GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
4. L’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di se questro probatorio.
Il principio del reciproco riconoscimento è il fondamento del- la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea e presuppone la sicurezza che le decisioni da riconoscere e attuare siano sempre adottate in conformità dei principi di legali- tà, sussidiarietà e proporzionalità.
In attuazione di tale principio, con Decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione nel- l’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di se- questro probatorio (119), il Consiglio ha voluto stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da
(117) Cfr., sul tema, DE AMICIS, La “nuova” rete giudiziaria europea ed il
suo rapporto con Eurojust, in Cass. pen., 2009, 1710 e ss.
(118) Cfr. APRILE-SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, cit., 242.
(119) Cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 agosto 3003, L. 196, 45.
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un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento penale (art. 1).
Con provvedimento di blocco o di sequestro si intende qual- siasi provvedimento adottato da un’autorità giudiziaria compe- tente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, tra- sferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova. Ai fini della presente decisione quadro si intendono per prova gli oggetti e i documenti o i dati che posso- no essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali (art. 2).
In tale prospettiva, il provvedimento applicativo della misura coercitiva reale emesso dall’autorità richiedente, secondo le forme ed il nomen iuris prescritti dalla legge nazionale, viene di- rettamente trasmesso a quella competente ad eseguirlo e da que- sta riconosciuto senza che siano necessarie altre formalità, onde eseguirlo in via immediata, alla stregua di un atto locale, adot- tando senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata (120).
L’articolo 3 della decisione quadro elenca una serie di reati gravi che non richiedono il controllo della doppia incriminabilità se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà per un periodo massimo di almeno tre anni. Fra tali reati figurano: la partecipazione a un’organizzazione criminale, il terrorismo, la corruzione, la frode e la tratta di esseri umani.
(120) V., sul tema, SERVI, Sequestro e confisca nell’Unione europea: il
panorama sovranazionale, in AA.VV., La circolazione investigativa nello
spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati (a cura di FILIPPI- GUALTIERI-MOSCARINI-SCALFATI), Padova, 2010, 101.
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Per i reati non inclusi nell’elenco, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedi- mento di blocco o di sequestro alla condizione che i fatti per i quali il provvedimento è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione, o alla condizione che i fatti per i quali il provvedimento è stato emesso debbano costituire un reato che, ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, consenta il seque- stro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla quali- fica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.
Il provvedimento di blocco o di sequestro, corredato da un certificato europeo standardizzato tradotto nella lingua dello Sta- to estero di esecuzione, è trasmesso dall’autorità giudiziaria che l’ha adottato direttamente all’autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione (art. 4).
Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione devono riconoscere un provvedimento di blocco o di sequestro senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indu- gio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata, a meno che tale autorità non decida di addurre uno dei motivi di non ri- conoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7 o uno dei motivi di rinvio previsti all’articolo 8.
Lo Stato di esecuzione deve, inoltre, osservare le formalità e procedure espressamente indicate dall’autorità giudiziaria com- petente dello Stato di emissione per l’esecuzione del provvedi- mento di blocco o di sequestro. Se tali formalità e procedure so- no in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, non occorre osservarle (art. 5).
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Lo Stato di esecuzione mantiene il bene bloccato o sotto se- questro fino a quando non abbia risposto in maniera definitiva alla richiesta (art. 6).
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per con- sentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro (art. 11).
Il provvedimento di blocco presuppone che l’autorità giudi- ziaria a quo sappia dove è localizzato il bene e possa individuare l’autorità ad quem competente ad eseguirlo. L’ordine di conge- lamento postula, quindi, che sia nota l’ubicazione del bene; one- re che potrebbe risultare non agevole ad esempio per il blocco di dati informatici (121).
Il comportamento dell’autorità ad quem dipende, perciò, dalla esatta localizzazione indicata: qualora tale presupposto non si verifichi, l’euromandato non potrà essere eseguito. In sostanza non è possibile chiedere all’organo di uno Stato membro di compiere ricerche per accertare l’esistenza o l’ubicazione di beni per finalità probatorie o di confisca (122).
Ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 34 del 25 febbraio 2008 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) - il legislatore italiano ha conferito delega al Governo per l’adozione, entro il 21 marzo 2009, di un decreto legislativo che desse attuazione al- la Decisione quadro 2003/577/GAI. Nonostante ciò, però, a
(121) Cfr. IUZZOLINO, Il congelamento dei beni da sottoporre a sequestro o
confisca, in AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Milano, 2006, 35.
(122) SERVI, Sequestro e confisca nell’Unione europea: il panorama so-
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tutt’oggi il Governo non ha presentato alcun provvedimento normativo in questa direzione.
5. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di confi-