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L EGITTIMA DIFESA

2. L E CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO

2.3 L EGITTIMA DIFESA

La causa di giustificazione della legittima difesa è prevista dall’art. 52 c.p., il quale al primo comma stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.”.

Espressione del principio vim vi repellere licet, questa scriminante trova la sua ratio

“nella prevalenza accordata dallo Stato all’interesse di chi sia stato ingiustamente aggredito” (ANTOLISEI).

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La struttura della legittima difesa si caratterizza per la presenza di due opposte condotte di aggressione ingiusta e di reazione legittima, aventi entrambe ad oggetto un diritto proprio o altrui del soggetto aggredito. Quanto alla nozione di diritto, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel fornirne una interpretazione estensiva, facendovi rientrare qualsiasi situazione giuridica attiva.

Per quanto riguarda i requisiti della situazione aggressiva si deve subito evidenziare come sia presupposto imprescindibile che la minaccia provenga da una condotta umana.

Potrà provenire, infatti, anche da animali o cose solo laddove sia individuabile un soggetto giuridicamente tenuto ad esercitare una vigilanza su di essi. In tali casi parte della dottrina (GROSSO) sottolinea come l’esimente in questione si potrà applicare sia a favore di chi abbia una reazione nei confronti dell’animale o della cosa, sia a favore di colui che reagisce contro la persona gravata dall’obbligo di custodia.

La condotta umana che determina l’offesa ingiusta può consistere tanto in una azione quanto in una omissione. Ciò è possibile in quanto il codice parla genericamente di offesa e non di violenza come avveniva nel codice previgente. Detta condotta, essendo espressione di una antigiuridicità di tipo oggettivo, potrà provenire anche da soggetti immuni o non imputabili.

Il citato art. 52, comma 1 c.p. prevede espressamente che l’aggressione deve concretizzarsi in un’offesa ingiusta. Sul concetto di ingiustizia dell’offesa la dottrina si è divisa tra:

a) un orientamento tradizionale, per il quale è ingiusta solo l’offesa arrecata contra ius, cioè quella antigiuridica, in contrasto con i precetti dell’ordinamento (ANTOLISEI);

b) un orientamento più recente (e ormai prevalente), secondo cui sarebbe ingiusta qualunque offesa non giustificata, cioè quella non iure, non imposta né autorizzata dall’ordinamento (MANTOVANI).

Ulteriore elemento indefettibile per la configurazione di un’aggressione rilevante ai fini dell’art. 52 c.p. è che l’offesa si concretizzi in un pericolo attuale per il bene giuridico tutelato. La giurisprudenza ritiene che si debba parlare di pericolo attuale laddove vi sia il rischio incombente al momento del fatto, non potendo l’azione difensiva riguardare né un pericolo passato (rappresentando altrimenti una semplice vendetta non giustificabile), né un pericolo futuro (potendo l’aggredito porre rimedio a questo facendo ricorso alla protezione dello Stato).

Nel concetto di attualità del pericolo rientra altresì il c.d. pericolo perdurante, ossia quello nel quale l’offesa è in corso o non si è ancora consolidata, come si riscontra nei

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reati permanenti.

Sebbene la norma non lo prevede espressamente, parte della dottrina e la giurisprudenza ritengono che, oltre ad essere attuale, il pericolo deve anche essere involontario. La causazione volontaria del pericolo da parte del soggetto che successivamente reagisce farebbe venire meno, infatti, sia il requisito dell’ingiusta dell’offesa sia quello della necessità della difesa. Sulla scorta di tale presupposto, in giurisprudenza si è esclusa l’applicabilità della scriminante tanto al soggetto c.d. provocatore quanto a colui che accolga una sfida o partecipi attivamente ad una rissa. Potrà invocare la causa di giustificazione, invece, chi intervenga nella rissa per difendere sé o altri da un’offesa ingiusta senza però oltrepassare il limite della partecipazione iniziale. È quanto ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, che ha chiaramente affermato che “È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.” (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32381).

Quanto alla reazione difensiva della vittima dell’aggressione, essa dovrà essere caratterizzata da tre requisiti:

1) la necessità della difesa – si ha quando il soggetto non può sfuggire all’aggressione se non reagendo. Deve dunque essere esclusa quando egli ha un’ulteriore alternativa che possegga le caratteristiche dell’essere meno dannosa ed ugualmente efficace. È quanto desumibile da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale la Corte ha affermato che l’esimente della legittima difesa è configurabile “solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione.

(Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto).” (Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2017, n. 51262).

Con particolare riferimento alle ipotesi in cui la vittima dell’aggressione può evitare l’offesa con la fuga, deve precisarsi che questa potrà considerarsi valida

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alternativa alla reazione solo nelle ipotesi in cui le diverse reazioni che poterebbero mettersi in atto si presentino totalmente sproporzionate rispetto all’offesa ricevuta.

Tutte le anzidette valutazioni dovranno essere effettuate in relazione alle circostanze concrete in cui si svolge l’aggressione.

2) la proporzione tra difesa e offesa – che può ritenersi sussistente, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, quando vi sia congruità dei mezzi difensivi rispetto a quelli offensivi e quando vi sia proporzione tra il valore dei beni e degli interessi in conflitto. La Corte di Cassazione, in particolare, ha rilevato che “In tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica), ed il danno inflitto con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell'inizio dell'azione omicida). (Fattispecie nella quale si era verificata una colluttazione a mani nude di breve durata, seguita poi dall'uso del coltello da parte dell'aggredito, il quale aveva colpito l'aggressore ripetutamente mentre costui indietreggiava).” (Cass.

pen., Sez. I, 26 novembre 2009, n. 47117).

Ovviamente il giudizio di proporzionalità tra i beni interessati non potrà avvenire semplicemente in astratto, ma dovrà essere sviluppato in maniera dinamica e concreta, valutando il grado di messa in pericolo a cui sono sottoposti i beni confliggenti.

La disciplina della legittima difesa è stata innovata dapprima con la legge 13 febbraio 2006, n. 59 e da ultimo con la legge 26 aprile 2019, n. 36.

L’intervento normativo del 2006 ha inserito nel corpo dell’art. 52 c.p. due ulteriori commi, che stabilivano che “2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.” (c.d. legittima difesa domiciliare).

Il fulcro della nuova norma è evidentemente rappresentato dalla presunzione del requisito della proporzione tra azione aggressiva (caratterizzata dall’abusiva introduzione dell’aggressore nel domicilio privato della vittima) e reazione difensiva

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(posta in essere con l’utilizzo di un’arma legittimamente detenuta o con altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui dal pericolo di un’aggressione, purché però l’aggressore non desista).

Quanto alla struttura della nuova fattispecie della legittima difesa domiciliare, rispetto ai tradizionali requisiti previsti per la legittima difesa, la norma ne introduce di ulteriori al fine di giustificare e circoscrive la suddetta presunzione di proporzionalità.

In particolare, viene richiesto che:

− vi sia una violazione di domicilio, intendendosi come tale anche l’introduzione negli altri luoghi dove viene esercitata l’attività commerciale, professionale o imprenditoriale;

− il soggetto che si difende si trovi legittimamente sui luoghi di cui all’art. 614 c.p.

o in quelli ad essi assimilati;

− nel caso in cui il soggetto aggredito utilizzi un’arma al fine di autotutela è necessario che l’arma sia legittimamente detenuta.

Con riferimento ai beni oggetto di tutela, è necessario che la condotta descritta dal comma 2 dell’art. 52 c.p. sia diretta:

a) alla difesa della propria o altrui incolumità, ritenendosi che con il termine incolumità si faccia riferimento ai beni della vita e della integrità fisica;

b) alla difesa dei beni propri o altrui.

In tali ipotesi è necessario che non vi sia desistenza e che vi sia un pericolo di aggressione. Si ritiene che tale pericolo di aggressione si riferisca alla vita e all’incolumità fisica delle persone presenti nel domicilio.

Ultima questione che è stata sollevata dall’introduzione della legittima difesa domiciliare riguarda la natura della presunzione legale di proporzione.

Secondo un orientamento, infatti, si tratterebbe di una presunzione iuris et de iure, che priverebbe il giudice di ogni potere discrezionale, vincolandolo al riconoscimento della scriminante in presenza di tutte le suddette condizioni (che, si precisa, devono sussistere cumulativamente).

Secondo il prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, invece, si tratterebbe di una presunzione dal carattere relativo, essendo circoscritta al solo requisito della proporzione, dovendosi invece accertare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 dell’art. 52 c.p., benché non richiamati espressamente dal comma 2 dello stesso articolo. È quanto altresì sostenuto dalla Corte di Cassazione: “In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di

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rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità.” (Cass.

pen., Sez. I, 27 maggio 2010, n. 23221).

Proprio per superare i ristretti limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità all'uso della violenza per difendere sé stesso e i propri beni, è intervenuto il legislatore del 2019.

In particolare, l'art. 1 della L. 36 del 2019 modifica il secondo comma dell'art. 52 c.p., specificando che si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa.

Si tratta, in realtà, di un intervento inutile perché l'avverbio non è in grado di modificare in alcun modo l'interpretazione che della disposizione ha dato la costante giurisprudenza di legittimità.

Il nodo centrale dell'intervento di rafforzamento della «legittima difesa domiciliare» si trova, invece, al quarto comma dell'art. 52 c.p. il quale introduce la presunzione di

«legittima difesa» per «colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

È evidente l'intento del legislatore di introdurre una presunzione assoluta di legittima difesa domestica, non più ancorata al concetto di proporzione tra difesa e offesa, sicché chi entra con violenza in una privata dimora (o in luoghi equiparati) «imputet sibi» le conseguenze della propria azione, mentre chi difende sè stesso, i propri cari o i propri beni, non dovrà «rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa».

L’obiettivo è dunque quello di andare oltre la necessità della difesa e l'attualità del pericolo. Sembra cioè che, quando l'intrusione è avvenuta con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, sia presunta non solo la proporzione tra difesa e offesa, ma la necessità stessa della difesa, nel senso che il giudice non dovrebbe verificare se il pericolo poteva essere fronteggiato in altro modo (ad esempio fuggendo) o con modalità meno lesive (la forza muscolare; l'uso di un'arma non letale), prendendo anche in considerazione la tipologia di aggressione (assenza di armi; aggressore gracile).

In altre parole, in caso di non meglio precisate ipotesi di “intrusione” da respingere, la presunzione iuris et de iure abbraccia tutti i presupposti della legittima difesa di cui al primo comma e opera a fronte di violenza commessa con armi o altri – non meglio

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precisati – mezzi di coazione fisica” o anche solo di minaccia in tal senso, ove posta in essere anche da una sola persona.

L’intervento sull’art. 52 c.p. è completato nel disegno del legislatore, dal nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p., in materia di eccesso colposo, ai sensi del quale, nei suddetti casi di legittima difesa domiciliare “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61 primo comma n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Fermo restando che tale disposizione non è destinata ad incidere sui casi di eccesso doloso (quando cioè appaia una volontà diretta a ledere o uccidere da parte del reo, che sfrutta come mera occasione la situazione di aggressione), nelle ipotesi di eccesso colposo il legislatore introduce una causa di non punibilità ancorata allo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto ovvero alle condizioni di minorata difesa, di cui al n. 5 dell’art. 61 c.p., legate al tempo, al luogo o alla persona che si difende, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Tale modifica anche dell’art. 55 c.p. funge da “blindatura” della c.d. legittima difesa domiciliare “allargata”, introducendo una causa di non punibilità che di fatto opera in tutti i casi in cui il soggetto che si difende sia incorso in un eccesso colposo.

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