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Successivamente alla fase di omologazione, il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, analogamente a quanto previsto dall'art. 135 L.F., quindi anche per quelli assenti, dissenzienti, e per fino quelli ignoti; ciascun creditore perde la possibilità di poter agire esecutivamente nei confronti del debitore per il suo credito residuo, conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tutti i creditori chirografari per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione alla procedura subiscono la riduzione della percentuale stabilita nel concordato, anche se non abbiano partecipato alla

89 La legge prevede che tali effetti si producono “durante la procedura” senza indicazione più precisa. 90 Non dalla data di affissione.

deliberazione o non siano stati ricompresi nell'elenco verificato dal commissario giudiziale (art. 184, c.1 L.F.)

Nel caso di concordato che coinvolga una società, l'efficacia è nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 184, c.2 L.F.), in mancanza di quest'ultima disposizione, i creditori sociali conserverebbero inalterati i loro diritti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, in base alla norma precedentemente esaminata.

Analizzando le varie fattispecie che si possono incontrare tra le molteplici sfaccettature della vita di un'impresa, è interessante puntare l'attenzione sul caso in cui un socio illimitatamente responsabile abbia prestato una fideiussione a favore di un creditore sociale, non era chiaro quale comma dell'articolo precedentemente analizzato andasse preso in considerazione( cioè se il creditore potesse o meno rivolgersi al socio fideiussore per la parte eccedente la percentuale concordataria), la Corta di Cassazione ha dato però risposta negativa, considerando superflua la responsabilità solidale da fideiussione di chi è già responsabile solidamente per altro titolo; risulta scontato che l'esdebitazione del socio riguarda esclusivamente i creditori sociali, mentre i crediti particolari dei soci conservano impregiudicati i loro diritti.

L'art. 184 L.F. si riferisce espressamente a “soci illimitatamente responsabili”, enunciando quindi una regola più ampia91 rispetto agli articoli 153 e 147 L.F. relativi al concordato fallimentare, dove vengono citate “società con soci a responsabilità illimitata”.

Nella proposta di concordato, per far si che il concordato risulti più conveniente per i creditori sociali, è possibile il patto contrario, con il quale i soci mantengono ferma la responsabilità solidale anche per la parte eccedente la

91 L'art. 184, c.2 L.F., con “soci illimitatamente responsabili” potrebbe ricomprendere, per esempio, il socio unico della società per azioni che sia illimitatamente responsabile quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 cod.civ. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362 cod.civ..

percentuale concordataria.

Anche se il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione segna il momento conclusivo della procedura e cessano le funzioni di ingerenza attiva del commissario giudiziale (e del giudice), deve però sorvegliare sull'adempimento del concordato alle scadenze previste, seguendo quanto deliberato e segnalando celermente al giudice qualsiasi fatto che possa in qualche modo generare un pregiudizio ad uno o più creditori; nel caso di concordato con cessione di beni, qualora il liquidatore compia o stia per compiere un atto illegittimo o inopportuno e venga segnalato al giudice delegato dal commissario, può comportare la revoca del liquidatore da parte del tribunale.

L'art 185 riduce in parte le funzioni degli organi concordatari, cessa quindi di avere applicazione l'art 167 L.F.; non risulta chiaro però se i poteri di sorveglianza del commissario giudiziale possano in qualche modo vincolare l'efficacia degli atti compiuti dal debitore; parere unanime di dottrina e giurisprudenza indicano la risposta negativa come la più attendibile; gli atti posti in essere dal debitore non vengono quindi toccati direttamente dai poteri residuali degli organi del concordato.

Resta però aperta la questione su quali siano le conseguenze che derivano da un'eventuale violazione della norma che impone al debitore di adempiere regolarmente il concordato o di compiere atti pregiudizievoli per i creditori; sulla prima tematica risulta chiaro il rimando dell'art. 186 L.F. al corrispondente art. 137 L.F. assimilando la carica di commissario giudiziale a quella di curatore con i relativi compiti e doveri92, per il secondo punto la legge non indica a quali

92 Art. 137 L.F. “ Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.

ripercussioni possa incontro il debitore che compia atti pregiudizievoli al ceto creditorio, ma, in mancanza di una specifica normativa, sembra preferibile ritenere che tali atti, non comportando un inadempimento agli obblighi derivanti dal concordato, non portino alla dichiarazione di fallimento, è necessario però che il debitore (o chi per lui) adempia efficacemente alle obbligazioni.

L'art. 185 è diretto a tutelare esclusivamente i crediti sorti anteriormente all'omologazione del concordato, distogliendo l'attenzione dai nuovi creditori, le cui aspettative di soddisfacimento non devono essere ricompresi tra gli obiettivi di vigilanza del commissario giudiziale.

Quali poteri si devono attribuire ai liquidatori anche in relazione ai poteri residuali del commissario giudiziale e del giudice delegato, con quali modalità deve eseguirsi la liquidazione, quale legittimazione processuale spetta ai liquidatori o al debitore sono solo alcune delle problematiche che sorgono nel caso sia stata omologata la tipologia di concordato che prevede la cessione dei beni, con la relativa nomina di uno o più liquidatori; potremmo provare a descrivere la fattispecie come ci trovassimo di fronte ad un doppio mandato, uno dal debitore ai creditori – come confermato dagli artt. 1977 e seg. Cod.civ – e dai creditori ai liquidatori in forza della sentenza di omologazione.