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L'art 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: dal principio al diritto ad una buona

3. La nozione di buona amministrazione ed i suoi elementi costitutivi Il concetto di buona amministrazione ha subito con il passare degli ann

3.4. L'obbligo di motivazione

Il punto 3 dell'art. 41 della Carta di Nizza sancisce “l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni”. L'obbligo di motivazione ha trovato origine nel diritto comunitario molto prima dell'approdo al Trattato di Lisbona: già l'art 15 del Trattato C.E.C.A. e l'art. 253 TCE statuivano l'obbligo di motivazione riguardo agli atti tipici e vincolanti in capo alle istituzioni comunitarie, senza tuttavia delinearne il contenuto in modo preciso114.

Successivamente, l'art. 296 TFUE estende ulteriormente l'obbligo di motivazione, prevendendolo per tutti gli atti comunitari; ne escono così rafforzate sia la rilevanza, che la natura obbligatoria.

Il lavoro più importante è stato in ogni caso compiuto dai giudici

113 CGUE, 20 marzo 1985, in causa 264/82, Timex Corporation. 114 D.-U. GALETTA, Op. ult. cit., p. 78 ss.

comunitari, i quali ne hanno individuato il significato concreto e hanno specificato che “la motivazione (…) deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana”115. L'obbligo di motivazione

ha il compito quindi di mettere i destinatari della decisione nella condizione di capire le motivazioni della stessa, per far sì che essi possano difendere i loro interessi; la motivazione “(...) deve indicare gli accertamenti di fatto nonché le valutazioni giuridiche su cui le decisioni poggiano. Essa deve indicare le considerazioni su cui la decisione si fonda in modo da consentire che su di esse si eserciti il controllo giurisdizionale”116.

Anche l'art. 15 TFUE contiene un riferimento implicito all'obbligo di motivazione, dal momento che questo non solo è uno strumento di difesa dei diritti del soggetto interessato dal provvedimento, ma è anche un elemento volto a garantire la trasparenza amministrativa; infatti la trasparenza è assicurata laddove il destinatario è stato reso partecipe nel procedimento conclusosi con l'emanazione dell'atto finale.

Una motivazione esaustiva è quella che specifica le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato l'amministrazione procedente ad adottare l'atto in questione117, in cui l'esposizione del ragionamento deve essere chiara e coerente in

modo tale che il destinatario riesca a comprendere le ragioni che hanno condotto l'istituzione alle sue conclusioni.

Per quanto attiene invece l'ampiezza della motivazione e il suo livello di specificità, queste dipendono “dalle circostanze del caso”, dalla “natura dell'atto di cui si tratta” e dal “contesto nel quale è stato adottato”118: quindi l'obbligo di

motivazione è un elemento a “geometria variabile”, in cui un ruolo rilevante è giocato soprattutto dalla natura giuridica dell'atto, dal momento che regolamenti, direttive e decisioni individuali possiedono una pregnanza diversa. Un obbligo di motivazione più dettagliato è richiesto dalla giurisprudenza comunitaria nei casi in

115 Tribunale di I grado dell'UE, 12 settembre 2006, in causa T-155/04, Selex Sistemi integrati. 116 CGUE, 17 novembre 1987, in cause riunite 142 e 156/84, British American Tobacco Co. Ltd. 117 Art. 18 del Codice di buona condotta amministrativa.

118 Tribunale di I grado dell'UE, 7 novembre 2002, in cause riunite T-141/99, T-142/99, T-150/99 e T-151/99, Vela s.r.l. e Tribunale di I grado dell'UE, 9 luglio 2008, in causa T-301/01, Alitalia

cui la decisione abbia un'incidenza rilevante nella sfera giuridica del soggetto o nel caso in cui sia la prima decisione resa su un determinato argomento119.

La violazione dell'obbligo di motivazione ha sussistenza laddove la motivazione è mancante, ma anche nell'ipotesi in cui essa sia non adeguata qualitativamente o quantitativamente. Pertanto è facilmente deducibile che questa è una violazione delle forme sostanziali, non puramente di forma e quindi come tale non sanabile nel corso del procedimento120.

Inoltre non è ammessa un'integrazione a posteriori della motivazione dato che priverebbe di significato le garanzie procedurali previste per il destinatario del provvedimento, tranne nel caso in cui “un'eventuale insufficienza di motivazione della decisione impugnata è stata resa inoperante dalle spiegazioni fornite dall'istituzione convenuta in corso di causa”121; questo non vuol dire

presentare una motivazione completamente nuova, ma ricostruire i dati già forniti nel corso del procedimento affinchè appaiano chiari e lineari.

Agli inizi la giurisprudenza era solita considerare l'obbligo di motivazione come un elemento plasmabile a seconda delle esigenze del singolo caso e come un principio assoluto sovraordinato rispetto alle altre regole procedurali, mentre in un secondo momento esso è stato ricondotto al più generale principio di buona amministrazione.

Obbligo di motivazione e buona amministrazione sono entrambi ricompresi fra i diritti della difesa, ma allo stesso tempo hanno valenza autonoma: una motivazione non esaustiva porta all'annullamento dell'atto impugnato, mentre eventuali lacune informative comportano sì una violazione del principio di buona amministrazione, ma senza determinare l'annullamento dell'atto.

Nel momento in cui le due garanzie procedurali in esame vengono invocate contemporaneamente si fa riferimento all'ambito del dovere di diligenza e dell'esame diligente delle denunce in capo alle istituzioni comunitarie per quanto attiene il principio di buona amministrazione, mentre ci si riferisce ad un controllo

119 Tribunale di I grado dell'UE, 7 giugno 2006, in causa T-613/97, Union fran de l'express (U. F. E. X.) e altri.

120 CGUE, 29 aprile 2004, in causa C-159/01, Paesi Bassi.

sull'adempimento o violazione del dovere di diligenza per quanto concerne l'obbligo di motivazione. Una distinzione precisa risulta comunque difficile dal momento che questi hanno un significato spesso sovrapponibile: i giudici stessi ingenerano confusione dal momento che i motivi dell'annullamento delle decisioni sono, talvolta la mancanza di diligenza, talaltra quella di motivazione; la ragione è da rinvenire soprattutto nell'assenza di una definizione dettagliata del principio di diligenza122.