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La "rinuncia alla commissione del reato" tra modelli occidentali e

5. Il tentativo di costruire una "scienza penalistica" albanese

5.2. La "rinuncia alla commissione del reato" tra modelli occidentali e

L'art. 24 del c.p., rubricato "Rinuncia alla commissione del reato", prevede che "Non è penalmente responsabile l’autore che volontariamente e definitivamente rinuncia alla commissione del reato, nonostante abbia la possibilità di commetterlo. Quando gli atti finora compiuti comprendono gli elementi di un altro reato, l’autore risponde del fatto commesso".737

In sostanza, la rinuncia alla commissione del reato, come qualificato dal codice albanese, non è altro se non la desistenza volontaria di cui al codice italiano.738 Dal testo della norma si ricava che ai fini della c.d. rinuncia occorre accertare la sussistenza cumulativa di tre elementi necessari: la libera volontà, la definitività della rinuncia, e la concreta possibilità di commettere il reato.

In primo luogo la rinuncia alla commissione del reato deve essere frutto della libera autodeterminazione dell'autore, il quale non deve essere costretto fisicamente e/o psicologicamente da terzi a desistere dal portare a termine la condotta criminosa. In secondo luogo, una volta presa la decisione di desistere dall'azione criminosa essa deve presentare il carattere della definitività, ossia non deve essere provvisoria in attesa di condizioni più favorevoli alla commissione del reato. In terzo luogo, affinché la desistenza non comporti la responsabilità penale dell'autore, occorre che egli rinunci pur avendo la concreta possibilità di portare a compimento il reato.739

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In questo caso c'è una differenza con la stessa disciplina di cui all'art. 24 StGB, che disciplina anche l'ipotesi del recesso attivo non contemplato dal codice albanese.

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Vedi l'art. 56, comma 3, del c.p. italiano.

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Dall'altro lato, il codice non esclude la responsabilità penale se le azioni compiute fino al momento della desistenza integrano gli estremi di altri reati, per i quali l'autore dovrà rispondere.740

Nel codice penale albanese, come si può ben notare dalla semplice lettura della norma, il legislatore ha omesso di disciplinare accanto alla "rinuncia", rectius desistenza volontaria, anche una forma simile a quella del recesso attivo in cui la condotta è portata a termine, ma l'autore si adopera per impedire la realizzazione dell'evento.741 Infatti, qualora l'autore si adoperi per impedire la realizzazione del fatto tipico il giudice non è obbligato alla diminuzione della pena, ma ha soltanto la facoltà di tener conto o meno di tale circostanza ai fini della commisurazione della pena.742

Infatti, nella costruzione della disciplina della suddetta "rinuncia" non appare chiaro quale modello il legislatore albanese abbia preso come riferimento. Innanzitutto, ci sentiamo di escludere in questo caso l'influenza del modello tedesco, che ha ispirato inizialmente la disciplina del tentativo, in

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Costituisce un'eccezione a tale regola la disciplina del codice penale croato secondo cui, anche se le azioni con integrano gli estremi di altro reato, l'esenzione da pena sia nel caso di desistenza volontaria che di recesso attivo è soltanto facoltativa ed è rimessa alla discrezionalità del giudice. Cfr. art. 34 del codice penale croato. Per una lettura di detta disposizione si consiglia, Pavisic (introduzione di), Il codice penale croato, Padova, 1992, pag. 62 ss.

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Tale lacuna del legislatore viene colmata in via interpretativa dalla dottrina secondo cui in realtà il recesso attivo, seppur non previsto espressamente dall'art. 24, è una della circostanza che il giudice deve tenere in conto ai fini della commisurazione della pena in concreto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del codice penale. Cfr. in tal senso, Elezi I, Kaçupi S., Haxhia M., Komentar i kodit penal, cit., pag. 193-194.

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Ad esempio, il codice penale italiano all'art. 56, comma 3, prevede una diminuzione obbligatoria della pena in caso di recesso attivo dell'autore del reato. Cfr. art. 56, comma 3, "Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà".

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quanto l'art. 24 StGB, da un lato, prevede accanto alla desistenza volontaria anche il recesso attivo743 e, dall'altro lato, esclude la responsabilità dell'autore in tali casi.744 Infatti, l'art. 24, comma 1, StGB non punisce a titolo di tentativo chi volontariamente desiste dall'ulteriore esecuzione del fatto o ne impedisce la consumazione; se, invece, il fatto non giunge a consumazione indipendentemente dall'intervento del recedente esso non è punibile allorché egli si sia adoperato volontariamente e seriamente per impedirne la consumazione.

In secondo luogo, tanto meno appare sostenibile la tesi dell'influenza del codice italiano. Ciò in quanto l'art. 56, comma 3, prevede espressamente sia

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In realtà, in Germania la distinzione è irrilevante, perché sul piano terminologico entrambe le ipotesi sono sussunte sotto il concetto di Rücktritt. Tuttavia, la dottrina suole ricordare che vi sono due diverse situazioni di recesso, che si differenziano per il riferimento al tentativo incompiuto (desistenza volontaria), e al tentativo compiuto (recesso attivo). Per un approfondimento dell'istituto da parte della dottrina tedesca vedi, Wessels J., Strafrecht, Allgemeiner Teil, 18 Aufl., 1988, pag. 184; Jescheck H., Lehrbuch des Strafrechts, 4 Aufl., 1988, pag. 487; Rudolphi H. J., Systematischer Kommentar zum StGB, Band 1: Allgemeiner Teil, 5 Aufl., 1991, pag. 15 ss.

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StGB, § 24 "Rücktritt": "1. Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, die Vollendung zu verhindern. 2. Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung verhindert. Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen wird".

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l'ipotesi del recesso attivo, sia una diminuzione della pena da un terzo alla metà da infliggere all'autore che ha impedito l'evento.745

Di conseguenza, è da escludere in questo caso un'influenza dei modelli occidentali nella disciplina del codice albanese. Infatti, la maggior parte degli ordinamenti europei non prevede una sostanziale distinzione, quanto a regime giuridico e quanto a trattamento sanzionatorio, tra le due condotte da noi conosciute come "desistenza volontaria" e "recesso attivo".746

Piuttosto, abbiamo constatato che con riferimento alla "rinuncia alla commissione del reato", pare che il legislatore albanese abbia deciso di rimanere "fedele" alla tradizione socialista previgente. Infatti, l'art. 24 del c.p. albanese è letteralmente quasi identico all'art. 12 del codice penale del 1977, pietra miliare del regime, un codice che il legislatore democratico ha abolito in toto, o quasi.747 Rimane il fatto che, nonostante l'indubbio pregio di aver delineato un diritto penale a matrice democratica, proprio di uno Stato di diritto, e non come mezzo repressivo a disposizione del potere, il codice penale vigente contiene tutt'oggi norme ed istituti che, oltre ad appartenere ad una tradizione in parte ancora da superare, necessitano di una profonda revisione se si vuole porre in primo piano i valori del pluralismo politico e del rispetto delle libertà e dei diritti dell'uomo.748

745

Al codice italiano sembrano più ispirati invece il codice penale svizzero e quello turco. Per un approfondimento, cfr., Fornasari G., Il reato, in Fornasari-Menghini, Percorsi europei di diritto penale, Padova, 2005. pag. 95 ss.

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Fornasari G., Appunti sul sistema sanzionatorio albanese, in Diritto penale XXI secolo, Anno V - 2/2006, CEDAM, pag. 239.

747

Cfr. art. 12 "Rinuncia alla commissione del reato", Kodi penal 1977: "L'autore che volontariamente rinuncia in via definitiva alla commissione del reato, nonostante le possibilità di commetterlo, non è penalmente responsabile".

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6. La disciplina del concorso di persone tra differenziazione dei ruoli e