• Non ci sono risultati.

SEZIONE 1: LE FONTI INTERNAZIONALI

B) SOFT LAW

7: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

15

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è composta da 30 articoli. Nel preambolo si può notare come l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società , avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e

15 La Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo è stata ufficialmente adottata dai 58 Stati Membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione 217 A (III), il 10 dicembre 1948 presso il Palazzo “de Chaillot” a Parigi.

24

l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantire, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati Membri, quanto fra quello dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”.

Ai fini dell’elaborato la Dichiarazione riveste importanza nell’affrontare le libertà dell’individuo in quanto “ogni individui accusato di reato è presunto innocente siano a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa (art 11, par.1)”. Definendo la proprietà si afferma che “ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà (art 17, par 1 e 2)”. Il testo fa poi riferimento alla libertà di opinione e di espressione “incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, o quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere (art 19)”, fa quindi riferimento alla libertà creativa dell’artista e alla tutela della stessa; mentre infine si sostiene che “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore (art 27)”, tutelando così le creazioni artistiche e la morale del proprio ingegno.

25

8: RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE

DELL’ARTISTA

16

La Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista è l’unica norma ad occuparsi della condizione dell’artista e del suo ruolo nella società; l’importanza di definire lo status dell’artista era già stata dibattuta durante da XX sessione del 1978 nella quale venne espressa la volontà di rendere tale tematica oggetto di una raccomandazione. La Raccomandazione è composta da 6 articoli e degli annessi, oltre che da un preambolo che ci aiuta per una migliore comprensione della Raccomandazione stessa.

Nel preambolo si ricorda che, in base all’articolo 1 di del Trattato Istitutivo, l’obiettivo dell’organizzazione è quello di contribuire alla pace e alla sicurezza collaborando attraverso l’educazione, la scienza e la cultura per contribuire al rispetto universale della giustizia, per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che devono essere garantite a tutte le persone, senza distinzione di razza, sesso, linguaggio e religione.

I termini della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 27 e 28, vengono riproposti nell’annesso della raccomandazione; richiama inoltre i termini dell’Accordo Internazionale delle Nazioni Unite sull’economia, diritti sociali e culturali, in particolare gli articoli 6 e 15 e il bisogno di adattare le necessarie misure per la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura. Fa riferimento infine alla Dichiarazione dei Principi della cooperazione culturale internazionale adattata nella Conferenza Generale UNESCO nella quattordicesima sessione, in particolare gli articoli III e IV, anche essi sempre compresi nell’annesso di tale Raccomandazione. Artista significa ogni persona che

16 Raccomandazione adottata nel report del IV programma della commissione durante il trentasettesimo meeting, il 27 ottobre 1980. La Conferenza Generale UNESCO si è trovata a Belgrado dal 23 settembre al 28 ottobre 1980, in occasione della sessione numero 21.

26

crea o produce espressioni culturali, o ricrea opere d’arte; e considerano le loro creazioni come parte essenziale della loro vita; è considerato artista chi contribuisce in questo modo allo sviluppo dell’arte e della cultura e chi è o chiede di essere definito come artista, se è o se non è legato ad associazioni o ad un lavoro (art. 1, par. 1).

La parola “status” significa, da una parte, la considerazione accordata all’artista, definito come sopra, in una società, sulla base dell’importanza attribuita al ruolo che stanno rivestendo; dall’altra parte, riconoscendo le libertà e i diritti, inclusi i diritti sociali, morali ed economici, con particolare riferimento alle entrate e alla sicurezza sociale, cui gli artisti hanno diritto (art. 1, par. 2). Questa Raccomandazione è riferita a tutti gli artisti come definiti nell’articolo 1, indistintamente dalla disciplina o forma di arte che praticano in quanto artisti. Questo include tutti gli artisti creativi e autori compresi nella Convenzione Universale del Diritto d’Autore e compresi nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie (1971), così come sono compresi performers e interpreti inclusi nella definizione della Convenzione di Roma sugli artisti interpreti od esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (art. 2). I Membri, avendo sempre presente il ruolo dell’arte nella vita, nello sviluppo dell’individuo e della società, hanno il dovere di proteggere, difendere ed assistere gli artisti nella loro libertà di creazione. Per questo devono prendere i necessari provvedimenti per stimolare la creatività e la fioritura dei talenti, in particolare adottando misure per una maggiore libertà dell’artista, senza la quale non possono compiere la loro missione, […] gli Stati devono dimostrare che le attività artistiche hanno un ruolo importante nello sviluppo delle nazioni per costruire una società più giusta e umana e per vivere in circostanze di pace e arricchimento spirituale (art. 3, par. 3). Se la libertà di espressione e comunicazione è un prerequisito essenziale per le attività artistiche, i Membri devono assicurarsi che gli artisti siano protetti

27

anche nel rispetto della legislazione nazionale e internazionale inerente i diritti umani (art. 3, par. 6). Nel paragrafo successivo viene sottolineato il dovere da parte degli Stati di creare le condizioni per una totale partecipazione nella vita delle comunità nelle quali gli artisti praticano la loro arte (art. 3, par. 7). Viene poi ribadito che tutti gli individui, senza distinzione di razza, colore, sesso, linguaggio, religione, orientamento politico, origini, stato economico alla nascita; ha le stesse opportunità di acquisire e sviluppare le qualità necessarie per il completo sviluppo ed esercizio dei propri talenti artistici, in modo di lavorare senza discriminazioni (art. 3, par. 8).

L’articolo successivo parta dello status sociale dell’artista, in quanto gli Stati devono promuovere e proteggere lo status dell’artista, considerandola un’attività artistica. Gli Stati devono fare il possibile per il totale sviluppo delle loro opere, e provvedere al loro sostegno economico in quanto persone attivamente ingaggiate nel lavoro culturale, le attività degli stati sono raccolte in 5 punti:

1. “Garantire il riconoscimento artistico pubblico nella migliore forma rispetto all’ambiente culturale e stabilire un sistema, dove questo non esiste o è inadeguato, per dare all’artista il giusto prestigio che gli spetta.

2. Vedere che l’artista beneficia della protezione prevista dalla legislazione nazionale e internazionale relativa ai diritti umani

3. Sforzarsi di adottare le misure necessarie in modo che gli artisti possano godere degli stessi diritti conferiti ad un gruppo di popolazione attiva dalla legislazione nazionale e internazionale, e che si rispettino dignitose condizioni di vita e lavorative; assicurare inoltre il godimento, entro limiti ragionevoli, di protezione riguardo il reddito e la sicurezza sociale.

28

4. Ricordare l’importanza della protezione internazionale dei diritti dell’artista, considerando i termini delle convenzioni esistenti, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, la Convenzione Universale del diritto d’autore, la Convenzione di Roma sugli artisti interpreti od esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, e prendere tutte le necessarie decisioni per estendere il campo di applicazione, scopi ed effettività di questi strumenti, in particolare la possibilità di aderirvi, nel caso questa decisione non sia ancora stata presa.

5. Ricordare il diritto dell’unione e delle organizzazioni professionali degli artisti che rappresentano e difendono i loro interessi e danno l’opportunità di avvisare la pubblica autorità sulle migliori misure per stimolare l’attività culturale e assicurare la sua protezione e il suo sviluppo (art. 5)”.

29

Documenti correlati