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59 dimostrava sicura del fatto che i consiglieri di Verre sarebbero stati gli stessi d

Nel documento Gli editti di Augusto ai Cirenei (pagine 59-62)

quelli di Sacerdote. Ma non è chiaro secondo quale principio dovesse essere assicurato a Sopatro che i membri che avrebbero composto la giuria sarebbero stati gli stessi dell‟anno precedente: era dunque possibile che fosse riconfermata la giuria del precedente processo? Il conventus da cui provengono i giurati potrebbe riferirsi alla circoscrizione giudiziaria di Siracusa, dove il governatore aveva a disposizione le liste dei cives Romani che potenzialmente potevano ricoprire il ruolo di iudices. Una precisa norma, descritta da Cicerone in tema di iura Siculorum, prevedeva infatti che, per alcune materie, si ricorresse a selecti iudices ex conventu civium Romanorum.71 Si capirebbe allora la presunzione espressa da Cicerone secondo la quale Verre, potendo fare affidamento su una circoscritta rosa di nomi, avrebbe dovuto annoverare tra i membri del suo collegio giudicante gli stessi che avevano giudicato con Sacerdote: [...] cum in consilium frequentes convenissent idem qui solebant, et

71 Vd.Genovese, Gli interventi edittali cit., 80ss con bibliografia di riferimento, 211 nt. 300;

l‟A. sostiene che «il riferimento ai iudices selecti ex conventu civium Romanorum (Verr., 2.2.13.32) è da intendere relativo alla lista dei potenziali giudici, tutti di cittadinanza romana e residenti (aratores), ovvero operanti (negotiatores) in una delle circoscrizioni (fora od anche conventus in senso territoriale) in cui era suddivisa la provincia siciliana, ciascuna avente una città-capoluogo sede di conventus (nell‟ulteriore significato di assisi giudiziarie periodiche del governatore) [...]». Vd. anche U. Laffi, rec. A Genovese,Gli interventi edittali di Verre cit., in IURA 52 (2001) 255-262. Sul conventus in generale vd. R. Haensch, Zur Konventsordung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches, in Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses. Berlin, 13.-19.8.1995, Stuttgart-Leipzig 1997, 320-391; ID., Capita Provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, Mainz 1997; in particolare vd. anche D. Campanile, L‟infanzia della provincia d‟Asia: l‟origine dei conventus iuridici nella provincia, in A.A.V.V., Gli stati territoriali nel mondo antico, a c. di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano 2003, 271-288, in part. 283-284 e nt. 35, dove l‟A. si avvale di una testimonianza di Livio (31.29) per avvalorare la sua ipotesi che l‟organizzazione dei distretti giudiziari in Sicilia fosse stata precedente a quella dell'Asia e a questa servita da modello; F. Amarelli, Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano, in A.A.V.V., Politica e partecipazione nelle città dell‟Impero romano, a c. di F. Amarelli,Roma 2005, 1-12.

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hac una spe tota defensio Sopatri niteretur, consilii frequentia et dignitate, et quod erant, ut dixi, idem qui antea Sopatrum eodem illo crimine liberarant.72

Cicerone non solo pone l‟accento sulla frequentia e sulla dignitas del

consilium, ma soprattutto considera ovvia l‟affluenza al consilium di tutti

coloro che erano soliti riunirvisi (idem qui solebant, idem qui antea Sopatrum

eodem illo crimine liberarant) e che erano inoltre scelti solitamente da Verre

all‟interno del suo consilium (viris primariis qui in consilio Gaio Sacerdoti

fuerant tibique esse solebant).73 Sembra allora che, nella provincia siciliana, nelle questioni capitali tra peregrini «la presenza di un consilium praetoris composto da membri del conventus si fosse istituzionalizzata».74 Il processo contro Sopatro quindi avrebbe dovuto svolgersi regolarmente all‟interno della sessione giudiziaria tenuta da Verre a Siracusa davanti a una giuria. Verre però esonerò da tale giuria alcuni, che erano stati nominati come giudici in una causa civile, e approfittò di questo espediente per giudicare da solo Sopatro.75 Il governatore era infatti stato corrotto dagli accusatori di Sopatro con una somma di denaro e, se si fosse rinviata l‟udienza consentendo alla giuria di riformarsi, l‟imputato sarebbe stato assolto. Verre quindi solus cum sua cohorte

72 Cic. Verr. 2.2.70-71. 73 Cic. Verr. 2.2.81.

74 Vd. Genovese, Gli interventi edittali di Verre cit., 106 nt. 77; diversamente Mommsen

(Römische Staatsrecht, Leipzig 1887, 318-319) identificava gli homines honestos del consilium di Sacerdote con alcuni membri della comunità di cittadini romani residenti a Siracusa. In questo caso, il riferimento all‟„identità‟ dei membri della giuria andrebbe inteso sotto un profilo sociologico, rivolto ad accomunare personaggi con precise caratteristiche, tra le quali la dignitas (per l‟utilizzo di conventus nell‟accezione di conventus civium Romanorum vd. ad es. Cic. Verr. 2.5.140 in cui si menziona un Gaio Servilio, civis Romanus, negotiator e conventu Panhormitano). Sul „reclutamento‟ di cives Romani nelle province come membri del consilium del proconsole vd. ad es. Cic. Flac. 32.77, dove si fa riferimento ai rapporti tra Flacco e Deciano, soldato nella legione di Flacco quando questi era tribunus militum e poi suo consiliarius in qualità di civis Romanus residente in Asia quando Flacco vi governava nel 62 a.C. Vd. anche O. Tellegen-Couperus, The so-called consilium of the praetor and the development of Roman law, in RHD 69 (2001), 12-13.

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nequissima relinquitur e de sententia scribae, medici haruspicisque76 condanna Sopatro alla pena capitale. La presenza della cohors di Verre nella fase del giudizio si sarebbe configurata così come «devianza»77 in contrasto colla consuetudine di reclutare i giudici ex conventu civium Romanorum.

Riassumendo, nell‟episodio relativo al proconsole Q. Fabio Massimo è probabile che il consilium menzionato al suo fianco durante la discussione del caso fosse rappresentato per lo più dagli ufficiali della cohors (questori, legati, prefetti, tribuni), che avrebbero seguito il magistrato nella sua attività di supervisione di un territorio di recente conquista e non ancora provincializzato come l‟Acaia. Dall‟iscrizione non si ricavano informazioni circa il ruolo avuto dal consilium nella procedura cognitiva del magistrato. Anzi, il termine utilizzato per descrivere la fase di consultazione del consilium da parte del magistrato (dievrcomai) è alquanto generica e non lascia spazio all‟ipotesi di una

76 Cic. Verr. 2.2.75. Da non tralasciare le informazioni sulle origini greche del medico e dello

scriba di Verre, rispettivamente Artemidoro Cornelio e L. Papirio Potamone (Cic. Verr. 2.3.54,154). Vi è un‟iscrizione onorifica (L. Robert, Études anatoliennes: recherches sur les inscriptions grecques de l‟Asie Mineure, Paris 1937, 324-328) in cui un cittadino di Tabai è menzionato come suvnedro" di P. Cornelio Dolabella, proconsole in Siria nel 43 a.C.: secondo J. Robert– L. Robert, La Carie 2, Paris 1954, 104, ciò induce a ritenere che il personaggio onorato facesse parte del consilium che affiancava il proconsole Dolabella nell‟amministrazione degli affari giudiziari. Se così fosse, questa rappresenterebbe una preziosa testimonianza della compresenza di elementi Greci nel consilium del governatore. Per questo aspetto vd. anche E. Balogh - H.G. Pflaum, Le consilium du préfet d‟Egypte. Sa composition, in RHDFE 30 (1952), 117-124.

77 Vd. Genovese, Gli interventi edittali di Verre cit., 231 e nt. 334. Sulla possibilità che anche

membri della cohors praetoria del governatore ricoprissero il ruolo di consiglieri vd. Hor., Serm., I,7, dove si accenna al processo contro Rupilio Re condotto dal governatore insieme alla sua corte. Possediamo poi un‟iscrizione di età imperiale (AEp 1921, 38-39) in cui è contenuta la decisione di una disputa da parte del proconsole d‟Africa nel cui consilium si trovavano anche tre scribae e un haruspex (vd. P. Weaver, Consilium praesidis: advising governors, in AA.VV., Thinking like a lawyer. Essays on legal History and general History for John Crook on his eightieth Birthday, a c. di P. McKechnie, Leiden-Boston-Köln 2002, 56).

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