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Il diritto al risarcimento dei danni e la garanzia linguistica

L'art 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: dal principio al diritto ad una buona

3. La nozione di buona amministrazione ed i suoi elementi costitutivi Il concetto di buona amministrazione ha subito con il passare degli ann

3.5. Il diritto al risarcimento dei danni e la garanzia linguistica

I due commi conclusivi dell'art. 41 della Carta di Nizza affermano che “ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri” e che “ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”.

Partendo dal primo e cioè dal diritto al risarcimento dei danni, non si tratta di un diritto di nuovo conio, dal momento che era già previsto dall'art. 288 TCE. Tuttavia, in proposito è stato particolarmente rilevante il ruolo della giurisprudenza che ne ha ampliato e delineato i confini: la pretesa del risarcimento è considerata elemento costitutivo della bontà della decisione, componente che tutela la legalità e imparzialità dell'azione amministrativa e non sua possibile conseguenza123.

La Corte di giustizia ha dichiarato che “presupposti della responsabilità della Comunità sono un danno effettivo, un nesso casuale fra danno e comportamento delle istituzioni e l'illegittimità di questo comportamento”124;

questi tre, dunque, sono i criteri per poter verificare se sussiste tale responsabilità. Quando si parla di presenza di danno in capo al soggetto ricorrente si intende

122 A. SERIO, Il principio di buona amministrazione procedurale: contributo allo studio del buon andamento nel contesto europeo, p. 58 ss.

123 L. R. PERFETTI, Diritto ad una buona amministrazione, determinazione dell'interesse pubblico ed equità, p. 802.

qualunque lesione che riguardi patrimonio o interessi protetti e che risulti “speciale ed anormale”, quest'ultima precisazione risulta necessaria dal momento che l'elemento della colpa non viene preso in considerazione e si necessita così di un bilanciamento.

Vengono esclusi i danni immateriali, la responsabilità sussiste perciò unicamente con riguardo ai danni subiti in modo effettivo o comunque per “danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile”125. La dimostrazione del danno spetta al

soggetto ricorrente, deve essere parecchio esplicativa e nel caso in cui l'individuo che effettua il ricorso abbia concorso a procurare il danno, la possibilità del risarcimento sarà di certo diminuita.

Il secondo requisito è la sussitenza di un nesso causale fra danno e comportamento illegittimo; il giudice europeo ha specificato che il legame tra questi deve essere diretto e dunque ha escluso il diritto al risarcimento quando si tratti di “qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana”126.

L'ultimo elemento e per di più quello ovviamente imprescindibile è la messa in atto di un comportamento illegittimo da parte delle istituzioni comunitarie: per trovarsi in presenza di tale situazione è necessaria la violazione di un precetto normativo comunitario, non è sufficiente però una norma generale; per far sì che sussista la responsabilità, deve essere stata violata una norma “intesa a tutelare gli interessi delle ricorrenti”127.

Detta impostazione segue la teoria di origine tedesca dello scopo, o

Normzwecktheorie, la quale opera una distinzione fra casi di sola illegittimità e

altri in cui interviene la responsabilità; la responsabilità extracontrattuale degli organi comunitari entra in campo quando è violata una norma diretta a tutelare il singolo. Inoltre la Corte di giustizia richiede che la violazione sia “grave e manifesta” e ad essa stessa spetta tale valutazione.

Il riconoscimento della responsabilità si rinviene sia in relazione agli atti

125 CGUE, 2 marzo 1977, in causa 44/77, Milch-, Fett- und Eier-Kontor Gmbh.

126 CGUE, 4 ottobre 1979, in cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. Dumortier frères S. A. e altri.

amministrativi che a quelli normativi in ragione del fatto che, in ambito europeo, non esiste una divisione precisa fra ambito legislativo ed amministrativo. Per quanto riguarda gli atti normativi a valenza politica e quelli che comportano conseguenze in ambito politico-economico, “la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, dato quanto dispone l'art. 215, comma 2, del Trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli”128.

Il comportamento da cui discende la responsabilità si riferisce al solo quello esercitato o omesso da istituzioni o funzionari della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre l'atto in questione deve essere un atto esterno, infatti gli atti interni o preparatori non coinvolgono la responsabilità.

Passando alla garanzia linguistica affermata nell'ultimo comma dell'art. 41 CED, emerge come sia stato ripreso, seppur con qualche differenza, l'art. 21, comma 3 del TCE, che ha inserito tale garanzia all'interno del più ampio ambito del diritto di difesa, dal momento che il soggetto deve essere sempre in grado di comprendere quanto detto dall'autorità amministrativa per poter tutelare i propri interessi. Il significato di questo ultimo comma è addirittura esteso, dato che la garanzia linguistica è connessa con la facoltà di poter presentare istanze di vario tipo su temi ritenuti rilevanti per il cittadino.

Il diritto per i singoli di ottenere una risposta in una delle “lingue dei trattati” ha la possibilità di essere collegato non solamente alle lingue nelle quali i trattati sono stilati, ma anche in quelle nelle quali possono essere tradotti, specificatamente “qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso”129.

4. L'evoluzione del diritto ad una buona amministrazione: dalla dimensione