6. La disciplina del concorso di persone tra differenziazione
6.2. Le forme speciali di concorso
Con le modifiche legislative del 2004 e 2007773 il legislatore ha modificato l'art. 28 disciplinando delle forma speciali di concorso ritenute di particolare pericolosità sociale e fornendo così le definizioni di organizzazione
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Cfr. art. 27, Kodi penal, cit.
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E' sempre stato oggetto di critiche da parte della dottrina l'eccessiva discrezionalità del giudice albanese nella commisurazione ed irrogazione della sanzione derivante spesso e volentieri dall'ampia cornice edittale delle pene previste.
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Elezi I, Kaçupi S., Haxhia M., Komentar, cit., pag. 207.
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Elezi I, Kaçupi S., Haxhia M., Komentar, cit., pag. 208. Bisogna ricordare che il codice albanese non prevede un istituto simile a quello del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. italiano, per cui la costruzione è stata effettuata in via dottrinaria e giurisprudenziale.
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Trattasi dell'art. 2 di ligji n. 9275, date 16.9.2004 e dell'art. 4 di ligji n. 9686, date 26.2.2007 che hanno modificato l'art. 28 del codice penale.
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criminale, di organizzazione terroristica, di banda armata, e di gruppo criminale strutturato.
Nel primo comma viene definita l'organizzazione criminale quale forma più intensa di concorso, in cui partecipano tre o più persone, e che si distingue per il particolare grado di organizzazione, strutturazione, stabilità, durata, nonché per la finalità di compiere uno o più reati, per conseguire vantaggi materiali e immateriali.774
In un rapporto di species a genus sta, invece, l’organizzazione terroristica definita dal legislatore come forma speciale di organizzazione criminale, che mira al compimento di azioni violente a fini di terrorismo, quali la sovversione dell’ordine costituzionale, il grave turbamento dell’ordine pubblico, ovvero ad incutere paura ed insicurezza nella massa.
Tuttavia, suscita qualche perplessità il prosieguo della disposizione che definisce anche la banda armata e il gruppo criminale strutturato come due forme speciali di concorso, ma non specifica il rapporto con l'organizzazione criminale per cui le stesse in concrete sono destinate a coincidere qualora presentino profili fattuali comuni.
Infatti, la banda armata è una forma speciale di concorso, la quale tramite il controllo di armi, munizioni militari e altri strumenti necessari, mira
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Il primo comma dell'art. 28 era composto da un altro periodo, soppresso nel 2007, del seguente tenore testuale: "L’organizzazione criminale, per realizzare le proprie finalità, utilizza la forza o altri mezzi di minaccia, la sottomissione e il silenzio a causa della partecipazione e dell’attività della stessa, per compiere illeciti penali, per garantire, con qualunque modalità, l’amministrazione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici, per realizzare utilità o vantaggi illegittimi per sé o altri, ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio del diritto di voto durante le campagne elettorali, nonché per altre attività simili a queste". Appare evidente la somiglianza con l'art. 416 bis, comma 3, c.p. italiano.
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al compimento degli illeciti penali previsti nei capi V (Dei reati contro l'indipendenza e l'ordine costituzionale), VI (Dei reati che minacciano i rapporti con gli altri Stati) e VII (Degli atti terroristici) della parte speciale.
Di quì risultano evidenti i profili in comune con l'organizzazione criminale la quale può alla stregua della banda armata commettere i reati che il legislatore pare ritenere commettibili soltanto da quest'ultima.
Per quanta riguarda, invece, la nozione di gruppo criminale strutturato essa è dovuta alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000) recepita dal legislatore albanese nel 2004.775 Infatti è una forma speciale di concorso, in cui partecipano tre o più persone, per il compimento di uno o più illeciti penali, al fine di conseguire vantaggi materiali o immateriali. Tale forma speciale di concorso presenta delle peculiarità rispetto alle altre in quanto il gruppo criminale strutturato non si costituisce occasionalmente o fortuitamente per il compimento di un illecito penale e non è necessario che venga contraddistinto dalla stabilità dei membri, dalla divisione dei compiti, dall’organizzazione o da un’articolazione evoluta.776
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000) recepita con ligji n. 9275 date 16.9.2004. Infatti, ai fini della presente Convenzione: "(a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; [...] (c) "Gruppo strutturato" indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata".
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Tuttavia, il legislatore tipizza in linea generale le condotte di costituzione e partecipazione alla suddette forme speciali di concorso secondo cui costituire o partecipare ad un’organizzazione criminale, un’organizzazione terroristica, una banda armata o ad un gruppo criminale strutturato costituiscono reato punibile autonomamente secondo le previsioni della parte speciale. Infatti, gli artt. 333, 333/a e 334 completano le suddette fattispecie speciali di concorso anche per quanto riguarda le pene applicabili.777
Inoltre, in materia di responsabilità dei concorrenti il legislatore ha introdotto una disposizione carattere generale secondo cui i membri di un’organizzazione criminale, di un’organizzazione terroristica, di una banda armata o di un gruppo criminale articolato sono responsabili di tutti i reati da essi compiuti nell’adempimento delle finalità della propria attività criminale. Tale norma sembra suscitare qualche perplessità con riferimento al principio della responsabilità penale personale, visto che così come formulata sembrerebbe che anche il concorrente che non abbia partecipato alla commissione di un reato da parte degli altri debba risponderne a titolo personale.
Tuttavia, un membro, o un partecipe, come lo definisce il legislatore albanese, di un’organizzazione criminale, di un’organizzazione terroristica, di una banda armata o di un gruppo criminale strutturato, può ottenere l'esenzione dalla pena oppure la diminuzione della stessa, quando offre la sua collaborazione considerata decisiva dal giudice per poter conoscere l’attività delle stesse, quella degli altri collaboratori, il patrimonio controllato direttamente o meno da esse, nonché per le attività di indagine rivolte nei confronti delle organizzazioni criminali, delle organizzazioni terroristiche, delle bande armate e dei gruppi criminali strutturati.
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Cfr. art. 333 "Organizzazione criminale", art. 333/a "Gruppo criminale strutturato", art. 334 "Commissione di reati dall'organizzazione criminale e dal gruppo criminale strutturato".
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Pare interessante lo sforzo del legislatore albanese di definire quelle che sono le associazioni a delinquere nella loro naturale metamorfosi criminale. Quello che risulta certo è l'evidente influenza degli artt. 416 e 416 bis del codice penale italiano e del diritto internazionale pattizio nella formulazione della normativa albanese. Tuttavia, dal punto di vista comparatistico della costruzione delle norme occorre sin da subito sottolineare come il legislatore italiano abbia ridotto al minimo gli aspetti definitori dei due articoli ponendo l'accento piuttosto sulla condotta punibile. Il legislatore albanese invece nell'art. 28 non fa altro che fornire la definizione dell'organizzazione criminale come se la stessa fosse una realtà a-storica e immutabile nel tempo. Sarebbe stato più auspicabile una determinazione della condotta associativa da punire sulla falsariga del modello italiano invece della cristallizzazione nel dettato normativo di un fenomeno di per sé mutevole, anche al fine di evitare eventuali contrasti con i fondamentali principi di determinatezza e tassatività sanciti a livello costituzionale anche nell'ordinamento albanese.