essa mira ad introdurre e rafforzare comportamenti virtuosi e ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, nonché quello di incrementare la fiducia degli investitori e di tutti gli altri stakeholder.

È importante notare che, all’interno di tale Direttiva, viene incluso anche il capitale intellettuale e ciò lo si può desumere, ad esempio, dal fatto che viene posto l’obbligo di comunicare informazioni rilevanti inerenti alle questioni sociali e attinenti al personale. In tale contesto, infatti, possono farsi rientrare:

- questioni in materia di diversità, quali la diversità di genere e la parità di trattamento nel contesto dell’occupazione (ivi inclusi aspetti legati a età, sesso, orientamento sessuale, religione, disabilità, origine etnica);

- questioni relative all’occupazione, ivi incluse la consultazione e/o la partecipazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di lavoro, le relazioni sindacali e il rispetto dei diritti sindacali;

- la gestione del capitale umano, ivi inclusa la gestione della ristrutturazione, la gestione delle carriere e l’occupabilità, il sistema di remunerazione e la formazione;

- la salute e la sicurezza sul lavoro;

- le relazioni con i consumatori, nonché la loro soddisfazione, l’accessibilità, i prodotti con possibili effetti sulla loro salute e sicurezza; - le relazioni con la comunità, compreso lo sviluppo sociale ed economico

delle comunità locali.

Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva sono chiamate, inoltre, a fornire informazioni in merito al proprio modello aziendale di gestione ed organizzazione, alle politiche implementate per la gestione delle tematiche sopra richiamate, ai principali rischi ad esse connessi e agli indicatori di performance capaci di rappresentarne i risultati. Le informazioni richieste possono essere contenute nella relazione sulla gestione (ex art. 2428 c.c.) o in altra relazione distinta (bilancio di sostenibilità, bilancio integrato, etc.). In teoria, sarà possibile anche non pubblicare le informazioni richieste, ma, vigendo il principio

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“comply or explain”, in caso di mancata divulgazione, le imprese avranno l’onere di dichiarare, in maniera esaustiva, i motivi di tale scelta omissiva.

L’articolo 2 della Direttiva stabilisce anche che la Commissione Europea deve elaborare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione, generali e settoriali, al fine di agevolare le imprese in una divulgazione pertinente, utile e comparabile di tali informazioni. Orientamenti che la Commissione Europea elabora appositamente nel luglio del 2017127.

L’intento è quello di fornire orientamenti equilibrati e flessibili in modo tale da aiutare le imprese a comunicare informazioni in maniera coerente, veritiera, concisa, completa e, ovviamente, orientata alle parti interessate.

L’adozione della Direttiva sulle non-financial information (anche nota come Direttiva NFI), di cui Richard Howitt, attuale Chief Executive Officer dell’International Integrated Reporting Council, è uno degli “architetti”, rappresenta un’importante tessera del mosaico del nuovo corporate reporting. Lo stesso report integrato rappresenta uno strumento possibile ai fini dell’implementazione della Direttiva128.

Le non financial information sono state, finora, oggetto di comunicazione volontaria da parte delle imprese grazie all’elaborazione e diffusione di modelli di reporting, quali il Bilancio di Sostenibilità del Global Reporting Initiative (GRI), il WICI Intellectual Capital Framework (WIRF), l’International Integrated Reporting Framework (IIRF) e così via. La Direttiva e il Decreto che in Italia ne dà attuazione rendono ora le non financial information oggetto di comunicazione obbligatoria, sia pure, per ora, solo per le banche, compagnie di assicurazione e imprese di maggiori dimensioni129.

Un recente studio ha verificato se l’ambito di applicazione della Direttiva è coerente con il contesto economico italiano e, soprattutto, se può contribuire al miglioramento della qualità della rendicontazione non finanziaria. L’oggetto di

127 Si veda Commissione Europea, Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulla

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 215 del 5 luglio 2017).

128 Girella L., Report Integrato e D.lgs. n. 254/2016: Alcuni aggiornamenti in chiave

internazionale, op. cit.

129 Gasperini A., Zambon S., Confronto a due sulle non financial information, Impresa Progetto -

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analisi è composto dall’informativa non finanziaria contenuta nei bilanci (volontari ed obbligatori), relativi all’esercizio 2015, di 134 società quotate presso Borsa Italiana che presentano un numero di dipendenti non inferiore alle 500 unità. Dalla ricerca è emerso che l’informativa migliore è quella relativa alla descrizione del modello di business, l’informativa peggiore riguarda la descrizione della politica in tema di diversità (di genere, di età, culturale, etc.). Il 37% delle imprese ha pubblicato bilanci di tipo volontario (report sociali, ambientali, di sostenibilità, CSR report e report integrati). Anche se il 60% circa delle imprese ha ancora molto lavoro da fare, il D.lgs. può rappresentare certamente un’opportunità, non solo per le imprese obbligate, ma anche per tutte quelle altre che volontariamente intendono allinearsi al disposto normativo130. Le attese delle popolazioni e degli stessi operatori finanziari stanno cambiando il mondo dell’economia e l’Unione Europea cerca di dare forme appropriate al come rispondere a tali attese proprio con tale Direttiva131.

Si è fermamente convinti che la comunicazione di informazioni non-financial potrà rappresentare un fattore di rilevanza competitiva. Gruppi industriali e finanziari più evoluti stanno già lavorando da anni su questo fronte e possono testimoniare che il beneficio ottenuto in termini economici e di recupero di efficienza è tanto più elevato quanto più la sostenibilità economica, sociale e ambientale è integrata nelle strategie aziendali. I risultati sono evidenti e si misurano nel miglioramento dell’immagine aziendale, nell’incremento del capitale relazionale, nel supporto fornito dagli stakeholder, nel reperimento di migliori risorse umane e nella valorizzazione di quelle presenti, nonché nella riconoscibilità da parte del mercato.

Pertanto, il non-financial reporting non deve essere visto come un vincolo aggiuntivo e potenzialmente gravoso da un punto di vista economico; un tale processo, al contrario, va incoraggiato e ulteriormente rafforzato132.

130 Venturelli A. et al., L’impatto della Direttiva «Non financial and diversity information» sui

bilanci delle società quotate, Roma, 24 marzo 2017.

131 Bruni G., Il cambiamento culturale sancito dalla Direttiva UE 2014/95 sul Bilancio Integrato,

Associazione Professionale italiana Consulenti di management (APCO), Rivista bimestrale No. 5, dicembre 2016, p. 1.

132 Imperadore A., La rendicontazione non finanziaria: Dal 2017 l’obbligo per le imprese di

grandi dimensioni di comunicare le proprie performance ambientali e sociali, Mercanti Dorio e

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