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- DISPOSIZIONI GENERALI

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 4-12)

Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco Nazionale del Gargano (di seguito il Piano) ha lo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali nonché storici, culturali e antropologici tradizionali presenti nel Parco in quanto parte integrante del territorio del Gargano.

2. Il Piano ha l’obiettivo di far conoscere e di valorizzare le risorse del Parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela di cui al comma precedente e tra loro coerenti.

3. Il Piano inoltre mira a promuovere le attività economiche compatibili con gli obiettivi di cui ai due commi precedenti.

Art. 2 - Efficacia e attuazione del Piano

1. Il Piano ha l’efficacia prevista dall’art. 12 della legge n° 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Piano può essere sottoposto a revisione non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione.

3. Il Piano è attuato mediante i seguenti tipi di norme:

a) norme di indirizzo

b) norme ad esecuzione concertata c) norme precettive

d) norme-proposta

4. Le norme di cui al comma 3 lettera a) vincolano le previsioni dei piani urbanistici e/o territoriali quanto allo scopo da raggiungere o agli standard da rispettare e debbono essere recepite negli strumenti urbanistico-territoriali ovvero negli ulteriori strumenti speciali di pianificazione o programmazione degli enti locali interessati;

gli interventi e le opere previsti dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell’adeguamento degli strumenti urbanistici locali.

5. Le norme di cui al comma 3 lettera b) sono norme del tipo previsto al comma precedente per la cui attuazione l’Ente Parco (di seguito l’Ente) promuove intese o conferenze di servizi con i Comuni o gli Enti locali interessati.

6. Le norme di cui al comma 3 lettera c) vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati.

7. Le norme di cui al comma 3 lettera d) pongono indirizzi, direttive od obiettivi di qualità ambientale relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco che

risultino funzionalmente ed ecologicamente connesse al Parco stesso e valgono come proposta alla Regione ed agli enti locali interessati al fine di definire le misure, i piani ed i programmi di cui al primo comma dell’art. 32 della legge n. 394 del 1991.

8. Il Consiglio Direttivo dell’Ente con riferimento alle singole disposizioni del Piano, entro i primi tre anni dall’approvazione del Piano stesso, può modificare l’efficacia delle relative norme utilizzando le tipologie previste al comma 3 del presente articolo, mediante delibera di adozione del Consiglio Direttivo; la delibera è pubblicata per trenta giorni negli uffici del Parco e negli albi dei Comuni interessati dal Parco e nei successivi trenta giorni possono essere presentate osservazioni. Nei successivi quindici giorni, la delibera di adozione, le osservazioni e le eventuali controdeduzioni dell’Ente sono trasmesse alla Giunta Regionale che approva le modifiche in via definitiva nei trenta giorni successivi.

9. Per le aree SIC interne al Parco il Piano vale come Piano di gestione ai sensi e per le finalità di cui alla normativa di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche contenuta nel DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni; gli indirizzi sono specificati all’art. 22 delle presenti norme e ulteriormente specificati nei Piani di Gestione predisposti dall’Ente ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3 - Elaborati del Piano per il Parco

1. Fanno parte integrante del Piano per il Parco i seguenti elaborati:

a) La Relazione illustrativa, che descrive le finalità, gli obiettivi ed i contenuti del Piano, il processo di formazione del Piano, comprensivo delle fasi di ascolto, nonché i risultati degli approfondimenti settoriali, il quadro interpretativo e valutativo (corredato da 3 tavole: componenti strutturali, componenti di valore e componenti di criticità), il quadro strategico con la descrizione dei principali progetti.

b) Le Norme Tecniche di Attuazione c) Le Tavole di Piano:

Tav. 1. Inquadramento territoriale, contenente i principali connotati ambientali del contesto territoriale, le relazioni funzionali, ecologiche, storiche-culturali e paesistiche del Parco con il contesto, la proposta di delimitazione delle Aree Contigue, scala 1:100.000;

Tav. 2. Organizzazione e disciplina del territorio, contenente l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, scala 1:50.000;

Tav. 3. Componenti di specifico interesse, contenente indicazioni e vincoli per particolari aree e/o componenti ambientali, scala 1:50.000.

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

2. Il Piano è supportato da approfondimenti settoriali e dai relativi elaborati cartografici incorporati nel SIT di cui all’art. 5 che costituiscono documentazione integrativa disponibile presso la sede del Parco.

Art. 4 - Categorie normative

1. Il Piano disciplina le modalità di gestione, intervento e trasformazione del territorio del Parco con riferimento alle seguenti categorie:

a) conservazione (CO), consistente in azioni ed interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità e dei processi naturali, delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali nelle condizioni in essere, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche operazioni di eliminazione degli elementi alieni o degradanti o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecosistemica, parziali rimodellamenti della topografia per la sicurezza e la stabilità idrogeologica nonché le operazioni strettamente necessarie all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio;

b) manutenzione (MA), consistente in azioni ed interventi volti al mantenimento delle risorse naturali, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali operazioni di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, mirate al mantenimento, al riequilibrio nell’uso delle risorse e delle strutture e comunque tali da non alterare o pregiudicare gli elementi di valore e da favorire processi evolutivi armonici delle forme del paesaggio;

c) restituzione (RE), consistente in azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al ripristino di popolazioni di specie o di comunità biologiche successivamente capaci di autosostenersi, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali e archeologiche, al recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e all’eliminazione dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili (comprensive delle sostituzioni in caso di abuso), con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;

d) riqualificazione (RQ), consistente in azioni ed interventi volti al miglioramento delle condizioni esistenti ed alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale ed ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e gli aggravi ambientali e da ridurre od eliminare i conflitti o gli usi impropri in atto, o a migliorare la qualità paesistica

e la qualità delle aree edificate nei casi di particolare degrado, deterioramento e dequalificazione del paesaggio edificato;

e) trasformazione (TR), consistente in azioni ed interventi che introducono sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali esistenti, per il potenziamento delle strutture e degli usi compatibili con le finalità del Parco, o attraverso la creazione di nuove sistemazioni paesistiche ed il miglioramento delle condizioni preesistenti.

2. Il Piano disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con riferimento alle seguenti categorie d’uso:

a) naturalistico (N), comprendente usi e attività orientati in via prioritaria alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, alla riduzione delle interferenze antropiche degradative nonché all'osservazione scientifica e amatoriale, alla fruizione visiva, all'escursionismo a piedi e a cavallo, alla gestione naturalistica dei boschi e all’attività di pastorizia tradizionale compatibile con la funzionalità ecosistemica dei luoghi;

b) agro-silvo-pastorale e pesca (A), comprendente le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli, forestali e lagunari e del relativo patrimonio culturale;

c) urbano ed abitativo (UA), consistente negli usi e nelle attività connesse alla funzione insediativa propria delle residenze permanenti, con i relativi servizi ed infrastrutture, delle attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale nonché alla funzione propria delle residenze temporanee, delle attività ricettive o di servizio, delle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

d) specialistico (S), consistente negli usi e nelle attività orientati a scopi speciali, articolati in:

- S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;

- S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature od impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo;

- S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

- S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo.

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

Art. 5 - Ricerca, monitoraggio e Sistema Informativo Territoriale

1. Al fine di assicurare la completezza e l’adeguatezza dell’azione di tutela, l’Ente Parco cura e promuove le attività di indagine, di studio, di censimento, di catalogazione, di monitoraggio e di ricerca scientifica necessarie per la conoscenza e per la gestione dei beni e delle risorse del territorio del Parco, regola e controlla le attività di tal genere eventualmente affidate a soggetti terzi, tenendo permanentemente conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite, delle innovazioni metodologiche e tecniche via via disponibili nei campi della conservazione, della protezione e della gestione sostenibile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, dei risultati delle azioni di gestione precedentemente intraprese.

2. L’Ente Parco programma e realizza il completamento, il perfezionamento e l’aggiornamento periodico dei dati derivanti dalle attività di cui al comma precedente, anche attraverso la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Parco; il SIT costituisce riferimento per i progetti promossi o controllati dell’Ente, nonché per le determinazioni di competenza dell’Ente e le relative Valutazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica, di cui all’art. 6.

3. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela individuati nell’ambito delle attività di cui ai commi precedenti, l’Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela necessaria alla loro conservazione e la loro valorizzazione.

Art. 6 - Autorizzazioni e nulla osta, studi di compatibilità e valutazione

1. Ogni intervento all’interno dell’area del Parco, a norma e per gli effetti dell’art.13 della legge 394/91 è sottoposto a nulla osta da parte dell’Ente il quale può richiedere, laddove li ritenga necessari, appositi studi di compatibilità ambientale e paesaggistica ovvero prescrivere particolari adempimenti.

2. Gli studi di compatibilità ambientale e paesaggistica eventualmente richiesti dall’Ente saranno volti a verificare la compatibilità degli interventi proposti con la conservazione dei beni e delle risorse del Parco e con il mantenimento o il miglioramento della funzione ecosistemica dell’area in relazione ad un contesto territoriale appropriato e dovranno comprendere, oltre a quanto richiesto dalla vigente legislazione nazionale e regionale:

a) la descrizione dell’intervento, comprensiva di rappresentazioni cartografiche dei luoghi interessati e delle aree occupate durante le fasi di costruzione e funzionamento;

b) la descrizione delle caratteristiche dei processi produttivi impiegati per le fasi di costruzione e funzionamento, con l’indicazione della natura e delle quantità e qualità dei materiali impiegati;

c) la descrizione della natura e della quantità dei rifiuti e delle emissioni (inclusi il rumore e le vibrazioni e le emissioni elettromagnetiche) previste durante le fasi di costruzione e funzionamento;

d) la descrizione delle principali alternative prese in esame e indicazione delle motivazioni che hanno indotto la scelta del progetto proposto e di come tale scelta ha tenuto conto delle finalità e delle azioni già poste in essere dall’Ente Parco;

e) la descrizione dell’ambiente e delle sue componenti potenzialmente interessati, in modo diretto e indiretto, dall’intervento proposto, allo stato antecedente l’intervento;

f) la descrizione e la valutazione quantitativa o qualitativa degli effetti dell’intervento attesi sull’ambiente e sulle componenti di cui al punto precedente;

g) la descrizione delle misure previste per evitare o minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e sulle sue componenti in fase di realizzazione e al termine dell’intervento;

h) la descrizione degli interventi di recupero, ripristino o compensazione ambientale previsti al termine dell’intervento, con individuazione e rappresentazione cartografica delle aree interessate;

i) le eventuali ulteriori informazioni o documentazioni ritenute necessarie dall’Ente, specificamente richieste.

3. Tutti gli interventi e le attività da realizzare totalmente o parzialmente nell’ambito del territorio del Parco o di aree SIC la cui gestione sia affidata al Parco per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la Valutazione d’Impatto Ambientale ovvero la Valutazione d’Incidenza, ancorché consentiti dal Piano e dal Regolamento, sono comunque soggetti anche al previo parere dell’Ente al quale dovrà essere inviato lo Studio d’Impatto Ambientale ovvero gli studi richiesti per la valutazione d’incidenza.

Art. 7 - Strumenti e modalità attuative

1. L'Ente, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva piani, progetti e programmi di conservazione, d'intervento e di valorizzazione del territorio e delle risorse del Parco, corredati dai relativi studi di fattibilità, favorendo la partecipazione alla loro realizzazione degli Enti locali, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati.

2. Gli strumenti attuativi del Piano sono:

a) I Piani di gestione (PG) b) I Progetti strategici (PS)

c) I Progetti o Piani di coordinamento operativo (PCO)

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

3. I Piani di gestione (PG) sono volti ad organizzare, regolare e rendere efficiente l’attività dell’Ente nel breve-medio periodo (1-4 anni). Essi precisano con il necessario dettaglio le modalità dell’azione dell’Ente in riferimento a obiettivi operativi di tutela e gestione delle risorse del Parco, nel rispetto degli indirizzi definiti al titolo III delle presenti norme e tenendo conto dei risultati delle azioni precedentemente intraprese.

4. I PG, coordinandosi con le scelte e le previsioni del Piano pluriennale economico sociale, individuano:

a) le esigenze cui far fronte, gli obiettivi da raggiungere e le relative azioni da porre in essere, nell’arco temporale considerato, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze degli interventi, le tecniche e le professionalità da impiegare in ogni fase, i risultati attesi;

b) i soggetti coinvolti o da coinvolgere, al fine anche di realizzare le opportune sinergie inter-istituzionali e la miglior partecipazione sociale ai processi di valorizzazione;

c) le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le suddette azioni, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei;

d) gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo ai progetti ed ai programmi previsti dal PP e dal PPES;

e) le azioni di monitoraggio da impostare per le valutazioni preventive, in itinere e ex post del PG stesso, e le procedure da seguire per la loro attuazione;

f) le modalità di aggiornamento del SIT;

g) gli eventuali programmi divulgativi, formativi ed educativi necessari e complementari alle azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse.

5. I Progetti strategici (PS) sono volti ad organizzare e precisare, in modo integrato, le azioni fondamentali e prioritarie ai fini della valorizzazione diffusa del Parco e del suo contesto, alla luce delle linee strategiche del Piano e del PPES. Essi dovranno contenere:

a) il riferimento agli assi strategici previsti dal PP e dal PPES, le finalità, gli obiettivi ed i risultati attesi, l’arco temporale di riferimento;

b) lo stato delle risorse, dei territori e dei contesti interessati, con la messa in evidenza dei fattori critici da rimuovere e delle opportunità da valorizzare, dei fattori di incertezza suscettibili di modificazione, delle principali difficoltà da superare, dei punti di forza su cui agire prioritariamente;

c) la descrizione del progetto, con riferimento alle opere da realizzare e realizzabili nell’arco temporale previsto, agli strumenti di supporto e coordinamento, nonché quelli legati a particolari studi o approfondimento necessari, agli strumenti di valutazione e monitoraggio da prevedere, oltre alle azioni di partecipazione e coinvolgimento della popolazione e degli attori locali;

d) i soggetti pubblici e privati coinvolti sia come beneficiari che come destinatari, con la individuazione delle forme di partecipazione e coinvolgimento attivo (bandi, convenzioni, ecc.), nonché la definizione di altri soggetti coinvolgibili nell’iter del progetto;

e) le modalità di attuazione, con la sequenza temporale delle operazioni, il quadro delle compatibilità e della realizzabilità istituzionale delle opere e delle azioni, gli organi preposti alla gestione e al monitoraggio del progetto, le strutture di sostegno e gli strumenti attuativi delle singole azioni;

f) la valutazione di compatibilità ambientale e paesistica del progetto di cui all’art.

7, comprensiva delle misure di contenimento e mitigazione dei rischi;

g) le valutazioni di fattibilità economica, giuridica ed istituzionale degli interventi, la valutazione dei costi e dei benefici per le popolazioni e il contesto territoriale interessato; la compatibilità degli interventi proposti nei confronti del PP e degli strumenti urbanistici e territoriali;

h) il quadro finanziario contenente: la stima dei costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione delle opere e delle attività, le fonti e gli strumenti di finanziamento certi e quelle mobilitabili.

6. I Progetti o Piani di coordinamento operativo (PCO) sono volti ad assicurare, con riferimento ad ambiti individuati sulla tav. 2, l’unitarietà di concezione e di realizzazione degli interventi di riqualificazione o recupero ambientale, sulla base di specifici approfondimenti tecnici e di intese operative tra i soggetti a vario titolo coinvolti. A tal fine:

a) I PCO prevedono la concatenazione delle azioni di recupero e ripristino ambientale, di riqualificazione dell’edificato, di potenziamento e riorganizzazione infrastrutturale, di demolizione con eventuale rilocalizzazione delle opere abuse o comunque incompatibili, anche mediante misure di compensazione e perequazione conformi alle leggi regionali.

b) I PCO possono assumere le forme e l’efficacia di uno o più degli strumenti attuativi previsti dalla Legge Urbanistica Regionale (PUE) o dei Programmi Integrati previsti dalle normative Nazionali o Comunitarie, nonché ricorrere ad accordi di programma ed altre forme associative tra soggetti pubblici e privati diversi.

c) Negli ambiti in cui sono previsti i PCO fino alla loro approvazione possono essere attuati solo interventi che non compromettano la realizzazione del recupero o la riqualificazione delle aree; non sono comunque ammessi interventi di Trasformazione (TR).

d) In tali ambiti l’Ente Parco promuove forme di incentivo che agevolino l’accesso ai fondi regionali, nazionali e comunitari.

e) I PCO oltre a sviluppare i contenuti di cui al precedente comma 4 debbono specificare a scale adeguate gli interventi edilizi, infrastrutturali e di

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

sistemazione del suolo con particolare riguardo per i fronti ed i margini edificati, gli spazi di uso comune e le visuali sul paesaggio.

7. Oltre ai PCO previsti dal Piano, ulteriori ambiti possono essere oggetto di PCO, su proposta o iniziativa della Regione, della Provincia, dei Comuni e della Comunità Montana, o dallo stesso Ente Parco anche in attuazione dei Progetti Strategici o dei Piani di Gestione.

Art. 8 - Usi civici

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 394 del 1991, sono sempre fatti salvi gli usi civici per il godimento dei pascoli, della pesca e del bosco. Il Parco promuove, d’intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, oltre che per scopi di ricerca, didattica e fruizione, anche attraverso il convenzionamento con imprese e imprese cooperative per la loro gestione.

TITOLO II - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL PIANO

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 4-12)

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