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GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

3. La Rete giudiziaria europea.

Altro organo predisposto a migliorare ulteriormente la coope- razione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea per un più efficace contrasto alle forme gravi di criminalità organiz- zata transnazionale è la Rete giudiziaria europea istituita con Azione comune 98/428/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 29 giugno 1998 (112).

Si tratta di una rete di punti di contatto al fine di migliorare gli standards qualitativi della cooperazione giudiziaria in mate- ria penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Questa azione comune è, però, stata sostituita dalla Decisione 2008/976/GAI del 16 dicembre 2008 (113) - alla quale l’Italia non si è ancora conformata - finalizzata a migliorare

(111) PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Torino, 2011, 443.

(112) Cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 luglio 1998, L. 191, 4.

(113) Cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2008, L 348, 130.

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l’operatività dell’organismo, partendo dal riconoscimento del ruolo positivamente svolto nei meccanismi di cooperazione giu- diziaria (114).

La Rete è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della coopera- zione giudiziaria internazionale, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti con responsabilità specifiche nel- l’ambito della cooperazione internazionale, in particolare per forme di criminalità grave, quali la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico degli stupefacenti o il terrorismo.

Vengono istituiti uno o più punti di contatto per ciascuno Sta- to membro, facendo in modo di comprendere effettivamente l’intero territorio nazionale, tra cui è designato un corrisponden- te nazionale per la Rete giudiziaria europea (art. 2) (115).

La Rete opera per facilitare l’istituzione di adeguati rapporti tra i punti di contatto dei vari Stati membri, per organizzare riu- nioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri e per fornire costantemente alcune informazioni aggiornate attraverso un’adeguata rete di telecomunicazioni (art. 3) (116).

(114) Cfr. APRILE-SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione

europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, cit., 241.

(115) I magistrati di collegamento di cui all’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magi- strati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite, dall’articolo 4 della decisione istitutiva della rete giudiziaria europea, ai punti di contatto, sono associati alla Rete giudiziaria europea dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo.

(116) V., sul punto, DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione in-

ternazionale. Verso un sistema integrato di forme e strumenti di collabora- zione tra le autorità giudiziarie, cit., 313 e ss.

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I punti di contatto sono a disposizione delle autorità giudizia- rie locali e delle altre autorità competenti dei singoli paesi, non- ché dei punti di contatto designati dagli altri paesi europei per agevolare i rapporti tra le autorità giudiziarie fornendo tutte le informazioni giuridiche e pratiche necessarie per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudi- ziaria ovvero per migliorare quest’ultima in generale.

È istituita la figura del corrispondente nazionale e del corri- spondente incaricato degli aspetti tecnici.

Il corrispondente nazionale è responsabile, nel proprio Stato membro, delle questioni relative al funzionamento interno della Rete, incluso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti; è, inol- tre, il principale responsabile dei contatti con il segretariato della Rete giudiziaria europea ed, infine, formula un parere sulla desi- gnazione di nuovi punti di contatto.

Il corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea, piuttosto, garantisce che le informazioni re- lative al proprio Stato membro siano fornite e aggiornate (art. 4).

Al fine di agevolare l’espletamento dei compiti della Rete, sono previste minimo tre riunioni annuali alle quali devono par- tecipare almeno tre punti di contatto per ciascuno Stato membro, in modo da permettere ai punti di contatto di conoscersi e scam- biarsi esperienze, in particolare riguardo al funzionamento della Rete; istituire una sede di dibattito sui problemi pratici e giuridi- ci riscontrati dagli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria, soprattutto in ordine all’applicazione delle misure adottate dall’Unione europea (art. 5).

Il segretariato della Rete garantisce che su un sito web siano rese disponibili le seguenti informazioni: dati completi sui punti di contatto di ciascuno Stato membro compresa, se necessario,

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l’indicazione delle relative competenze a livello interno; uno strumento informatico in grado di consentire all’autorità richie- dente o emittente di uno Stato membro di individuare l’autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria, ed alle decisioni in me- rito, anche per quanto riguarda gli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco; informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali degli Stati membri; testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, testo delle dichiarazioni e ri- serve (art. 7).

Le informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria eu- ropea sono costantemente aggiornate (art. 8).

Agli strumenti preesistenti viene aggiunto quello della rete protetta di telecomunicazioni che rende possibile la circolazione dei dati e delle richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e che può essere utilizzata per le loro attività operative anche dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust, dai corrispon- denti nazionali dell’Eurojust in materia di terrorismo, dai mem- bri nazionali dell’Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati (art. 9).

Quanto ai rapporti tra la Rete e l’Eurojust, questi intrattengo- no rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra i punti di contatto di uno Stato membro, il membro nazionale dell’Eurojust dello stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali della Rete giu- diziaria europea e dell’Eurojust.

Inoltre, al fine di garantire una cooperazione efficace la Rete mette a disposizione dell’Eurojust le informazioni centralizzate e la rete protetta di telecomunicazioni istituita; i punti di contatto della Rete giudiziaria europea informano, caso per caso, i rispet-

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tivi membri nazionali di tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più efficacemente dall’Eurojust; i membri nazio- nali dell’Eurojust possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima (art. 10) (117).

Nella prassi dei rapporti tra i due organismi, sarà decisiva la natura bilaterale o multilaterale del caso a determinare la concre- ta operatività della Rete dei punti di contatto ovvero quella di

Eurojust. La Rete, infatti, per la sua natura di organo centraliz-

zato, si presta meglio ad entrare in scena in tutti i casi coinvol- genti più Stati membri, specie per l’assolvimento dei compiti di coordinamento delle indagini a carattere transnazionale, che re- sta sua funzione caratterizzante (118).

4. L’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di se-