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- DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

Nel documento CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO (pagine 28-32)

II.17.1 La Commissione effettua i pagamenti in euro. L'eventuale conversione in euro degli importi reali dei costi viene effettuata al tasso del giorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o, in mancanza di questo, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet il giorno in cui la Commissione emette l'ordine di pagamento, salvo disposizioni specifiche previste nelle condizioni particolari della convenzione quadro o nella convenzione specifica.

I pagamenti della Commissione si considerano effettuati alla data alla quale vengono addebitati sul suo conto.

II.17.2 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui all'articolo 5 della convenzione specifica o articolo equivalente della convenzione quadro, notificando alla struttura ospitante che la sua domanda di pagamento non è ricevibile perché non è conforme alle disposizioni della convenzione, oppure perché devono essere presentati documenti giustificativi adeguati, oppure, ai fini di verifiche supplementari, in presenza del sospetto che alcune spese figuranti in tale domanda non siano ammissibili.

La Commissione può sospendere i pagamenti in qualsiasi momento anche in caso di violazione constatata o presunta delle disposizioni della convenzione quadro o della convenzione specifica da parte della struttura ospitante, per esempio in base ai risultati delle revisioni contabili e dei controlli previsti all'articolo II.20.

La Commissione può sospendere i pagamenti anche:

– qualora si sospetti che la struttura ospitante abbia commesso un'irregolarità nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione;

– qualora si sospetti che la struttura ospitante abbia commesso un'irregolarità nell'esecuzione di un'altra convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione finanziata dal bilancio generale dell'Unione o da un altro bilancio gestito dalla stessa. In tali casi la sospensione dei pagamenti verrà effettuata soltanto se l'irregolarità accertata o sospettata è tale da incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione.

La Commissione notifica quanto prima possibile la sospensione alla struttura ospitante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con un mezzo equivalente, specificando i motivi della sospensione.

La sospensione ha inizio dalla data alla quale la Commissione invia la suddetta lettera di notifica. Il termine di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data

di registrazione della domanda di pagamento redatta correttamente, dal ricevimento dei documenti giustificativi chiesti, o alla fine del periodo di sospensione notificato dalla Commissione.

II.17.3 Alla scadenza del termine previsto all'articolo 5 della convenzione specifica o articolo equivalente della convenzione quadro, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la struttura ospitante ha diritto ad un interesse di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento a cui applicare la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. La presente disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione che beneficiano di una sovvenzione.

Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento (esclusa), e la data del pagamento quale definita al paragrafo 1 del presente articolo (inclusa). Tali interessi non sono considerati un'entrata ai fini della determinazione della sovvenzione finale di cui all'articolo II.18, paragrafo 3. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata un pagamento tardivo.

A titolo eccezionale, quando l'interesse calcolato in conformità delle disposizioni del primo e del secondo comma è inferiore o pari a 200 EUR, esso viene versato alla struttura ospitante solo se la domanda viene presentata entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il pagamento tardivo.

II.17.4 La Commissione detrae gli interessi derivanti dai prefinanziamenti che superano 50.000 EUR come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, "Modalità di pagamento"

della convenzione specifica dal pagamento del saldo dell'importo dovuto alla struttura ospitante. Questi interessi non sono considerati un'entrata dell'azione ai sensi dell'articolo II.18, paragrafo 3.

Se i versamenti di prefinanziamento superano 750 000 EUR per convenzione alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi vengono recuperati per ciascun periodo di riferimento. Tenuto conto dei rischi associati al contesto di gestione e della natura delle azioni finanziate, la Commissione può recuperare gli interessi maturati dai prefinanziamenti inferiori a 750 000 EUR almeno una volta all'anno.

Se gli interessi superano il saldo dell'importo dovuto alla struttura ospitante oppure vengono maturati dal prefinanziamento di cui al precedente comma, la Commissione li recupera conformemente all'articolo II.19.

Alla Commissione non sono dovuti gli interessi che fruttano i prefinanziamenti versati agli Stati membri.

II.17.5 La struttura ospitante dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell'importo finale della sovvenzione che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di riscossione a norma dell'articolo II.18, oppure, in subordine, dalla data di ricezione del pagamento del saldo, per chiedere per iscritto informazioni sulla determinazione finale della

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sovvenzione, motivando le eventuali contestazioni. Passato questo termine, tali domande non saranno più prese in considerazione. La Commissione si impegna a rispondere per iscritto, nei due mesi dalla data di ricezione della richiesta di informazioni, motivando la sua risposta.

Questa procedura fa salva la possibilità per la struttura ospitante di promuovere un ricorso contro la decisione della Commissione a norma dell'articolo

"Competenza giuridica e giudiziaria". Conformemente alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, tali ricorsi devono essere inoltrati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in assenza di notifica, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO II.18 - DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE FINALE II.18.1 Fatte salve le informazioni ottenute successivamente a norma dell'articolo II.20, la

Commissione stabilisce l'importo del pagamento finale da concedere alla struttura ospitante in base ai documenti indicati all'articolo II.16, paragrafo 4, e da essa approvati.

II.18.2 L'importo complessivo versato dalla Commissione alla struttura ospitante non può in alcun caso essere superiore all'importo massimo della sovvenzione, come specificato nell'articolo 3 della convenzione specifica.

II.18.3 Per le sovvenzioni erogate sulla base dei costi totali ammissibili dichiarati, se i costi effettivi ammissibili al termine dell'azione sono inferiori ai costi totali stimati ammissibili, il contributo della Commissione si limita all'importo calcolato applicando la percentuale di sovvenzione dell'Unione specificata nell'articolo 3 della convenzione specifica ai costi effettivi ammissibili da essa approvati.

La struttura ospitante accetta che la sovvenzione sia limitata all'importo necessario per conseguire il pareggio tra le entrate e le spese dell'azione nel quadro di una sovvenzione d'azione, o del bilancio di funzionamento relativo all'esecuzione del programma di lavoro nel quadro di una sovvenzione di funzionamento, e che in nessun caso essa procuri un profitto.

Nel quadro di una sovvenzione all'azione, il profitto si definisce come l'eventuale eccedenza che l'insieme delle entrate effettive dell'azione presenta rispetto all'insieme dei costi reali dell'azione stessa. Nel quadro di una sovvenzione di funzionamento, il profitto si definisce come l'eccedenza eventuale dell'insieme delle entrate reali di funzionamento della struttura ospitante rispetto al complesso dei costi reali di funzionamento.

Le entrate reali da considerare sono quelle accertate, generate o confermate alla data di compilazione della domanda di pagamento del saldo da parte della struttura ospitante per i finanziamenti esterni alla sovvenzione dell'Unione, alle quali si aggiunge l'importo della sovvenzione determinato in applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Ai fini del presente articolo, si prendono in considerazione soltanto i costi effettivi dell'azione o del bilancio di funzionamento corrispondenti alle categorie di costi previste nel bilancio di previsione allegato alla convenzione specifica; i costi non ammissibili sono finanziati in ogni caso mediante risorse non dell'Unione.

Ogni eccedenza così determinata comporta una riduzione, sino alla debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

II.18.4 Se la sovvenzione consiste in uno o più importi forfettari sotto forma di tabelle di costi unitari, il contributo della Commissione è ottenuto applicando le formule indicate nell'articolo 3 della convenzione specifica, sulla base dell'effettiva esecuzione dell'azione ed entro il limite massimo stabilito nello stesso articolo.

Qualora, alla fine dell'esecuzione dell'azione, risultino non soddisfatte o solo parzialmente soddisfatte alcune condizioni specifiche per la concessione di tali contributi (ad esempio, importi forfettari o finanziamenti a tasso fisso sotto forma di tabelle di costi unitari), previste nella convenzione specifica, la Commissione elimina o riduce i suoi contributi secondo il grado di effettiva realizzazione di tali condizioni o giustificazioni.

II.18.5 Ferma restando la possibilità di risolvere la convenzione specifica a norma dell'articolo II.12, e fatta salva la possibilità per la Commissione di applicare le sanzioni di cui all'articolo II.13, la Commissione può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in caso di non esecuzione, cattiva esecuzione, esecuzione parziale o tardiva dell'azione. L'entità di tale riduzione è quella necessaria a raggiungere l'importo corrispondente all'esecuzione effettiva dell'azione alle condizioni previste nella convenzione specifica.

II.18.6 Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinata e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento del saldo nella misura degli importi ancora dovuti alla struttura ospitante. Quando l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati eccede l'importo della sovvenzione finale, la Commissione emette un ordine di recupero per l'importo in eccesso.

ARTICOLO II.19 - RECUPERO

II.19.1 Quando sono stati versati alla struttura ospitante importi non dovuti o quando una procedura di recupero è giustificata in base alle condizioni della convenzione quadro o di una convenzione specifica, la struttura ospitante si impegna a versare alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.

II.19.2 Se la struttura ospitante non effettua il pagamento entro la data di scadenza stabilita dalla Commissione, questa aggiunge agli importi ad essa dovuti interessi di mora calcolati al tasso di cui all'articolo II.17.3. Gli interessi di mora si applicheranno al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento (esclusa) e la data alla quale la Commissione avrà ricevuto il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti (inclusa).

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.

II.19.3 Se il pagamento non è effettuato entro la data stabilita, la Commissione può recuperare gli importi ad essa dovuti sottraendoli agli importi che deve a qualsiasi titolo alla struttura ospitante, qualora la struttura ospitante abbia crediti anche nei confronti dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica,

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informandola in anticipo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o un mezzo equivalente, oppure attingendo alla garanzia finanziaria costituita a norma dell'articolo II.16, paragrafo 1. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può procedere al recupero mediante compensazione prima della data prevista per il pagamento.

Non è richiesto il consenso preliminare della struttura ospitante.

II.19.4 Le spese bancarie causate dal recupero degli importi dovuti alla Commissione sono a carico esclusivo della struttura ospitante.

II.19.5 La struttura ospitante è informata che, a norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione.

Nel documento CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO (pagine 28-32)

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