• Non ci sono risultati.

Le ipotesi norm ative che prevedono che l’incompletezza o l’irregolarità della dom anda sia preclusiva dell’ottenim ento del

Nel documento La conformazione delle istanze dei privati (pagine 101-106)

vantaggio: la negazione espressa della conform azione della dom anda.

Seguendo lo schema delineato in premessa si sono raggruppati in quest’ultima categoria i casi formulati così da escludere espressamente la conformazione della domanda.

Le ipotesi che si sono riscontrate che si esprimano in tal senso si inseriscono per la maggior parte all’interno di procedimenti di valutazione comparativa concorrenziali.

Va detto dunque che i casi esaminati e inseriti in questa categoria si presentano meno variegate rispetto a quelle contenute nelle altre due già trattate. Infatti, qui non risultano ipotesi di attività del tutto vincolata, ma solo discipline nelle quali a una fase di istruttoria preliminare ad accertamento fisso segue una fase nella quale deve essere compiuta una valutazione tecnica.

Queste disposizioni sono strutturate in modo tale che in relazione alla fase a esito vincolato, in caso di accertata incompletezza o irregolarità della domanda, non è previsto nessun passaggio obbligatorio intermedio nel quale sia possibile la conformazione della domanda. L’amministrazione può quindi direttamente negare quanto richiesto.

Per rappresentare questa categoria è possibile fare una rapida rassegna di alcune ipotesi esemplificative. Tuttavia, deve essere chiaro che un’indagine di questo tipo non può che essere meramente esemplificativa e priva di qualsivoglia pretesa (neanche minima) di completezza.

Ciò precisato, tra gli esempi che mostrano questo tipo di struttura è possibile fare un’ulteriore distinzione che si appunta sul modo in cui la negazione della conformazione è costruita.

La conformazione delle istanze dei privati

– 94 –

Nella maggior parte dei casi, infatti, la normativa è formulata con un generico riferimento alla necessità che la documentazione da allegare alla domanda e la domanda medesima siano complete, o che sia rispettata la modalità prescritta di presentazione della stessa: in caso contrario, segue il rigetto. In altri invece è previsto nella disciplina di settore un requisito della domanda la cui assenza comporta l’irricevibilità della stessa.

Segue il primo di questi schemi, per esempio, la richiesta di contributi allo spettacolo dal vivo di cui al decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, 27 luglio 2017, n. 150232, ove è previsto, all’art. 34, che, in caso di documentazione incompleta, il contributo sia revocato direttamente136.

Ugualmente, accade circa la domanda di accesso al finanziamento agevolato delle imprese nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche, disciplinata dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 1° giugno 2016, n.101924. Tale disposizione stabilisce infatti l’irricevibilità delle proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta137.

136 Art. 34, d.m. n. 150232/2017: «La documentazione consuntiva richiesta

dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato».

137 Art. 7, co. 4, d.m. n. 101924/2016: «La proposta progettuale e la

documentazione di cui al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono considerate irricevibili».

I. La conformazione nell’ottica del diritto positivo

– 95 –

Nello stesso senso si atteggia anche il bando del Comune di Prato del 9 maggio 2018138, relativo alla domanda di contributo a integrazione

dei canoni di locazione – anno 2018 – che stabilisce l’improcedibilità della domanda in caso di mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti.

Inoltre, sempre in senso negativo rispetto alla conformazione a causa dell’incompletezza della domanda, si pone la domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto dalla A.S.L. Napoli 1 Centro (deliberazione n. 1123 del 21 giugno 2010) per la copertura di 74 posti di Assistente amministrativo, che vieta di sanare «a posteriori» la domanda o la documentazione allegata.

Nonché, il bando relativo alle procedure selettive per la copertura di tredici posti di professore Ordinario, presso l’università degli Studi di Firenze, area umanistica, (Decreto rettorale, 5 settembre 2018, n. 1152, Prot. n. 137060, pubblicato sull’Albo Ufficiale, n. 12356, dal 10 ottobre 2018 al 8 novembre 2018) che stabilisce che, una volta inviata, la domanda non possa più essere modificata e vieta «da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini»139.

138 Art. 4, co. 2, bando del Comune di Prato per contributo a integrazione dei

canoni di locazione del 09/05/2018: «La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3. La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione […]».

139 «Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si

rendano necessarie eventuali modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova domanda. Tale operazione dovrà effettuarsi comunque entro la data di scadenza del bando, e precisamente entro le ore 13 (ora italiana) del giorno 8 novembre 2018. La data e l’ora di ricezione della domanda sono attestate dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente

La conformazione delle istanze dei privati

– 96 –

Nega espressamente qualsiasi possibilità di conformazione e dunque l’esistenza di un obbligo istruttorio in tal senso anche il bando relativo al concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale140. Qui, è previsto che la

domanda di partecipazione venga inviata esclusivamente per via telematica, entro il termine stabilito, alla scadenza del quale l’applicazione non permetterà più la compilazione e l’invio della domanda. Inoltre, l’art. 6, comma 1, del suddetto bando prevede testualmente l’«esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione», e stabilisce che «l’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione».

In queste ipotesi, come in tantissime altre, l’amministrazione nella predisposizione del bando si riferisce a una generica necessità di completezza della domanda, arrivando addirittura, nell’ultimo dei casi proposti, a negare l’esistenza di un proprio onere istruttorio, quanto all’acquisizione o al completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione.

In altre ipotesi, invece, si è detto la negazione della conformazione assume una veste differente: la singola disciplina indica un requisito o un

inviata via e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Si fa presente che la procedura on line resterà attiva anche durante i giorni di chiusura dell’Ateneo. I titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; non saranno pertanto ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini».

I. La conformazione nell’ottica del diritto positivo

– 97 –

adempimento alla cui inosservanza segue la mancata considerazione della dichiarazione che a quella afferisce, con conseguente esclusione dalla procedura.

Tra questi casi si può citare il decreto del Ministero dell’istruzione, 7 giugno 2016, n. 120, recante il Regolamento dei criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari. In particolare, in relazione alla domanda per l’inserimento nella lista dalla quale sono sorteggiati i componenti della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale è stabilito che «non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti» e che se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulta attestato il rispetto dei requisiti, il direttore generale comunica direttamente l’esclusione dalle liste per il sorteggio141.

Nello stesso senso si colloca la disciplina delle progressioni economiche orizzontali (PEO) all’interno della categoria del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università. Questo dato è emerso dall’esame delle disposizioni di alcuni istituti universitari, che appunto si esprimono in tal senso. Si fa riferimento ai bandi

141 Art. 8, co. 3-4-5, d.m. n. 120/2016: «3. Entro quaranta giorni dalla ricezione

della lista, l’ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c). 4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti. 5. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio».

La conformazione delle istanze dei privati

– 98 –

dell’Università di Firenze (d.d.G. n. 1068/2017) e dell’Università di Siena (d.d.G. 1353/2015)142.

Si richiama poi sempre come esempio di questo tipo di negazione della conformazione il bando per pubblico concorso straordinario, per assegnazione di sedi farmaceutiche, nei Comuni della Regione Lombardia, (Decreto Direzione Generale Sanità, n. 9986 del 8 novembre 2012 e verbale n. 1 del 13 febbraio 2013), in base al quale «la Commissione stabilisce di non valutare e non attribuire alcun punteggio alle dichiarazioni sostitutive del candidato mancante degli elementi indicati nel modulo on-line di cui all'art. 5 del bando di concorso tale da non consentire alla medesima l'identificazione, con certezza e in modo univoco, del titolo di cui il candidato dichiara il possesso […]».

7. La matrice strutturale com une delle ipotesi norm ative

Nel documento La conformazione delle istanze dei privati (pagine 101-106)