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2.4 Art 177 – Maggioranza per l'approvazione del concordato

2.4.2 Ulteriori modifiche all'art 177 successive al D.L 35/2005

La riforma del 2007 ha inciso tanto sulle maggioranze richieste – soprattutto in caso di concordato con classi-, quanto sul meccanismo di voto dei creditori privilegiati.

La nuova disposizione mantiene, rispetto alla vecchia, inalterata solamente la rubrica, le disposizioni sui creditori che rinunciano alla prelazione139 e l'ultimo comma in tema di soggetti esclusi dal voto.

Allo stato attuale il primo comma contiene la definizione delle maggioranze per l'approvazione del piano, il secondo e il terzo si occupano rispettivamente del trattamento dei creditori privilegiati esclusi dal voto in quanto soggetti all'integrale soddisfacimento salva la loro eventuale rinuncia parziale o totale alla prelazione, e di quelli non integralmente pagabili, l'ultimo comma è invece – come già detto – rimasto invariato.

La regola per l'approvazione del piano, nel concordato senza classi consiste nella maggioranza assoluta dei creditori votanti, ance se non presenti in adunanza; ne consegue che sarà possibile raggiungere o non raggiungere la maggioranza anche prima dell'adunanza dei creditori, nel caso di proposte inviate per telegramma/lettera/pec.

Il debitore ha quindi la possibilità di raccogliere le adesioni porta a porta o durante l'adunanza. La prima opzione, se da un lato accelera i tempi e po' far capire in anticipo al creditore il possibile consenso che la proposta raccoglierà – con la conseguente possibilità di essere approvata – rischia di sminuire il ruolo che dovrebbe avere l'adunanza stessa, rimanendo salva la possibilità di poter modificare il proprio voto dopo aver ascoltato il parere del commissario giudiziale e la successiva discussione; il termine ultimo viene individuato in

139 E' stato eliminato il limite del terzo per operare la rinuncia parziale ed è stato sostituito il termine “assimilati” con “equiparati”.

dottrina nell'ultimazione delle operazioni di voto, non potendo a tal fine essere impiegato il termine di venti giorni, previsto dall'art. 178 L.F.140.

La vera novità che riguarda la fase dell'ammissione ex art. 160 L.F. e che ha avuto conseguenze sull'articolo in esame è quella relativa alla possibilità di poter suddividere i creditori in classi; in tal caso, il concordato sarà approvato se la maggioranza prevista dalla prima parte del primo comma dell'art. 177 L.F. si sarà verificata inoltre nel maggior numero di classi141.

Con il decreto correttivo , dunque, si è voluto chiarire, da un lato, che la maggioranza che approva il voto deve essere sia la maggioranza dei creditori nel loro complesso, sia la maggioranza dei creditori nelle singole classi; e, dall'altro lato, che non è sufficiente ad approvare il concordato con la maggioranza delle classi, se tale maggioranza non corrisponde alla maggioranza dei creditori.

Questa disposizione ha posto dubbi interpretativi sul permanere di una doppia maggioranza o di una sensibile riduzione delle maggioranze richieste. L'introduzione dell'avverbio “inoltre” nel testo definitivo della norma, non presente nella relazione illustrativa, ha indotto i primi lettori a ritenere persistente la necessità di una doppia maggioranza: quella assoluta dei creditori ammessi al voto e quella delle classi; a supportare questa nuova tesi è il nuovo testo dell'art. 179 L.F. che fa riferimento alle “maggioranze - e non alla maggioranza –

140 Tale tempo è infatti destinato alle adesioni e non si presta ad eventuali revoche, specie se si considera che il termine di 20 giorni e i relativi adempimenti per i creditori sono strumentali al raggiungimento di quelle maggioranze previste dall'art. 177 c. 1 e 2 L.F., nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile in sede di adunanza dei creditori.

141 Come emerge dalla lettura della relazione al decreto correttivo “.. in tal modo, anche nel concordato preventivo, si chiarisce, analogamente a quanto stabilito anche per il concordato fallimentare ed in accoglimento delle osservazioni di Camera e Senato, che il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto è sempre necessario per l'approvazione di qualsiasi tipo di concordato, anche quello che prevede la suddivisione dei creditori in classi. In tal caso, difatti, oltre al voto favorevole del maggior numero di classi, è comunque necessario che il concordato riporti anche il voto favorevole della maggioranza di tutti i crediti ammessi al voto”, in www.ilcaso.it

richiesta al primo comma dell'art. 177 L.F.”.

La ratio del restyling operato dal decreto correttivo può essere rintracciata nella necessità per l'approvazione di qualsiasi tipo di concordato, anche quello che prevede la divisione dei creditori in classi, del voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi; lo scopo è di evitare che il debitore possa ottenere l'approvazione del concordato semplicemente relegando i creditori che potremmo definire “scomodi ed ostili” in una sola classe, suddividendo invece quelli favorevoli in più classi consenzienti ai fini della votazione.

Correttamente il legislatore del 2007, modificando l'art. 177 L.F. e abrogandone il terzo comma ha eliminato quell'incongruente duplicazione con l'art. 180 L.F., in tema di omologazione, anch'esso fortemente modificato come vedremo successivamente. Allo stato attuale, si legge che “se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”142

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Dall'art. 177 L.F. è stato eliminato ogni riferimento al controllo del tribunale sulla convenienza del piano in caso di classi dissenzienti rispetto alle alternative praticabili (il cram down di cui si è parlato sopra) riconducendolo all'articolo 180 L.F..

La votazione dipende dall'esito della sola manifestazione di volontà dei creditori e non più dal controllo del tribunale di cui si è detto in precedenza, escludendo in questa sede ogni coinvolgimento dell'autorità giudiziale. Questo ha finito col

142 Una prima pronuncia sul punto, esemplificativa del nuovo ruolo dell'art. 180 L.F.è quella del Tribunale di Bari, 25/02/2008

porre l'accento sulla natura privatistica143 della disciplina in esame, essendo rimessa alla sola attività dei creditori l'approvazione del piano ed essendo confinato il controllo giudiziale in momenti differenti quali l'ammissione, la revoca, la verifica dell'esito delle votazioni e soprattutto l'omologazione; sull'opportunità di tale scelta non vi è unanimità di vedute tra i vari commentatori della riforma.