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- INDIRIZZI E CRITERI DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 23-54)

Art. 17 - Singolarità geomorfologiche e geositi

1. Sono considerati elementi di interesse geomorfologico e come tali non alterabili o modificabili nei caratteri morfologici esistenti:

a) I cordoni litoranei (lidi) costituiti da depositi sabbiosi o ciottolosi o sormontati da dune costituite da depositi eolici sabbiosi.

b) Le coste rocciose, le scarpate costiere e gli scogli isolati.

c) Le cavità ipogee.

d) Le lagune e i canali di marea.

e) Le aree palustri.

f) Gli alvei fluviali.

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g) Le doline di dimensioni elevate o definite sulla tav. 3.

h) I “campi d’anime” della morfologia carsica (chicots).

i) Le forre fluvio-carsiche (canyon).

2. Sono inoltre considerati elementi di interesse geomorfologico e didattico i geositi individuati nella tav. 3 su cui il Parco promuove interventi di valorizzazione, anche con la formazione di percorsi e itinerari didattici ed interpretativi.

3. Nelle aree interne al Parco interessate dai beni di cui ai commi precedenti è vietata ogni nuova edificazione o trasformazione, compresi i rimodellamenti della morfologia, l’alterazione del reticolo idrografico, i depositi anche transitori di materiali; sono tuttavia ammessi gli interventi espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla base di progetti, corredati da opportuna documentazione scientifica di dettaglio, che garantiscano la non alterazione degli elementi oggetto dello specifico interesse del luogo e sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero di tali aree e alla valorizzazione della fruibilità dei beni.

4. In sede di adeguamento dei PUG i comuni sono tenuti ad evidenziare tali beni, eventualmente integrando le indicazioni del PP con i siti di particolare interesse che possano emergere sulla base di approfondimenti, anche in relazione ad indicazioni dell’Ente Parco.

Art. 18 - Difesa del suolo e rischio idrogeologico

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, la Provincia, le Comunità Montane, i Comuni e l'Autorità di Bacino, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e protezione dal rischio idrogeologico e di armonizzarle con le finalità del Parco.

2. L’azione dell’Ente Parco è rivolta in particolare a:

a) completare e mantenere aggiornato il quadro delle aree a rischio idrogeologico, idraulico e di frana;

b) individuare, di concerto con le Autorità competenti, i criteri per il monitoraggio delle aree a rischio;

c) definire, di concerto con le Autorità competenti, le priorità e le modalità di intervento nelle aree a rischio, sulla base dei criteri espressi nelle presenti norme e nel Regolamento;

d) fornire linee guida sulle tipologie di opere per la realizzazione degli interventi, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli espressi nelle presenti norme e nel Regolamento, privilegiando l’applicazione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico e tenendo conto delle esigenze di tutela delle specie e delle comunità biologiche.

3. Nel Parco sono comunque vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di compromettere la stabilità dei versanti. E’ in particolare vietato:

a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;

b) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;

c) occupare anche solo temporaneamente l’alveo asciutto dei corsi d’acqua;

d) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimare il conseguente deflusso;

e) sversare sul suolo e nel sottosuolo reflui di qualsiasi origine senza trattamento depurativo; non vanno considerati reflui i liquami e letami zootecnici e le acque di vegetazione dei frantoi, la cui distribuzione sul terreno deve comunque venire condotta secondo la legislazione in materia;

f) impermeabilizzare i terreni senza un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane;

g) effettuare sistemazioni a rittochino delle aree coltivate acclivi.

4. Per perseguire le finalità di cui al presente articolo, l’Ente Parco specifica e coordina le azioni prioritarie per la difesa del suolo e protezione dal rischio idrogeologico nell’ambito di specifici Piani di Gestione di cui all’art. 7.

5. L’Ente Parco, d’intesa con i comuni interessati, promuove gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale di aree degradate necessari al controllo dei meccanismi di alterazione e al mantenimento delle funzioni di habitat nel territorio del Parco con le modalità espresse dal Regolamento; in particolare promuove gli interventi di bonifica delle discariche, delle aree inquinate, di sistemazione delle aree di cava dismesse, negli ambiti fluviali artificializzati, nelle aree interessate da dissesto idrogeologico, lungo il reticolo stradale e sentieristico, in corrispondenza degli scarichi reflui, in biotopi critici per la sopravvivenza di specie di flora e fauna minacciate, anche attraverso specifici PCO di cui all’art 7.

6. Per le sistemazioni del terreno e le opere di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche ritenute strettamente necessarie, dovranno essere rispettati i criteri di cui alle presenti Norme e al Regolamento, facendo comunque ricorso ovunque possibile a tecnologie a basso impatto ambientale e privilegiando il recupero di condizioni di naturalità attraverso la ricostituzione spontanea della copertura vegetale dei siti.

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Art. 19 - Tutela e gestione delle risorse idriche

1. Con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali, l'Ente Parco coopera con gli enti competenti al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, e di armonizzarle con le finalità del Parco.

2. L’azione dell’Ente Parco è rivolta in particolare, di concerto con le Autorità competenti, ad assicurare:

a) il risanamento dei corpi idrici inquinati e la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi;

b) la riduzione e la prevenzione degli sprechi, anche attraverso campagne mirate di informazione e sensibilizzazione e di sostegno sia all’uso, in ambito domestico e produttivo, di apparecchi e attrezzature che permettano di ottenere risparmi nell’uso dell’acqua, sia alla diffusione di comportamenti consapevoli del valore della risorsa impiegata;

c) la razionalizzazione coordinata dell’utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini anti-incendio, mantenendo al contempo le capacità autodepurative dei corpi idrici e assicurando la tutela delle specie e delle comunità biologiche;

d) il mantenimento delle sistemazioni, dei manufatti e dei sistemi tradizionali di accumulo e approvvigionamento idrico (fontanili, pozzi, cutini, piscine, ecc.);

e) la tutela delle zone umide, anche di carattere temporaneo.

3. Ai fini della tutela delle acque nel territorio del Parco non è consentito, salvo specifici interventi di pubblico interesse per opere di difesa e di sicurezza civile promosse o dirette dall'Ente Parco in coerenza con gli obiettivi del Piano:

a) modificare il regime di deflusso naturale delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati al ripristino, al miglioramento ambientale ed alla creazione di zone umide (bacini di fitodepurazione, riqualificazione delle risorgive, riattivazione dei “cutini”), approvati dall’Ente ed eseguiti secondo le indicazioni espresse nel regolamento;

b) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il deflusso;

c) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli alvei e dei corsi d’acqua, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare lo spontaneo deflusso delle acque, interventi che possano determinare o aumentare l’impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde, modificare il regime idraulico dei fiumi e dei torrenti, modificare l’assetto del letto mediante stoccaggio anche temporaneo di inerti, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di pubblica incolumità o pubblica utilità relativi alle finalità del Parco;

d) realizzare l’attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità in relazione alle finalità del Parco e alle esigenze di sviluppo ecocompatibile sostenute dai PUG adeguati al PP, e comunque effettuando l’intervento in modo tale da permettere il deflusso delle portate di piena attese per tempi di ritorno di 200 anni;

e) realizzare impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi;

f) effettuare il deposito e la discarica anche temporanea di qualunque materiale o sostanza inquinante e pericolosa (ivi compresi i rottami e residui edili inerti).

4. Ai fini della tutela delle rete idrografica e delle relative funzioni ecologiche, l’Ente Parco individua, in base all’ampiezza dell’alveo attivo e coerentemente alle definizioni e alla disciplina previste dal PAI, le fasce di pertinenza fluviale, riportandole in apposita cartografia.

5. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale di cui al precedente articolo, al fine della ricostituzione di una fascia di vegetazione spontanea, sono vietate le utilizzazioni agricole, le opere di trasformazione di qualsiasi natura ed i tagli di vegetazione riparia, fatti salvi gli interventi legati ai lavori idraulici di somma urgenza.

6. L’Ente Parco definisce, d’intesa con gli altri Enti competenti, un Piano di Gestione delle acque, anche attraverso l’elaborazione di studi e indagini propedeutici sulle risorse idriche presenti nel territorio interessato dal Parco ed in quelli contigui, al fini di migliorare l’uso razionale delle acque e, in particolare, di definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee, che non possono essere captate perché necessarie per la conservazione degli ecosistemi e di regolamentare i prelievi per assicurare i deflussi minimi vitali. In particolare l’Ente Parco procede a:

a) completare e aggiornare il censimento e la catalogazione delle sorgenti;

b) aggiornare il catasto delle utilizzazioni di acqua di falda, verificare il grado di ammissibilità delle captazioni e definire quelle non captabili;

c) completare e aggiornare il catasto degli scarichi, includendo tutti gli impianti privati con autorizzazione comunale;

d) verificare il ruscellamento degli scarichi reflui a valle degli impianti di depurazione;

e) definire gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione ai sensi del D. Lgsl. 152/99;

f) censire e valutare lo stato di conservazione e funzionalità dei cutini e delle piscine, e definire le misure necessarie alla tutela e al recupero di quelli di maggiore interesse per la pastorizia, per gli animali selvatici, per le funzioni antincendio e di interesse storico-culturale.

7. Il Parco promuove altresì la realizzazione di interventi tecnologici di risparmio, recupero e riciclo in tutti i settori d’impiego, in particolare di interventi diretti al

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riutilizzo delle acque reflue depurate, anche attraverso il trattamento fitodepurativo ed il reimpiego nell’irrigazione.

8. Sono ammesse le captazioni solo laddove e nella misura in cui sia dimostrato che il flusso residuo permanente a valle dell'intervento consenta la sopravvivenza delle naturali popolazioni biologiche, sulla base di analisi scientifiche adeguate. Le captazioni prive di regolare titolo sono immediatamente interrotte. Le concessioni esistenti, una volta terminato il periodo di validità, non possono essere automaticamente rinnovate e sono soggette a revisione attraverso la stipula di un protocollo di gestione della risorsa idrica locale

Art. 20 - Tutela e gestione della fascia costiera

1. La fascia costiera, individuata nella tav. 3 di piano, comprende la battigia, i fondali fino alla linea batimetrica dei 40 m (limite inferiore del piano infralitorale), le spiagge, i porti e le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, gli acquitrini e le aree palustri costiere, le coste rocciose acclivi, le falesie e gli scogli.

2. In tale fascia la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici locali (PUG) deve essere orientata alla più rigorosa salvaguardia delle aree naturali superstiti ed al recupero, ovunque possibile, delle aree degradate o danneggiate sotto il profilo ambientale o paesistico, e alla rimozione degli interventi che hanno provocato o possono provocare l’erosione del litorale, l’inquinamento delle acque costiere e lagunari, l’alterazione dei rapporti funzionali tra costa, mare e aree interne. Fino all’adeguamento dei piani urbanistici in tali fasce non sono ammessi interventi oltre la lettera a, b, c del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, a meno che non siano inseriti in POC approvati dall’Ente Parco.

3. Gli usi e le attività compatibili nella fascia costiera, con esclusione delle zone D identificate nella tavola di Piano per le quali valgono le indicazioni di cui all’art. 15, sono quelli di carattere naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, sempreché non comporti apprezzabili interferenze sui fondali, sulle biocenosi marine, sulle specie vegetali o animali, sulla qualità delle acque. Gli interventi consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO) che possono essere accompagnati da interventi manutentivi (MA e RQ) della funzionalità ecologica anche con il controllo delle specie aliene. Sono anche ammessi interventi di manutenzione e restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione tradizionale (pesca).

4. In tale fascia sono in ogni caso esclusi nuovi interventi infrastrutturali se non esclusivamente e strettamente necessari, disposti dalle competenti autorità ed autorizzati dall'Ente Parco, per il mantenimento delle attività di pesca già in atto o per la difesa del suolo e dei fondali o per la realizzazione delle strutture espressamente definite nelle tavole di Piano e inserite in un POC approvato

dall’Ente Parco. Sono ammessi la pesca tradizionale (A) e gli interventi necessari per migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano, al più, modeste modificazioni dell’ambiente (itinerari subacquei fissi, campi boe di ormeggio, attrezzature mobili per la spiaggia, percorsi pedonali).

5. In tale fascia valgono in particolare i seguenti divieti:

a) costruzione di frangiflutti o di qualsiasi opera o intervento che possa interferire con le naturali dinamiche di deposito ed erosione della linea di costa, ad eccezione degli interventi specificatamente dedicati alla difesa dall’erosione del litorale, nonché per la realizzazione di approdi e porti previsti dal Piano;

b) edificazione di edifici o infrastrutture nelle spiagge o in loro prossimità, (compreso il retroduna) o qualunque altra azione che possa minacciare l’integrità dei cordoni dunali o innescare processi erosivi;

c) trattamenti di geosterilizzazione e diserbo totale dei suoli agrari con prodotti residuali.

6. Le operazioni di pulizia degli arenili dal materiale inerte spiaggiato dovranno essere condotte manualmente o meccanicamente, ma senza l’impiego di mezzi e tecniche che determinino lo sradicamento della flora insediata e il rimodellamento della topografia o del suolo. Dovranno essere lasciati in situ i residui lignei naturali (rami e tronchi) e in genere vegetali e algali spiaggiati, soprattutto quelli di maggiori dimensioni, che fungono da riparo e da indispensabile sito riproduttivo per buona parte dell’invertebratofauna delle spiagge.

7. L’Ente Parco può imporre divieti temporanei di accesso in siti vulnerabili o sensibili al fine di ridurre il disturbo a particolari biotopi in periodi critici.

8. L’Ente Parco definisce un Piano di Gestione della Fascia Costiera, da coordinare anche con specifici Progetti Strategici di cui all’art. 7, da coordinare con la Regione, la Provincia, le Capitanerie di Porto, i Comuni, l'Autorità di Bacino e altri Enti competenti, in modo da realizzare la miglior integrazione delle azioni poste in essere e di armonizzarle con le finalità del Parco. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione dell’ecosistema attraverso la bonifica delle situazioni di degrado, il recupero della qualità e delle funzioni dell’ecosistema, la regolamentazione della fruizione. Il Piano di Gestione dovrà precisare ad una scala di maggior dettaglio:

a) le azioni e le modalità di rimozione o mitigazione o rilocalizzazione dei fattori inquinanti o interferenti con le componenti naturali, anche attraverso eventuali convenzioni da stipulare con i privati per la manutenzione ed il controllo delle aree sottoposte a forti flussi turistici;

b) la valutazione di compatibilità ambientale dei progetti di riqualificazione dei porti e delle strutture connesse definiti nella tav. 2 del Piano, al fine di definire le opere di mitigazione e la coerenza delle opere con l’insieme degli interventi proposti sulla fascia costiera;

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c) i requisiti e la regolamentazione delle attrezzature balneari in connessione con i Piani delle Spiagge predisposti dai Comuni, secondo le indicazioni definite nel Regolamento;

d) gli interventi di razionalizzazione dei prelievi irrigui e di ottimizzazione in ottica ambientale delle operazioni di pulitura periodica di fossi e canali, anche tramite accordi con i consorzi di bonifica;

e) gli interventi di manutenzione e bonifica meccanica dei rifiuti spiaggiati sull’arenile con periodicità stagionale e successive periodiche pulizie a mano anche della fascia dunale lasciando in sito il materiale organico di origine marina e fluviale;

f) gli interventi di pulizia degli ambiti fluviali e perilagunari, con rimozione manuale e/o meccanica dei rifiuti;

g) gli interventi diretti alla tutela e alla riqualificazione di aree naturali e delle zone umide, prevedendo l’organizzazione ed la gestione dei flussi pedonali, in modo tale permettere la fruizione evitando danni agli habitat;

h) la sistemazione degli accessi veicolari e pedonali, dei parcheggi e delle attrezzature ad essi legate, definendo le tipologie e i materiali da utilizzare, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, il sistema informativo con la predisposizione di segnali informativi da localizzare in modo tale che non danneggino la percezione del paesaggio;

i) gli interventi di valorizzazione delle risorse storiche-culturali per scopi educativi ed informativi, da connettere tra loro e con il sistema dei percorsi, anche in relazione al Progetto Strategico ‘Fruizione’.

j) eventuali interventi di fitodepurazione a valle degli effluenti degli impianti di trattamento, laddove sussistano i presupposti, tecnici e logistici, per la fattibilità delle opere;

k) le azioni di promozione di sistemi di coltivazione eco-compatibili, nelle aree agricole interferenti con la fascia costiera, anche attraverso agevolazioni agli agricoltori;

l) le azioni di promozione di sistemi di acquicoltura eco-compatibili.

9. Le prescrizioni del presente articolo, laddove si riferiscano ad aree esterne al perimetro del Parco, hanno il valore delle norme di cui all’art. 2, comma 3, lett. d).

Art. 21 - La Riserva Marina delle Isole Tremiti.

1. Come stabilito nel Decreto Istitutivo della Riserva Marina delle Isole Tremiti, la gestione dovrà garantire la protezione ambientale dell'area marina interessata; la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche ed il ripopolamento ittico della zona; la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona; l'effettuazione di

programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina; l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina e della tutela ambientale; la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'arcipelago, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune.

2. Per perseguire tali finalità, il Parco definisce un apposito Piano di Gestione per la Riserva Marina delle Isole Tremiti, da coordinare con il Progetto Strategico

‘Tremiti’, prevedendo gli interventi da attuare per i punti di cui al comma 1.

3. L’Ente Parco definisce inoltre il Regolamento di organizzazione dell’Area Marina Protetta e provvede all’istituzione di eventuali organi di consulenza e raccordo.

4. Fino alla approvazione del Piano di Gestione della Riserva Marina e del Regolamento di organizzazione dell’Area Marina Protetta sono esclusi tutti gli interventi e le azioni nonché gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi di cui al comma 1, ferme restando le più specifiche disposizioni del Decreto Istitutivo.

Art. 22 - Tutela e gestione della flora, della fauna e delle comunità biologiche 1. Per perseguire gli obiettivi di conservazione della diversità biologica, l’Ente Parco

adotta un approccio integrato rivolto a tutti i livelli gerarchici di organizzazione della biodiversità ed ispirato a principi di gestione adattativa.

2. Coerentemente con tale approccio, l’Ente Parco predispone e aggiorna, in coordinamento con il Progetto Strategico “Biodiversità”, un Piano di Gestione Naturalistica prevedendo, con riferimento ad aree opportunamente delimitate, l’introduzione di misure o azioni specifiche di carattere transitorio o permanente per la tutela di individui, popolazioni o comunità prioritari, nonché dei biotopi di particolare importanza per la loro sopravvivenza o riproduzione. Tali misure o azioni saranno definite nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi successivi, seguendo un esplicito approccio scientifico e tenuto conto dei risultati delle azioni precedentemente intraprese. Il Piano di Gestione Naturalistica sarà pertanto basato sulle esperienze di buona pratica e sarà continuamente sviluppato e aggiornato al

2. Coerentemente con tale approccio, l’Ente Parco predispone e aggiorna, in coordinamento con il Progetto Strategico “Biodiversità”, un Piano di Gestione Naturalistica prevedendo, con riferimento ad aree opportunamente delimitate, l’introduzione di misure o azioni specifiche di carattere transitorio o permanente per la tutela di individui, popolazioni o comunità prioritari, nonché dei biotopi di particolare importanza per la loro sopravvivenza o riproduzione. Tali misure o azioni saranno definite nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi successivi, seguendo un esplicito approccio scientifico e tenuto conto dei risultati delle azioni precedentemente intraprese. Il Piano di Gestione Naturalistica sarà pertanto basato sulle esperienze di buona pratica e sarà continuamente sviluppato e aggiornato al

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