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Il diritto alla verità

Un diritto alla verità non esiste positivamente. Storicamente il diritto alla verità trova il suo fondamento nel diritto internazionale umanitario, in particolare nell’art. 32 del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (approvato nel 1977), il quale riconosce “il diritto delle famiglie a conoscere la sorte dei loro congiunti” che hanno partecipato a conflitti armati, guerre di liberazione o di lotta contro l’oppressione, soprattutto nel caso di persone scomparse (art.33), così come il diritto a recuperare i resti delle persone decedute o a conoscerne il luogo di sepoltura ed avervi accesso (art.34). Non si parla, però, di verità.

Già nel Rapporto annuale del 1985/1986 della Commissione Interamericana dei Diritti Umani si afferma che la “la società nel suo complesso gode dell’irrinunciabile diritto a conoscere la verità di quanto accaduto, così come i motivi e le circostanze relativi alla commissione di delitti aberranti, in modo da evitarne la ripetizione in futuro. Allo stesso modo, nulla può impedire ai familiari delle vittime di conoscere ciò che accadde ai propri congiunti. Tale accesso alla verità significa non limitare la libertà di espressione; la formazione di commissioni d’inchiesta, la cui composizione e competenza dovranno essere stabilite conformemente al diritto interno di ogni paese, e il ricorso ai mezzi necessari per consentire al

potere giudiziario di intraprendere le indagine necessarie”496

.

494

Cfr. la ricostruzione delle origini di questa istituzione in No todo comenzó en ’76. La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), in “H.I.J.O.S.”, 6, estate 2002, pp.42-3.

495

“H.I.J.O.S.”, I, 1996, p.2. 496

CommIDU, Rapporto Annuale 1985-1986-OEA/Ser.L/V/II.68, Doc.8 rev.1, p.205 (apud Rapporto 25/98 della CommIDU, n.ª 46).

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Dal canto suo la Corte Interamericana dei Diritti Umani, nel caso Velásquez Rodríguez (sentenza del 29.7.1988) ha affermato che, come parte di un rimedio effettivo contro le violazioni dei diritti umani, gli Stati devono garantire alle vittime un’indagine seria sui crimini commessi. L’obbligo di svolgere indagini, così delineato, non appare fine a se stesso, ma comporta lo svolgimento di indagini “per identificare i responsabili”, “imporre loro le sanzioni corrispondenti” e

assicurare alle vittime una riparazione adeguata”497

.

In seguito, nel Rapporto n.25/98, . Essa ha confermato che tale diritto fa sorgere un obbligo statale nei confronti dei familiari delle vittime e della società, come parte degli obblighi e dei doveri assunti dagli Stati Parte, conformemente, in particolare agli artt. 1.1, 8, 13 e 25 della Convenzione

Americana dei Diritti Umani498.

La Commissione ha ritenuto che “il diritto alla verità costituisce sia un diritto collettivo, in base a cui la società può accedere ad informazioni essenziali per lo sviluppo dei sistemi democratici, sia un diritto individuale dei familiari delle vittime, che implica una forma di riparazione in particolare dinanzi a delle leggi di amnistia. La Convenzione Americana protegge il diritto di accedere a e di ricevere informazioni, soprattutto nel caso di persone scomparse, tanto che, a proposito, sia la Corte che la Commissione hanno stabilito che lo Stato è obbligato a chiarirne la sorte. La Corte ha affermato che “il dovere di indagare su fatti del genere sussiste finché permane l’incertezza sul destino della persona scomparsa […], il diritto dei familiari della vittima a conoscerlo, e, eventualmente a sapere dove si trovano i resti di questa. Si tratta di giuste aspettative che lo

Stato deve soddisfare con i mezzi a sua disposizione”499

.

Infine, nello stesso Rapporto, la Commissione ha dichiarato che “il diritto di ogni persona e della società in

497

Sent. cit., para.174. 498

Rapporto 25/98, para.85. 499

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generale a conoscere la verità integrale, completa e pubblica dei fatti avvenuti, le loro circostanze specifiche e coloro che vi parteciparono è parte del diritto alla riparazione per le violazioni dei diritti umani, sotto forma di soddisfazione e garanzia di non ripetizione. Il diritto di una società a conoscere integralmente il passato rappresenta non solo una forma di riparazione e di chiarimento di quanto accaduto, ma tende anche a prevenire

violazioni future”500

.

In ultima analisi, nel Rapporto n.21/00501, la

Commissione Interamericana dei Diritti Umani, nell’ambito di un caso risoltosi in modo amichevole, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto alla verità facendo riferimento alla CADU. Diritto che “consiste nell’esaurimento di tutti i mezzi a disposizione per far luce su quanto accaduto a persone scomparse”, specificando che “si tratta di un’obbligazione di mezzi, non di risultato, imprescrittibile fino al raggiungimento dello scopo”. La Commissione aggiunge che “il Governo argentino predisporrà la normativa necessaria affinché la Cámaras Nacionales en lo Criminal y Correcional Federal di tutto il Paese abbiano competenza esclusiva su tutti i casi di

accertamento della verità sulla sorte delle persone

scomparse”502. Il diritto alla verità e il diritto al lutto - derivati

dalle garanzie di una tutela giudiziale effettiva (si invocano l’art.8.1 e l’immancabile art.25 della CADU) – obbligano lo Stato argentino (in virtù del suo dovere a rispettare i diritti: CADU, art.1.1) a determinare ciò che accadde ai detenuti

scomparsi503. Si tratta del diritto dei familiari a conoscere la

sorte dei propri cari e del diritto della società a conoscere nei

500

Rapporto cit., para.95. La Commissione si è pronunciata con le stesse parole nel Rapporto 136/99 (caso n.°10.488, El Salvador, 22.12.1999),par. 221-228.

501 502

Rapporto, cit., para.17, punto 2. La normativa non fu mai approvata dal Parlamento e, pertanto l’Argentina non ha implementato questa parte dell’accordo. Cfr. L. SCHIFFRIN, Derecho y politica de la verdad, in J. ARNOLD, J.SIMON, J. WOISCHNIK (a cura di), Estado de derecho y delincuencia de Estado en América Latina, México, 2006, p.349.

503

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dettagli i metodi utilizzati dalla dittatura militare per sterminare

decine di migliaia di argentini”504.

Secondo la dottrina, il diritto internazionale, così come espresso dalla Commissione e dalla Corte, impone “di svolgere indagini sulle violazioni dei diritti umani fino all’accertamento di tutta la verità[…]. Lo stato deve mettere a disposizione degli interessati e della società in generale tutte le informazioni sulla sorte e sull’eventuale localizzazione dei cadaveri come parte del diritto dei loro congiunti a esprimere il proprio dolore e a seppellire i propri cari”.

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154 4 La transizione sudafricana

SOMMARIO: 1. Il regime dell’apartheid – 2. La nuova Costituzione 3 Il lavoro della Commissione per la verità e la riconciliazione – 4 Perdono 5. Riconciliazione