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DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA’, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA

FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 – COMPETITIVITA’

REGIONALE E OCCUPAZIONE- 2007/2013 ASSE 2 – OCCUPABILITA’

D.G.R. n. 1149 DI DATA 20 GIUGNO 2014 PROGRAMMA SI.CON.TE.

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’

PR

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DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE GA LE

Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 2

Premessa

Il presente disciplinare definisce le modalità di gestione alle quali le Amministrazioni provinciali devono attenersi nella gestione delle risorse finanziarie assegnate per la prosecuzione dell’attività degli sportelli Si.Con.Te. nel periodo luglio 2014 / giugno 2015.

1. Attività dell’operatore di sportello

Gli operatori impiegati presso gli sportelli di conciliazione “Si.Con.Te. - Assistenti Familiari”, inseriti nel programma Si.Con.Te. devono garantire le seguenti attività:

a) accoglienza e decodificazione della domanda di supporto alle esigenze di cura per bambini ed anziani, o comunque per persone non autosufficienti per motivi di età o di salute, espressa dalle famiglie, in particolare dalle donne, occupate o in cerca di occupazione, che hanno difficoltà a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;

b) registrazione in apposito programma informatico delle famiglie/persone che necessitano di servizi di cura e di assistenza a domicilio, in aggiunta od in alternativa alla fruizione di servizi già esistenti sul territorio;

c) accoglienza e registrazione in apposito programma informatico dei profili, competenze e disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori che si offrono per svolgere l’attività di assistente familiare, con contestuale verifica dell’idoneità dei documenti identificativi per i cittadini/e stranieri;

d) selezione del personale con relativa valutazione delle esperienze lavorative realizzate, titoli di studio acquisiti (nei paesi di origine ed eventualmente in Italia), con valutazione della disponibilità ad operare nell’ambito dell’assistenza a domicilio, con particolare riguardo alla predisposizione per il lavoro di cura nei confronti di minori, delle persone anziane e portatrici di handicap;

e) valutazione dei profili delle lavoratrici e dei lavoratori più idonei alle richieste delle famiglie;

f) incrocio domanda/offerta;

g) servizio di informazione all’utenza sulla normativa relativa al lavoro domestico domiciliare - con particolare riguardo alla normativa connessa all’ingresso e alla permanenza di lavoratrici e lavoratori stranieri per mansioni afferenti all’assistenza familiare - e sull’applicazione del Contratto di lavoro domestico;

h) consulenza per la stipulazione dei contratti di assunzione;

i) formulazione di preventivi di spesa per la regolarizzazione dell’assistente familiare in base agli inquadramenti retributivi previsti dal Contratto di lavoro domestico, stesura della lettera di assunzione, predisposizione della modulistica inerente l’attivazione del contratto di lavoro (nuovo modello unico di denuncia Inail, Inps, Ufficio di Collocamento), assistenza all’invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione per via telematica per conto delle famiglie - datori di lavoro;

j) stesura mensile della reportistica di monitoraggio dell’attività di sportello da trasmettere all’Autorità di Gestione del POR.

2. Obblighi dell’operatore di sportello

L’operatore di sportello è tenuto a garantire una presenza costante presso i centri per l’impiego, o altre sedi individuate in ambito provinciale, dove sono situati gli sportelli sulla base di orari di apertura degli uffici e svolgere l’incarico in conformità alle indicazioni del Dirigente della Provincia e/o dei funzionari competenti, in raccordo con il Coordinatore degli Sportelli, nominato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio lavoro e pari opportunità.

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Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 3 Su indicazione del Dirigente della Provincia e/o dei funzionari competenti, in raccordo con il menzionato Coordinatore degli Sportelli, l’operatore può anche partecipare ad incontri di programmazione e diffusione delle attività offerte dallo sportello, nonché ad attività di formazione ed aggiornamento professionale.

L’operatore è tenuto a mantenere il più stretto segreto professionale in merito alle notizie acquisite durante lo svolgimento dell’incarico e a non farne comunque alcun uso personale.

L’operatore è tenuto, ai fini della rendicontazione contabile della propria attività, alla descrizione puntuale delle attività svolte nel periodo di riferimento, corrispondente sia con quanto previsto nell’oggetto del contratto che con i timesheets, evidenziando l’attività prestata, le modalità di lavoro ed il contributo apportato al servizio.

3. Obblighi delle Province

Le Province devono garantire ed assicurare che le attività svolte dagli operatori di sportello siano giustificate da un contratto sottoscritto tra la Provincia e l’operatore medesimo il quale deve prevedere a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del collaboratore;

b) la durata dell’incarico;

c) l’oggetto dell’incarico con la chiara identificazione delle attività da svolgere;

d) la data di inizio e quella di fine dell’attività oggetto dell’incarico;

e) l’importo retributivo corrisposto.

L’incarico a favore degli operatori di sportello avviene a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa vigente.

La contrattualizzazione degli operatori avviene per un periodo di 12 mesi, ad un costo annuo pro capite di euro 29.411,00.

Ove previsto dalla normativa vigente, è ammissibile il rinnovo di incarichi già in essere attivati in anni precedenti per la medesima attività.

Tutti gli atti inerenti l’operatività degli operatori di cui al presente disciplinare nonché le attività di comunicazione che riguardino la loro azione devono rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in tema di informazione e pubblicità. In tal senso si ricorda che gli atti relativi all’attuazione del programma specifico devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea Repubblica Italiana

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,

politiche giovanili e ricerca

FSE in Friuli Venezia Giulia

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Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 4 A questi può aggiungersi quello dell’Amministrazione provinciale competente.

Ogni Amministrazione provinciale deve assicurare che, durante il servizio, gli operatori di sportello portino un contrassegno recante il rispettivo nome e cognome, la dicitura “Programma operativo Fondo sociale europeo 2007/2013” e gli emblemi sopraindicati.

4. Gestione delle operazioni

L’intera attività svolta da ogni Amministrazione provinciale fa capo a una operazione la quale è gestita secondo la modalità a costi reali.

Per ogni operazione sono ammissibili i costi relativi alla retribuzione degli operatori di sportello. Tali costi sono imputati e rendicontati a valere sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi di cui all’allegato B del “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1092, n. 76”, emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011.

L’avvio è la conclusione delle operazioni è documentato secondo le modalità stabilite dal documento “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, emanate con decreto n. 1672/LAVFOR del 4 aprile 2013 e successive modifiche.

5. Controllo e Monitoraggio

Le Province devono uniformarsi a tutte le indicazioni dell’Autorità di Gestione in tema di monitoraggio delle attività finanziate e rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le Province devono assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa e contabile, fornendo ogni utile collaborazione durante eventuali verifiche in loco.

Le Province sono tenute a far partecipare i propri operatori e/o, eventualmente, un rappresentante nominato di volta in volta con formale comunicazione da trasmettere alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio lavoro e pari opportunità, alle riunioni, agli incontri informativi e di aggiornamento indetti da quest’ultimo in raccordo con l’Autorità di Gestione a scopo di indirizzo, monitoraggio e sintesi dell’attività svolta.

Nel caso in cui le Province intendano organizzare incontri, seminari e riunioni di rilievo riguardanti lo svolgimento dell’attività degli sportelli, le stesse dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all’Autorità di Gestione e alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio lavoro e pari opportunità.

Al fine di assicurare l’omogeneità delle informazioni su tutto il territorio regionale, l’attività di cui al precedente punto dovrà essere concordata con l’Autorità di Gestione e con Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio lavoro e pari opportunità.

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Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 5

6. Flussi finanziari

Le risorse finanziarie disponibili per l’attivazione di 17 contratti di lavoro di 12 mesi ciascuno sono pari a euro 499.987,00 a valere sull’asse 2 – Occupabilità del POR. Il riparto delle suddette risorse a livello di Provincia è il seguente:

Provincia Operatori Risorse finanziarie

Trieste 4 117.644,00

Gorizia 2 58.822,00

Udine 6 176.466,00

Pordenone 5 147.055,00

Totale 17 499.987,00

Ciascuna Provincia è tenuta a comunicare alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi (Autorità di Gestione del POR OB.2 FSE 07/13), l’avvio dell’attività unitamente al Codice Unico di Progetto – CUP.-

7. Rendicontazione

Ogni Provincia deve presentare il rendiconto delle spese sostenute entro 60 giorni dalla conclusione dell’ultimo contratto attivato.

Il rendiconto viene presentato con l’utilizzo della modulistica predisposta dall’Autorità di gestione e secondo le eventuali ulteriori indicazioni dell’Autorità di gestione medesima.

8. Revoca del contributo

Le risorse assegnate alle Amministrazioni provinciali per l’attività degli sportelli possono essere revocate dall’Amministrazione regionale in tutto o in parte per inadempimento causato da grave inosservanza delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e della normativa di riferimento.

Il Direttore del Servizio programmazione

e gestione interventi formativi (Ileana Ferfoglia)

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 giugno 2014, n. 4360/

LAVFoR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione delle attività delle Università previste da Pipol per la fascia 4.

IL DIRETToRE DEL SERVIzIo

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l’ordinamento della formazione professio-nale nel Friuli Venezia Giulia;

ATTESo e CoNSIDERATo che

la comunicazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 Youth Employement Initiative - YEI - Iniziativa per l’occupazione giovanile - indica la necessità di dare vita a una iniziativa a favore dell’oc-cupazione giovanile;

la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 Youth Guarantee - Garanzia per i giovani, invita gli Stati membri a garantire ai giovani inferiori ai 25 anni di età un’offerta qualitativa-mente valida di lavoro, proseguimento degli studi, di tirocinio o altra misura di formazione;

l’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicem-bre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, stabilisce che su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni;

il decreto legge n. 76/2013, convertito con la legge 99/2013, individua la necessità di avviare iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile, anche attraverso la costituzione di una apposita struttura chiamata, fra l’altro, ad assicurare la realizzazione sul territorio nazionale di Garanzia giovani attraverso risorse finanziarie appositamente allocate dall’Unione europea e con il con-corso delle risorse finanziarie derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020;

il Programma esterno parallelo con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha aderito al Piano di Azione e Coesione nazionale (vedi deliberazione della Giunta regionale n. 1515 del 30 agosto 2013) prevede la realizzazione di “Misure di politica attiva a favore di disoccupati ai fini del rientro nel mercato del lavoro e prima sperimentazione di iniziative a favore dell’occupazione giovanile”

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il

“Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro”;

la “Scheda Università” approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale - Programmazione FSE 207/2013 - nel corso della seduta tenutasi a Roma il 9 luglio 2009;

PRESo ATTo che

la Giunta regionale, con deliberazione n. 731 del 17 aprile 2014, ha ricondotto ad un’unica area di in-tervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all’attua-zione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupaall’attua-zione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL

la deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, nel confermare quanto indicato nel-la precedente n. 93/2014, ha previsto l’emanazione, da parte del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di direttive finalizzate alla realizzazione delle misure di carattere formativo a favore dei giovani rientranti nella FASCIA 4 di PIPOL ;

VISTo il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. E’ emanato il documento denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizza-zione delle attività delle Università previste da PIPOL per la FASCIA 4”, allegato quale parte integrante di questo decreto.

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2. Il presente decreto e l’allegato documento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 giugno 2014

FERFOGLIA

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Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro –