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- Zone B di Riserva Generale Orientata

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 14-23)

TITOLO II - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL PIANO

Art 13 - Zone B di Riserva Generale Orientata

1. Le Zone B, ai sensi degli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, sono destinate alla tutela dei valori ambientali e degli equilibri ecologici. In tale Zona è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali secondo gli indirizzi delle presenti NTA e comunque specificatamente definiti dai Piani di Gestione di cui all’art. 7; sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, qualora risultino compatibili con lo stato dei luoghi;

2. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), nonché di utilizzazione agro-silvo-pastorale (A) così come specificate nel presente articolo e nel rispetto delle previsioni delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento

3. Gli interventi ammessi sono di conservazione (CO) e, limitatamente agli usi agro-silvo-pastorali, di restituzione (RE) e riqualificazione (RQ) delle strutture esistenti, nel rispetto delle presenti Norme e del Regolamento e sulla base dei Piani di Gestione predisposti dall’Ente.

4. Nella Zona B:

a) sono ammessi interventi di restituzione (RE) e riqualificazione (RQ) delle strutture esistenti per usi agro-pastorali eventualmente comprensivi degli interventi di ampliamento strettamente necessari per l’adeguamento igienico-sanitario e l’eventuale realizzazione di nuove infrastrutture strettamente funzionali a tali attività (quali tettoie per il riparo degli animali o fienili), purché non comportino la modificazione sostanziale dei manufatti esistenti o delle morfologie dei luoghi e non comportino la costruzione di nuove piste di accesso. Sono ammesse nuove strutture quali stalle per capi da latte, locali per la prima lavorazione del latte e abitazioni per

gli addetti, con le tipologie ammesse dal regolamento, solo se non ospitabili nelle strutture esistenti. Le nuove strutture dovranno essere previste nell’ambito di un Piano di sviluppo o miglioramento aziendale che riguardi l’insieme dei fondi e delle attività dell’azienda interessata. Il Piano aziendale dovrà comprovare la necessità della realizzazione di nuove strutture in relazione al tipo di allevamento e di prodotti, nonché l’impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali con le strutture preesistenti.

Il piano aziendale dovrà essere corredato da una valutazione di compatibilità ambientale secondo le modalità di cui all’art. 6 e da una convenzione con l’Ente che vincoli l’utilizzo delle strutture ad usi agricoli per almeno 30 anni. Il Piano aziendale non potrà prevedere comunque, al termine della trasformazione, un carico di bestiame superiore a 1,4 UBA/ha foraggero.

b) Sono ammessi interventi di rifunzionalizzazione e restituzione (RE) delle strutture esistenti, presenti al catasto di impianto, con le modalità espresse dal regolamento, per usi agrituristici o di supporto alla fruizione sociale del Parco, purché non comportino la modificazione sostanziale dei manufatti o delle morfologie dei luoghi, non richiedano la costruzione di nuove piste di accesso e siano localizzati lungo gli assi del sistema viario e dei sentieri espressamente previsti nelle tavole del Piano.

Tali interventi qualora eccedano le lettere a, b, del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, dovranno essere preventivamente inquadrati in uno specifico Progetto di cui all’ art. 7 delle presenti norme e subordinati alla stipula di una convenzione o atto d’obbligo unilaterale che impegni il proprietario a mantenere per almeno 20 anni le destinazioni d’uso convenute. E’ esclusa la realizzazione di nuove strade o di pavimentazioni impermeabilizzanti. Sono ammessi interventi di manutenzione (MA) e di riqualificazione (RQ) delle strade secondarie indicate nella tav. 2 di Piano con eventuali limitati interventi di modificazione dei tracciati per motivi di sicurezza.

c) Le recinzioni sono ammesse solo se realizzate con le modalità espresse dal Regolamento e comunque secondo le tipologie tradizionali; dovranno essere coerentemente inserite nella trama parcellare e non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque e ai movimenti della fauna selvatica.

d) Salvo le eccezioni di cui alle lettere precedenti, sono esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a, e b, del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001 o nuovi interventi infrastrutturali. I progetti che prevedano interventi eccedenti tali limiti in conformità a quanto previsto dalle lettere precedenti, dovranno prevedere anche la definizione degli interventi sulle aree libere esterne, prevedendo il recupero di eventuali manufatti storici esistenti (quali i muretti a secco, i ricoveri e gli altri segni del paesaggio agrario storico) e non potranno comportare interventi che pregiudichino il mantenimento della vegetazione spontanea.

e) Gli interventi di nuova edificazione o eccedenti le lettere a, e b, del comma 1 dell’art.

3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, oltre a quanto previsto dal Regolamento, dovranno rispettare i seguenti requisiti :

- ciascuno edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

- gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti e nel rispetto delle tipologie espresse dal Regolamento;

- la localizzazione delle nuove opere non deve pregiudicare l’integrità e la fruibilità delle componenti di specifico interesse ecologico, paesistico e geomorfologico o storico culturale.

- non è ammessa la costruzione di serre ad eccezione di quelle previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dal Parco o da altri enti e associazioni con analoghe finalità.

f) La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa, previo nulla osta dell’Ente e sempre che non interferiscano in aree di pregio ambientale. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 6 mq e con un altezza massima di ml 2,40, realizzato in legno. La precarietà della costruzione deve essere, tra l’altro, garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. E’

consentita la separazione dal terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei.

g) Sono in ogni caso vietati anche per le tettoie di ricovero del bestiame i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati realizzati in pannelli di conglomerato ligneo, in materie plastiche o in metallo.

Art. 14 - Zone C di protezione

1. Le Zone C, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, sono destinate, in armonia con le finalità istitutive del Parco ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, alla continuazione, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali; in tale zona è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.

2. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), nonché di utilizzazione agro-silvo-pastorale (A) ovvero agrituristica così come specificate nel presente articolo e nel rispetto delle previsioni delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento.

3. Gli interventi ammessi sono di manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ) e del patrimonio edilizio esistente anche a fini agrituristici o di supporto alla fruizione sociale del Parco, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendano a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale e che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per altri usi esistenti non previsti dal presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA).

4. Nelle Zone C valgono le seguenti limitazioni:

a) è esclusa l'apertura di nuove strade carraie, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano. E’ ammesso l'ampliamento di quelle esistenti o la realizzazione di brevi tratte ad esclusivo uso agricolo o forestale; la loro necessità dovrà essere documentata da Piani di sviluppo o miglioramento aziendale o da Piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco;

b) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti, o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;

c) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate con le modalità espresse dal Regolamento e comunque secondo le tipologie tradizionali; dovranno essere coerentemente inserite nella trama parcellare e non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque e ai movimenti della fauna selvatica;

d) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento acque reflue o di scorrimento, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse e con le modalità previste dalle presenti norme e dal Regolamento;

e) I piani di pascolamento o piani aziendali anche al fine della definizione delle nuove strutture dovranno prevedere un carico di bestiame non superiore alla densità di 1,8 UBA/ha foraggero.

5. Nelle Zone C la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto ai punti a, b, c, del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici e della residenza dell’imprenditore agricolo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;

b) deve essere dimostrata l’impossibilità tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, oppure la maggiore razionalità della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalità del Parco;

c) gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti e nel rispetto delle tipologie espresse dal Regolamento;

d) la necessità di nuove costruzioni che eccedano in termini volumetrici il 20%

delle strutture esistenti, ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del conduttore deve essere documentata da un apposito Piano di sviluppo o miglioramento aziendale, che riguardi l’insieme dei fondi e delle attività dell’azienda interessata;

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

e) la localizzazione dei nuovi interventi deve avvenire ai margini delle aree di specifico interesse paesaggistico, evitando di alterare i panorami, ed in particolare i coni visuali, dai punti di vista specificatamente segnalati nella tav. 3 di Piano. Gli sviluppi planimetrici e altimetrici dovranno essere coerenti con le dimensioni e la trama dell’ambiente in cui gli edifici sono inseriti, con sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno sistemato.

6. Non è ammessa la costruzione di serre ad eccezione di quelle previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dal Parco o da altri enti e associazioni con analoghe finalità.

7. La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa, previo parere dell’Ente sempre che non interferiscano con aree di pregio ambientale. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 6 m2 e con un altezza massima di m 2,40. La precarietà della costruzione deve essere, tra l’altro, garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. E’ consentita la separazione dal terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei Sono in ogni caso vietati i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati in pannelli di conglomerato ligneo, di materie plastiche e di metallo.

8. Sono consentiti, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e restauro, demolizione di superfetazioni o parti in evidente contrasto tipologico, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti.

Art. 15 - Zone D di promozione economica e sociale

1. Le Zone D, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. 394/1991, comprendono aree che, pur facendo parte degli ecosistemi protetti dal Parco, risultano estesamente modificate dai processi di antropizzazione e possono pertanto essere destinate alla promozione economica e sociale, attraverso lo sviluppo di attività economiche e socioculturali compatibili con le finalità istitutive e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

2. Gli usi e le attività, oltre a quelli della fruizione naturalistica e agro-forestali, possono avere carattere urbano-abitativo (UA) o specialistico (S).

3. Gli interventi sono volti prioritariamente alla riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio (RQ) e dei sistemi infrastrutturali, alla conservazione (CO) e al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) nonché al recupero ambientale e paesistico delle aree particolarmente degradate e dequalificate, anche attraverso interventi di trasformazione (TR), con le specifiche di seguito riportate.

4. La delimitazione delle zone D riportata nella tav. 2 di Piano può essere precisata su base catastale ed eventualmente corretta dai Comuni in modo non sostanziale, in sede di adeguamento o formazione dei propri strumenti urbanistici, per meglio aderire alla specificità dei luoghi e sulla base di approfondimenti analitici e documentari, rispettando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Le eventuali modifiche così introdotte non costituiscono variante al Piano del Parco.

5. La disciplina delle zone D è definita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base dei seguenti indirizzi e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni derivanti dal Titolo III delle presenti norme:

a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e degli spazi pubblici, in funzione anche di un miglioramento delle opportunità di fruizione del Parco;

b) favorire la riaggregazione, attorno ai luoghi centrali della struttura urbana, delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali;

c) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico, gli spazi naturali ed il sistema dei beni storico-culturali, sia nelle aree interne al Parco che in quelle limitrofe;

d) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, con interventi di rilocalizzazione delle attrezzature incompatibili e di riorganizzazione degli spazi, di recupero di aree libere e delle visuali verso gli spazi aperti e le emergenze naturali o culturali, la ricomposizione dei fronti e dei margini urbani degradati con il fine di migliorare la leggibilità e l’immagine del Parco, ma anche la qualità dei servizi e dell’offerta complessiva;

e) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare per la circolazione e gli attestamenti viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione, soprattutto costiere;

f) indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici del territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti l’edificato storico;

g) contenere lo sviluppo delle seconde case, orientando lo sviluppo della ricettività verso il comparto alberghiero e favorendo la qualificazione e la riconversione delle attrezzature obsolete con interventi orientati anche al recupero delle aree libere sia del paesaggio agrario che di quello naturale;

h) promuovere il recupero urbano di base, con interventi di potenziamento e risanamento delle reti tecnologiche, dell’urbanizzazione primaria e delle opere atte alla messa in sicurezza dell’edificato urbano.

Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

6. In carenza dell’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano del Parco, nelle zone D non sono consentiti interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia, DPR 380/2001 nei centri storici, nei loro contesti, sui beni culturali, negli ambiti di interesse paesistico, o in siti di interesse geomorfologico, individuati nella tav. 3 di Piano;

7. La Zona D si articola in sottocategorie a diverso e più specifico indirizzo:

a) sotto-zone D1 (aree edificate consolidate) nelle quali gli interventi vanno orientati prevalentemente alla riqualificazione dell’edificato urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici e dei luoghi d’identificazione collettiva;

b) sotto-zone D2 (aree edificate da contenere) relative a strutture turistiche isolate o a insediamento sparso in aree agricole, nelle quali la disciplina urbanistica deve essere orientata al massimo contenimento dei processi espansivi e del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo. In tali zone i PUG prevedono il mantenimento della volumetria complessivamente esistente alla data di approvazione del Piano, riservando la possibilità di incrementi consistenti sui singoli lotti a quegli interventi che assicurino contestualmente la riduzione di volumetrie abusive o incompatibili e più in generale il miglioramento delle condizioni igienico-ambientali e paesistiche, escludendo in ogni caso l’ulteriore addensamento della fascia costiera. I PUG dovranno altresì prevedere aumenti volumetrici contenuti per favorire la riqualificazione delle strutture alberghiere presenti .

c) sotto-zone D3 (aree edificate da riqualificare), nelle quali la disciplina urbanistica deve essere orientata alla riqualificazione attraverso interventi di riorganizzazione urbanistica, di redistribuzione dei flussi di traffico, di ricostruzione paesistica, di recupero dei varchi di riconnessione tra la costa e l’interno. Spetta ai PUG definire le volumetrie complessivamente edificabili, in funzione del conseguimento dei suddetti obiettivi. A tal fine in tali zone modificazioni che investano con interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica aree e strutture essenziali per il raggiungimento di detti obiettivi sono da subordinare a Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) che definiscano i comparti di intervento, le regole organizzative delle trasformazioni edilizie (viabilità e parcheggi, percorsi pedonali e aree verdi, fronti edificati e aree libere, altezze e organizzazione dei corpi di fabbrica), le tipologie edilizie e costruttive degli interventi sia edilizi che infrastrutturali.

d) sotto-zone D4 (aree da recuperare), caratterizzate dalla compresenza di insediamenti abusivi, o comunque privi di infrastrutture di base e da elementi di elevato valore naturalistico e ambientale, nelle quali la disciplina urbanistica deve essere orientata alla rimozione dei fattori di degrado, l’eliminazione delle strutture abusive o incompatibili, la loro eventuale rilocalizzazione, la mitigazione degli effetti negativi con cortine verdi o altri interventi di recupero ambientale, il ripristino delle risorse naturali alterate o danneggiate, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di base e la riorganizzazione degli

accessi veicolari. In tali aree gli interventi che eccedano la manutenzione delle strutture regolarmente concesse, devono essere inquadrati in PCO di cui all’art.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

Sezione III

Aree contigue e pSIC esterni

Art. 16 – Aree Contigue del Parco ed Aree proposte come Siti di Interesse Comunitario parzialmente comprese nel Parco (Aree pSIC)

1. La perimetrazione delle aree contigue, proposta nella tav. 1, è subordinata alle intese di cui all’art.32 della L.394 del 1991. La loro disciplina è definita dalla Regione ai sensi delle norme , tenendo conto delle proposte che seguono.

2. Nelle aree contigue, nonché nella porzione di aree pSIC esterne al parco, ma parzialmente comprese nel Parco stesso, la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici e dalle misure di competenza degli Enti Locali e dell’Ente Parco, si propone che assicuri:

a) l’integrità dei sistemi naturali e la continuità dei processi ecologici tra aree interne ed esterne al Parco e in particolare il mantenimento delle relazioni funzionali necessarie a garantire alle risorse dell’area protetta uno stato di conservazione soddisfacente;

b) la protezione delle risorse naturali del Parco da influenze esterne potenzialmente dannose;

c) la fruibilità e il godimento del Parco da parte dei visitatori, nonché la promozione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili e coerenti con le finalità del Parco;

d) la disciplina delle attività estrattive e l’utilizzazione di tutte le risorse naturali in maniera coerente con la tutela dell’ambiente ed al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta;

e) la disciplina delle altre attività suscettibili di interferire con l’assetto strutturale e funzionale degli ecosistemi dell’area protetta;

f) la difesa del suolo e l’uso razionale delle risorse idriche;

g) l’armonizzazione degli interventi di recupero, la riqualificazione dei rapporti tra aree interne ed esterne al Parco, anche mediante la predisposizione di regolamenti che garantiscano una continuità delle buone pratiche sia in campo edilizio e agro-silvo-pastorale, che di conservazione delle risorse naturali.

3. Nelle aree contigue, nonché nella porzione di aree pSIC esterne al parco, ma parzialmente comprese nel Parco stesso, si propone che siano soggette all’autorizzazione dell’Ente Parco, sentita ove occorra l'Autorità di Bacino competente, le seguenti opere:

a) apertura e ampliamento di nuove discariche di qualsiasi tipo. A tale scopo non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dismesse e abbandonate secondo la L.R. 17/95;

b) apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in attesa del piano regolatore regionale delle cave;

b) apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in attesa del piano regolatore regionale delle cave;

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 14-23)

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