6. La disciplina del concorso di persone tra differenziazione
6.1. La differenziazione dei ruoli e le conseguenze sulla responsabilità
In materia di concorso di persone nel reato gli ordinamenti giuridici hanno adottato delle soluzioni tra loro molto variegate che la dottrina ha raggruppato nei modelli unitario e differenziato. Il modello unitario consiste
nella mancanza di tipizzazione delle figure dei concorrenti e
nell'assoggettamento di tutti in linea di principio alla medesima pena edittale. Alla stregua di questo modello è considerato concorrente nel reato chiunque porti un qualsivoglia contributo nella realizzazione della fattispecie criminosa. Il modello differenziato, invece, è caratterizzato dalla differenziazione e tipizzazione dei concorrenti a seconda del ruolo rivestito nella commissione del
ose moral në kryerjen e veprës penale. Në këtë drejtim doktrina ka pranuar se për të qenë në kushtet e bashkëpunimit, «… mjafton që pjesëmarrësi të ketë influencë mbi një detaj të veprimit kriminal të ndërmarrë, qoftë lidhur me të mirën apo të drejtën e mbrojtur, qoftë lidhur me planin organizues …» Në këtë logjikë përfshihen si veprimet ex ante, ashtu edhe ato ex post të autorit në kryerjen e veprës penale, me kushtin që të kenë ndikuar apo të kenë synuar pasojën kriminale".
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Gjykata e Larte, vendim unifikues n. 4, cit., pag. 7: "Kuptimi i marrëveshjes në të drejtën penale, ndryshe nga e drejta civile, lidhet me shprehjen e vullnetit të dy ose më shumë personave për të kryer një veprim të paligjshëm dhe ligjërisht të dënueshëm. Kjo shprehje vullneti mund t’i paraprijë veprës penale, ose të jetë e atëçastshme".
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reato. 761 Esso restringe la discrezionalità del giudice e attenua il suo ruolo creativo nella concreta individuazione delle condotte dei concorrenti.762
Al confine tra questi si situano dei modelli definiti ibridi, nei quali la
differenziazione delle condotte dei concorrenti non corrisponde
necessariamente ad una diversificazione nella pena edittale. In altre parole, nei modelli ibridi troviamo una differenziazione delle condotte a cui tuttavia il legislatore non prevede una graduazione della sanzione, bensì rimette al giudice la commisurazione della pena in concreto tenendo conto del ruolo rivestito da ogni concorrente nella commissione del reato.763
Quest'ultimo modello è stato recepito dal legislatore albanese per la costruzione della disciplina del concorso di persone. Infatti, il codice sembra molto sensibile alla partecipazione criminosa arrivando addirittura all'art. 26 a differenziare i concorrenti a seconda del ruolo svolto nella commissione del reato e a prevedere nuove forme speciali di concorso di cui all'art. 28.764 A tal proposito il codice penale tipizza i concorrenti nella commissione di un reato distinguendo tra gli organizzatori, gli esecutori, gli istigatori e gli ausiliari. A
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Per un approfondimento sui vari modelli normativi di concorso di persone nel reato adottati da altri ordinamenti, cfr. Seminara S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987.
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Per un approfondimento comparativo, cfr. Pelissero M., Il contributo concorsuale tra tipicità del fatto ed esigenze di commisurazione della pena. Paradigmi teorici e modelli normativi, in Studi Marinucci, II, Milano, 2006, 1633 ss.
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In generale sul concorso cfr. anche Fiandaca G., Musco E., Diritto Penale. Parte Generale, Bologna, 2009, pag. 525. Una parte della dottrina sostiene che “la tipicizzazione delle forme di concorso, con un maggior o minore grado di precisione, non risponde tanto all’esigenza di modulare la sanzione (…), quanto ad un preliminare bisogno di tassatività nella individuazione dei soggetti chiamati a rispondere, assieme all’autore in senso stretto, del reato realizzato in concorso”, Camaioni S., Il concorso di persone nel reato, Milano, 2009, pag. 5-6.
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differenza del codice previgente che definiva gli organizzatori soltanto con specifico riferimento al loro ruolo nell'organizzazione criminale, il codice vigente estende la nozione a tutti coloro che organizzano e dirigono l’attività per la commissione di un reato.765 Gli esecutori, invece, sono coloro che compiono atti diretti alla realizzazione di un reato. La dottrina e la giurisprudenza qualificano come esecutore materiale anche colui che utilizza un soggetto non imputabile per la commissione del fatto criminoso, il c.d. esecutore indiretto.766 Gli istigatori sono coloro che non partecipano direttamente alla realizzazione del fatto tipico, ma incitano e rafforzano gli altri concorrenti nella loro decisione di commettere il reato.767 Gli ausiliari sono coloro che attraverso consigli, istruzioni, predisposizione di strumenti, eliminazione degli ostacoli, promesse di nascondere i concorrenti, le tracce o gli oggetti che derivano dal reato, favoriscono la sua commissione. In sostanza, dalla lettera della norma si ricava che gli ausiliari possono concorrere sia moralmente che materialmente nella commissione del reato.768
Il legislatore ai fini della responsabilità penale ha sancito come principio generale l'eguale responsabilità penale di tutti i concorrenti per la realizzazione del fatto criminoso ad opera degli esecutori e quindi l'applicabilità della medesima pena. Tuttavia, il lato ibrido del modello albanese sta nel ruolo che il legislatore ha affidato al giudice, il quale non ha un obbligo di attenuare od aggravare il trattamento sanzionatorio, ma deve tener conto, nella commisurazione della pena in concreto, del grado di partecipazione e del ruolo avuto da ciascun concorrente nella commissione del
765
Elezi I, Kaçupi S., Haxhia M., Komentar i kodit penal, cit., pag. 201-202.
766
Elezi I, Kaçupi S., Haxhia M., Komentar i kodit penal, cit., pag. 202.
767
Elezi I, Kaçupi S., Haxhia M., Komentar, cit., pag. 202-204.
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reato.769 Emerge quindi un ruolo fondamentale attribuito al giudice nell'individuazione del trattamento sanzionatorio con riferimento a ciascuno dei concorrenti.770
Secondo la dottrina il grado di partecipazione consiste nella qualità e quantità dell'attività svolta e la determinazione a portare a compimento il progetto criminoso. Il ruolo, invece, si riferisce alla posizione rivestita da ciascun concorrente durante la fase di commissione del reato in qualità di organizzatore, esecutore, istigatore od ausiliario.771 Nella individuazione della responsabilità dei concorrenti la dottrina ritiene che in caso di c.d. concorso anomalo, se l'esecutore commette un reato diverso e/o più grave da quello voluto e accordato da tutti i concorrenti, questi ultimi non rispondono per il reato non voluto commesso dall'esecutore ma soltanto per quello sul quale verteva l'accordo originario.772