• Non ci sono risultati.

Educazione ed informazione

Nel documento Imperatività del codice del consumo (pagine 72-77)

LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NEL CODICE DEL CONSUMO

1) Educazione ed informazione

L’evoluzione di questi principi ha trovato affermazione prima che nel Codice del Consumo, all’art. 169113

del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea (già art 153 Trattato CEE), dove è stabilito che la finalità dell’azione comunitaria è quella di assicurare un elevato livello di protezione dei

consumatori e, all’art. 38114 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è sancito che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei

consumatori.

Questi principi sono tradotti nel Codice del Consumo, il quale innova anche nel fissare le coordinate della debolezza del contraente – consumatore, attribuita non solo a fattori economici ma anche sociali e culturali.

Tra le finalità della disciplina vi è anche quella della “educazione” del consumatore115 e dell’obbligo del contraente professionista alla informazione116 precontrattuale, vista quale

113 Versione consolidata del trattato sull'Unione

europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010 Articolo 169 (ex articolo 153 del TCE)

114 Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea

(2000/C 364/01)

Articolo 38 Protezione dei consumatori

115 Art. 2 c.2 lett. d : Art. 2. Diritti dei consumatori. Il diritto all’educazione del Consumo è stato definito un diritto sociale. Cfr. ALPA Introduzione al diritto dei consumatori, Laterza, 2008, pag. 38.

116 Cass. Sez. unite 19 dicembre 2007 n.26725, relativa

rimedio alla asimmetria strutturale delle conoscenze e delle competenze dei contraenti relative alla natura del prodotto e del servizio, alle sue proprietà ed ai suoi effetti. A questo scopo il Codice afferma il diritto del consumatore alla educazione ed alla informazione117, altrimenti genericamente incluso nel dovere delle parti di reciproca correttezza precontrattuale di cui all’art. 1337 cod. civ.118

La Suprema Corte ha stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano,

invece, le operazioni di investimento o

disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i

principi generali in tema di inadempimento

contrattuale.

Così anche Cass. Sez. Unite 19 dicembre 2007 n. 26724.

117 Il ruolo centrale che assume l’informazione

all’interno del Codice del Consumo emerge in modo chiaro dalla lettura delle molteplici norme in esso contenute. In particolare l’art. 2 che riconosce ai consumatori il diritto “ad una adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità”, l’art. 5

118 Il carattere generale ed aperto della previsione

Informazione ed educazione sono connesse: l’educazione è inserita nel Codice del Consumo tra le tutele di carattere preventivo e finalizzata alla riduzione delle asimmetrie informative, assieme all’obbligo, previsto dall’art. 5 del Codice di fornire informazioni chiare e comprensibili. La semplice messa a disposizione del consumatore di una serie di dati ed informazioni non sarebbe, infatti, sufficiente ad assicurare la razionalità e la consapevolezza delle sue scelte, in assenza della capacità di interpretare i dati e di confrontarli correttamente. L’educazione, in sostanza, dovrebbe trasformare le informazioni in conoscenza, rendendo percepibile il funzionamento del mercato119.

il collegamento con l’art. 1175 cod.

civ.(comportamento secondo correttezza) dall’altro, hanno consentito di estendere il quadro di delle fattispecie di illecito precontrattuale, sino a

ricomprendervi la reticenza o l’inesatta

comunicazione, con riferimento a circostanze che, se ignorate, precludono o quantomeno ostacolano la

possibilità per le parti di formarsi una

rappresentazione corretta dell’oggetto delle

trattative e di quello che potrebbe essere il contenuto del futuro contratto. Il rispetto del principio di buona fede impone alle parti, dunque, di non omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto che si intende concludere. Cfr. Cass. Sez. I, 29 settembre 2005 n. 19024, Cass. Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047.

119 ROSSI CARLEO, Il diritto all’informazione: dalla

conoscibilità al documento informativo, in Riv. Dir. priv., 2, 2004, pag. 356.

La disinformazione120 può derivare tanto da carenza totale o parziale, quanto da eccesso di informazione: viene fornita una mole elevata di dati al fine di rendere difficile la percezione di quelli concretamente rilevanti. L’eccesso di informazione evidenzia un comportamento subdolo del contraente che si nasconde dietro una tecnica informativa apparentemente innocua e che, viceversa, può essere idonea a viziare il consenso121.

Dietro l’eccesso dunque, si nasconderebbe il “disordine”: infatti, fornire una vasta messe di informazioni in modo disorganico può portare ad occultare quelle veramente utili122. Altrettanto pericolosa risulta essere la tecnica tesa ad enfatizzare le informazioni fornite: è il caso per es. delle pubblicità commerciali, dove, in alcuni casi, le informazioni possono essere enfatizzate, alterate o addirittura taciute, turbando la percezione della realtà ed incidendo in modo determinante sulla valutazione di utilità dello scambio.

120 GENTILI, Informazione contrattuale e regole dello

scambio, in Riv. Dir. priv., 2004, pag. 559 seg.

121 ROMEO, Dovere d’informazione e responsabilità

precontrattuale: dalle clausole generali alla procedimentalizzazione dell’informazione, in La responsabilità civile, marzo 2012, pag. 176.

122 GENTILI, Informazione contrattuale e regole dello

L’informazione deve, pertanto essere trasparente: trasparenza finalizzata a rendere edotto il consumatore ed a permettergli possibili scelte maggiormente consapevoli123. Non a caso nell’ultimo decennio il termine trasparenza124 è emerso prepotentemente nei testi normativi125 ed è penetrato nel linguaggio giurisprudenziale126.

Nel documento Imperatività del codice del consumo (pagine 72-77)