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Le disposizioni norm ative che contengono un riferimento indiretto all’obbligo dell’am ministrazione di invitare alla

conform azione.

Nell’esame del diritto positivo si rinvengono poi delle ipotesi nelle quali dalla dicitura del testo – seppur non vi sia un riferimento espresso a un atto di invito alla regolarizzazione – è possibile evincere la previsione della possibilità di conformare la domanda presentata incompleta.

Questo paragrafo è dedicato all’esame di questa tipologia di casi, nei quali la conformazione, seppur paia assumere la fisionomia di un obbligo di invito per l’amministrazione, non è prevista espressamente come tale. Nelle disposizioni qui esaminate infatti la presenza di un obbligo di invitare alla regolarizzazione a volte emerge dal riferimento all’obbligo di comunicare all’istante l’incompletezza della sua domanda, così che questi sia messo nella condizione di conformare quanto dichiarato; altre volte, la norma disciplina i termini di conclusione del procedimento e stabilisce che questo sia sospeso fino al ricevimento della domanda completa o regolarizzata, con ciò implicando una richiesta di documentazione integrativa.

Passando all’esame casistico, tra queste ipotesi si annovera il provvedimento della Banca d’Italia, del 22 giugno 2010, n. 46588, recante la disciplina relativa alla individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi che prevede, in relazione ai procedimenti a iniziativa di parte, che della irregolarità o incompletezza delle domande venga data comunicazione agli istanti, i quali possono poi procedere alla sua conformazione100.

100 Art. 2, co. 3, prov. 46588/2010: «Se la domanda è irregolare o incompleta ne

viene data comunicazione all’istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In

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Tra le ipotesi che presentano una disciplina espressa di conformazione mediante un riferimento indiretto si richiama poi il Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti di cui alla delibera del 31 maggio 2017, n. 1, che all’art. 3 disciplina i procedimenti a istanza di parte. La norma prevede che la domanda, redatta attraverso moduli e formulari pubblicati sul sito istituzionale della Corte dei conti, debba essere corredata da alcuni documenti dai quali risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento. Nel caso in cui tale documentazione risulti incompleta o irregolare il responsabile del procedimento ne deve dare comunicazione all’istante e il temine di conclusione del procedimento resta sospeso fino al completamento o alla regolarizzazione della domanda101. Pertanto,

tramite il riferimento all’obbligo di comunicare l’incompletezza o l’irregolarità dell’istanza la norma implicitamente prevede la possibilità di conformazione.

Si esprimono in termini analoghi anche la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del 28 dicembre 1999, n. 56000, art. 3, co. 4102 e il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico

questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata».

101 Delibera della Corte dei conti, 31/05/2017, n. 1, art. 3, co. 4: «Ove la domanda

dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata».

102 Art. 3, co. 4, del. 56000/1999: «Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta

irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all’istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata».

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delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all’art. 1033, co. 4103. Entrambe le disposizioni stabiliscono, con identica

formulazione letterale, che «ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata». Dunque, in entrambe le ipotesi la previsione dell’obbligo di comunicare i motivi di irregolarità o di incompletezza indirettamente comporta la conformabilità della domanda.

Inoltre, l’appena citato Testo unico in materia di ordinamento militare contiene un ulteriore riferimento alla conformazione, seppur implicito, in materia di iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d’armamento. La norma stabilisce che le domande di iscrizione nel registro, da presentarsi al Ministero della difesa, debbano contenere le indicazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 127, d.P.R. n. 90/2010, e altresì debbano essere corredate dalla documentazione puntualmente dal medesimo decreto. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento di iscrizione resta sospeso «per il tempo intercorrente tra la richiesta dell’amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l’adempimento da parte dell’istante»104.

103 Art. 1033, co. 4, d.P.R. n. 90/2010: «Qualora la domanda o istanza sia ritenuta

irregolare o incompleta, l’unità organizzativa responsabile deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata».

104 Art. 129, d.P.R. n. 90/2010: «1. Il procedimento per l’iscrizione nel registro

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Lo stesso rifermento indiretto a una possibilità di conformazione si ha nel già richiamato decreto del Ministero degli affari esteri, 7 gennaio 2013, n. 19, recante il regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione, importazione e transito di materiali d’armamento. La domanda volta a ottenere l’autorizzazione necessaria per i trasferimenti intracomunitari di materiali di armamento deve contenere l’indicazione di alcuni requisiti e avere quali allegati una serie di documenti elencati del decreto. Il termine per l’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione richiesta «resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell’amministrazione ricevente sino all’acquisizione della stessa»105. La stessa formulazione106

è riportata in relazione alla licenza globale di cui all’art. 10 sexies, l. n. 185/1990.

Tra le ipotesi che sembrano prevedere indirettamente la conformazione va anche annoverato il d. lgs. 15 maggio 2015, n. 112, di intercorrente tra la richiesta dell’amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l’adempimento da parte dell’istante».

105 Art. 8, co. 5, d.m., n. 19/2013: «La domanda per il rilascio della licenza globale

di progetto di cui all’articolo 11, comma 5-bis, della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell’operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l’autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all’acquisizione della stessa».

106 Art. 9, co. 3, d.m., n. 19/2013: «La domanda per il rilascio della autorizzazione

globale e individuale di trasferimento è presentata all’Autorità nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell’operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - II Reparto. L’Autorità nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l’autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell’Autorità nazionale - UAMA sino all’acquisizione della stessa».

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attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Il suddetto decreto legislativo, nel disciplinare il procedimento di rilascio della licenza per le imprese con sede in Italia la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto ferroviario, indica una serie di requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione. La norma stabilisce, tra le altre cose, anche le tempistiche del procedimento e prevede che la licenza venga rilasciata «entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete»107.

Dunque, con questo riferimento alla completezza, quale condizione per far iniziare a decorrere il termine per la conclusione del procedimento, pare implicare una forma di conformazione.

Occorre peraltro aggiungere che tale disposizione ha abrogato il precedente decreto del Ministero delle Infrastrutture (2 febbraio 2011, n. 52024) che, in relazione all’individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri stabiliva l’obbligo, in caso di incompletezza dell’istanza, per l’autorità procedente di richiedere al proponente la documentazione integrativa, con sospensione del procedimento108.

107 Art. 7, co. 4, d. lgs. n. 112/2015: «La licenza è rilasciata dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato».

108 Art. 2, d.m. n. 52024/2011: «Qualora l’istanza risulti incompleta, l’autorità

procedente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro il termine di trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa».

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5. Le previsioni norm ative che , se interpretate letteralm ente,