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CAPITOLO 3: DA IMBRATTAMENTO AD ARTE TUTELATA?

3.2 I diritti del creatore dell’opera

3.2.1 Il diritto d’autore

Il diritto d’autore nasce dalla necessità di tutelare i diritti degli autori di opere, la definizione di autore è “colui che ha prodotto un’opera letteraria, scientifica o artistica in genere, rispetto all’opera stessa157”.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’articolo 27 afferma che “ogni individuo ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”; è la dichiarazione universale ad affermare che esiste un diritto da proteggere per poter salvaguardare la cultura e la produzione artistica. In riferimento alla protezione delle opere

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artistiche a livello internazionale la Convenzione di Berna definisce in maniera chiara i diritti spettanti agli artisti: era necessario uno strumento internazionale che si occupasse di questa disciplina delicata che è la protezione del diritto degli autori e delle loro opere artistiche e letterarie. Già dal secondo articolo si afferma che comprese nelle opere protette da tale Convenzione rientrano anche le opere di disegno, pittura e le opere delle arti applicate, le illustrazioni e gli schizzi, sottolineando “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione158”. Da ciò risulta quindi che l’atto illegale non esclude la

tutela. Anche la forma, cioè il modo in cui tali opere si presentano è un dato trascurabile che non determina l’inclusione o meno nel diritto. Questo è un passaggio fondamentale nella considerazione della protezione del diritto d’autore per gli street artist in quanto la loro arte fino agli albori è stata considerata come un atto illegale e questa normativa invece ingloba anche le loro opere all’interno della protezione. Anche se l’autore cede i diritti patrimoniale, conserva in ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni modificazione o mutilazione dell’opera o ogni altro danno a essa arrecato, che rechi così pregiudizio al suo onore159.

Giova a questo punto prendere la definizione di “proprietà intellettuale” fornita dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale. All’articolo 3 afferma “di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo”, intendendo con proprietà intellettuale “la globalità dei diritti relativi alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla

158 Articolo 2, Convenzione di Berna, 1971. 159 Art. 6bis, Convenzione di Berna, 1971.

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radiodiffusione nonché alle invenzioni e scoperte scientifiche, ai marchi, ai disegni e modelli industriali160”.

Il trattato OMPI sul Diritto d’autore161 all’articolo 2 e l’Accordo Trips

all’articolo 9, paragrafo 2, precisano l’oggetto della protezione del diritto d’autore che compre le espressioni e non le idee, mentre rimanda alla Convenzione di Berna per quel che riguarda l’utilizzo esclusivo da parte dell’autore di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle opere originali o delle copie delle stesse; rientra quindi nella protezione del diritto d’autore l’espressione concrete, l’esteriorizzazione dell’opera, l’ideatore deve quindi diventare un autore.

Nell’ambito nazionale il Codice Civile chiarisce la tematica del diritto d’autore stabilendo che l’oggetto di tale diritto che è dato dalle opere d’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione162. Il diritto d’autore inoltre viene acquisito al momento

della creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale163; ecco quindi che anche il codice civile fornisce una

nozione di autore e il momento in cui il creatore è definito tale. Al momento della creazione, quindi della concretizzazione del lavoro intellettuale dell’autore, ancora definito ideatore.

Come nelle precedentemente affermato nelle normative, si ribadisce che spetta all’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di

160 Articolo 2, Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

161 Ricordiamo che tale trattato è un accordo particolare che nasce ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Berna.

162 Articolo 2575, Codice Civile. 163 Articolo 2576, Codice Civile.

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sfruttarla economicamente, oltre che ripetere che anche dopo la cessione del diritto patrimoniale si può rivalere sulla paternità dell’opera e opporsi a qualsiasi deformazione e deturpazione164; molto

importante ai fini della trattazione è che, in caso l’artista ritenesse violati i propri diritti morali, può ritirare l’opera dal commercio, salvo indennizzo165.

In ambito nazionale la legge per la tutela del diritto d’autore è la legge n. 633 del 22 aprile 1941 che con le successive modifiche accoglie nella protezione le “opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari166”. Conferma

nuovamente che ad essere autore dell’opera è colui che la crea, come espressione del proprio lavoro intellettuale (art. 6). È definito autore colui che è indicato come creatore dell’opera, ma nell’identificazione dell’autore vale anche l’utilizzo di uno pseudonimo, il nome d’arte, la sigla e il segno convenzionale, che però sia riconosciuto come appartenente al creatore (art. 8). Questo punto nell’ambito della street art permette di indentificare un autore al quale spettano tali diritti grazie al proprio stile e senza l’obbligo della presenza di una firma chiara, che veniva evitata per non farsi riconoscere dalle autorità.

La norma ribadisce che l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di sfruttare economicamente l’opera in ogni forma e modo, sempre nei limiti fissati dalla legge italiana (art.12), e che, come in precedenza ribadito da altre norme, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione dell’opera, ed anche dopo la cessione degli stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera

164 Articolo 2577, Codice Civile. 165 Articolo 2582, Codice Civile.

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(diritto alla paternità) e il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione a danno dell’opera stessa (diritto all’integrità), che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20). Si protegge in questo caso il diritto morale dell’autore che è legato all’opera non solo da rapporti giuridici patrimoniali, ma anche da interessi della propria personalità. Oltre a tale diritto, gli altri diritti morali sono quello di conservare l’opera inedita non permettendone la divulgazione (diritto di pubblicazione). La violazione si ha non soltanto quando l’opera sia copiata integralmente, ma anche quando nell’opera successiva siano riconosciuti i tratti dell’opera precedente. Ciò è stato anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7077/1990 e ribadito in primo grado dal Tribunale di Roma il 26/6/2001. Tali diritti sono oltretutto inalienabili e quindi non possono essere ceduti in alcun modo. Ricordiamo che tale tutela è riconosciuta anche a livello europeo con l’articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto a livello internazionale, con l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e l’articolo 6bis della Convenzione di Berna.

Il diritto del creatore dell’opera è quindi protetto sia internazionalmente sia all’interno dello Stato Italiano; lo street artist ha dei diritti che può far rivalere, soprattutto in un periodo cui la street art per alcuni versi viene sfruttata per trarne profitto. Come visto anche nel capitolo precedente alcuni artisti hanno cercato di proteggere le loro opere da un utilizzo improprio, vedendo i propri diritti morali violati.

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