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L’esercizio del diritto alle visite familiari come strumento di reintegrazione

Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo, tra affermazioni di principio e tutela effettiva

3. L’esercizio del diritto alle visite familiari come strumento di reintegrazione

Molti ritengono che l’impoverimento dei legami familiari e il conseguente allontanamento dalle famiglie durante il periodo di detenzione costituisca una giusta punizione per chi ha infranto la legge170. Eppure, è comunemente accettato che l’esercizio del diritto alle visite familiari e, più in generale, al mantenimento dei contatti con l’esterno, riveste un ruolo centrale nel processo di reintegrazione dei detenuti nella società libera. Infatti, sebbene, i legami familiari incontrino un limite oggettivo nella stessa natura del regime carcerario, che non facilita i rapporti umani, i contatti del detenuto con il mondo extra-murario sono un elemento qualificante del trattamento rieducativo, nella misura in cui assistono la prospettiva di reinserimento della persona ristretta aiutandola ad affrontare le conseguenze negative della carcerazione171. Proprio sulla base di tale consapevolezza, si è andata via via affermando l’idea secondo cui è dovere dello Stato e della comunità civile proporre percorsi trattamentali socialmente inclusivi, che possano innescare nel detenuto un processo di reale rivisitazione critica dei reati commessi, favorendo un adeguato inserimento affettivo e sociale una volta espiata la pena172. Tale posizione non è semplicemente frutto della graduale affermazione del principio rieducativo come patrimonio della cultura giuridica europea né di mero ‘buon senso’. Sotto

170 A tale riguardo, è esemplificativa l’affermazione del governo russo nel caso Khoroshenko secondo cui “[…] a criminal could be said to have been fully aware of the consequences of his criminal behaviour and of the fact that by committing a crime he condemned himself and his family to these restrictions on his right to communicate with his family […]”. Corte EDU, Grande Camera, 30 giugno 2015, Khoroshenko c. Russia, §101.

171 In questo senso, l’art. 15 della l. n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario che annovera tra gli elementi del trattamento i contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. M. G. SYKES, The society of captives. A study of a maximum security prison, New Jersey, 1958. L’Autore parla di “modern pain of imprisonmen” con riferimento alla detenzione, poiché l’interruzione forzata di qualsiasi rapporto con il mondo esterno e l’impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari provocano nel detenuto un forte senso di smarrimento, solitudine, esclusione, depressione e ansia. Cfr. anche M. E. SALERNO, Affettività e sessualità nell’esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L’atteggiamento Italiano su una questione controversa, in Giurisprudenza penale web, 2017, n. 1, p. 5.

172 H. CODD, Prisoners’ families: issues in law and policy, in Amicus Curiae, 2004, 55, p. 2, secondo cui la restrizione delle relazioni affettive e sociali del detenuto con la rete esterna non solo compromette l’equilibrio psico-fisico del ristretto, ma aumenta la probabilità di recidiva del reato, proprio in virtù del fatto che al termine della pena troverà meno risorse e sostegno per compiere il percorso di reinserimento sociale. Nello stesso senso, S. MARUNA, “After prison, what? The ex-prisoner’s struggle to desist from crime”, in Y. JEWKES

(ed), Handbook on Prisons, Cullompton, Willan, 2007, che ha sostenuto che l’esistenza e il mantenimento di buone relazioni familiari contribuisce a ridurre la recidiva e che il sostegno di familiari e amici al momento del rilascio sono essenziali nei processi di reinserimento nella società e possono dare ai detenuti il sostegno morale e materiale necessario per aumentare la loro tensione verso il cambiamento e per consentire loro di sviluppare una differente identità personale. Sul punto, cfr. anche M. CRÉTENOT, Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria. European Prison Observatory, Roma, 2013, disponibile al http://www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/Reportepo.pdf, pp. 8-9. Il report evidenzia che un carcere incapacitante e autoritario corre maggiormente il rischio di produrre effetti psicologici negativi nonché opposizione all’istituzione e al personale penitenziario. Al contrario, l’equilibrio psicologico dei detenuti è migliore, rendendo più facile mantenere l’ordine, quando viene rispettato, tra gli altri, il bisogno di sviluppare contatti regolari con il mondo esterno.

il profilo giuridico, infatti, essa trova ampio riconoscimento in diversi strumenti internazionali e, come vedremo, anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

3.1 Le family visits nel panorama internazionale: un ampio riconoscimento.

Il ruolo centrale dei contatti con il mondo esterno nell’ambito del trattamento penitenziario è stato ampiamente sancito sul piano internazionale, trovando riferimenti normativi in diversi strumenti di soft law e non solo. Tra le norme internazionali, particolarmente importanti sono le European Prison Rules (EPR) adottate dal Consiglio d’Europa l’11 gennaio 2006, Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa che individuano standard rilevanti per la protezione dei diritti fondamentali dei detenuti173.

Le EPR stabiliscono a chiare lettere la necessità di favorire la reintegrazione nella società delle persone private della libertà personale anche attraverso le visite familiari. Secondo tali regole, infatti, i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone. A tal fine, le autorità penitenziarie devono sforzarsi di creare le condizioni per facilitare i contatti con il mondo esterno e permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali, fornendo loro l’assistenza sociale appropriata allo scopo174. Inoltre, le limitazioni devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte. Di conseguenza, misure restrittive a tempo indeterminato o che operano automaticamente non sono accettabili. Tali regole prevedono, con riferimento alle visite familiari, che se queste costituiscono una minaccia alla sicurezza non dovrebbero essere proibite, ma, piuttosto, dovrebbe essere proporzionalmente aumentata la loro supervisione175. Tutto ciò sul presupposto che “a loss of liberty should not entail a loss of contact with the outside world”176.

Nello stesso senso, sempre sul piano europeo, la Risoluzione 76(2) adottata dal Comitato dei Ministri “On the treatment of long-term prisoners”; la raccomandazione Rec (2003)23; il Memorandum del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti [CPT (2007)55] che esplicitamente afferma che il mantenimento dei rapporti familiari è facilitato se le visite con i membri della famiglia possono svolgersi facilmente; i CPT standard del 2002, modificati

173 Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee. Adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006, queste regole hanno l’obiettivo di guidare gli Stati affinché possano ispirarsi nella loro legislazione, politica e prassi interne ai principi contenuti nel testo di tali regole e così standardizzare le loro politiche penitenziarie.

174 Regola 24.1 Commento alle Regole penitenziarie europee.

175 Ibid, Regola 24.2. In merito alle limitazioni del diritto al mantenimento di contatti con il mondo esterno, la Corte europea ha stabilito che l’accesso dei familiari in carcere non può essere immotivatamente negato, così la partecipazione del detenuto al loro funerale o la visita del medesimo a un parente affetto da grave malattia. Cfr. ad esempio, Corte EDU, 21 ottobre 2014, Császy c. Ungheria, §19-21; Corte EDU, 6 dicembre 2007, Lind c. Russia, §92.

176 Commentario delle Regole Penitenziarie Europee del Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC).

nel 2011, che pure fissano linee guida per la promozione dei contatti con il mondo esterno. Nell’ambito delle Nazioni Unite, invece, tracce di questi principi si rinvengono, oltre che all’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, anche nel Commento generale n. 9 del Comitato ONU del 1982 il quale prevede, al paragrafo 3, che “allowing visits, in particular by family members, is normally also such a measure which is required for reasons of humanity”; nonché nello UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners del 1955 che pure contiene specifiche disposizioni che mirano a riconoscere l’importanza e a garantire il mantenimento dei contatti con il mondo esterno. Infine, per completare il quadro, si possono menzionare, sempre a titolo esemplificativo, la Corte inter-americana dei diritti umani e la relativa Commissione, le quali hanno costantemente sostenuto che sussiste un vero e proprio obbligo in capo agli Stati di facilitare e regolare i contatti tra i detenuti e le loro famiglie177.

Nonostante il diritto dei detenuti a mantenere un accettabile e ragionevole livello di contatto con le loro famiglie e, più in generale, con il mondo esterno sia riconosciuto a livello internazionale, le varie raccomandazioni provenienti da tali fonti non sembrano aver attecchito in alcuni Stati.178 Si pensi alle Regole penitenziarie europee che, pur cercando di essere esaustive, non impongono tuttavia agli Stati membri delle esigenze irrealistiche. Per di più, esse oggi godono di uno statuto rafforzato, in quanto sia la Corte Europea che il Comitato per la prevenzione della tortura fanno ormai regolare riferimento agli standard fissati da queste regole. Tutte circostanze che farebbero ben sperare sul rispetto delle stesse. Invece, in virtù della loro natura meramente raccomandatoria, esse non risultano vincolanti agli occhi degli Stati che spesso optano per scelte legislative che si discostano dalla filosofia adottata dal Consiglio d’Europa. Ne è un esempio la posizione espressa dalla Corte costituzionale russa nella pronuncia n. 599-O del 28 marzo 2017 la quale, chiamata a pronunciarsi proprio sul diritto di un soggetto ristretto a mantenere i contatti con la propria famiglia, ha affermato che le norme internazionali, ed in particolare le Regole Penitenziarie Europee del 2006, “[…] are recommendatory in character and should be implemented subject to the availability of the requisite economic and social opportunities”179, così sminuendone evidentemente l’importanza. Il carattere non vincolante di questi strumenti internazionali deve, inoltre, fare i conti con il margine di apprezzamento riconosciuto alle autorità statali in materia di visite familiari in carcere. Come si vedrà, infatti, agli Stati è lasciata una certa discrezionalità nell’attuazione delle politiche criminali e in materia di repressione penale.

In questo contesto, si rende necessario richiamare l’attenzione degli Stati sulla necessità di prendere seriamente le raccomandazioni derivanti dalle fonti internazionali, “to enable prisoners to serve their prison sentence in a constructive and rehabilitative manner”180. Questo, tra gli altri, il ruolo dei giudici di Strasburgo, che dovrebbero ammonire le autorità nazionali sul punto. In un sistema che pone al cento i diritti fondamentali, bisognerebbe infatti invertire i termini del ragionamento. E, dunque, se vi sono buone ragioni per ritenere che il mantenimento dei contatti tra detenuti e familiari sia un interesse meritevole di tutela, a nulla dovrebbe rilevare quale sia la fonte che lo stabilisce, se

177 X e Y c. Argentina, IACHR, Report n. 38/96, Caso 10.506, Merito, 15 ottobre 1996; Oscar Elìas Biscet e altri c. Cuba, IACHR Report n. 67/06, Caso 12.476, Merito, 1 ottobre 2006.

178 M. CRÉTENOT, Dalle prassi nazionali, p. 17.

179 Corte EDU, 3 luglio 2018, Voynov c. Russia, §18.

180 Corte EDU, Grande Camera, Khoroshenko c. Russia, Joint concurring opinion of Judges Pinto De Albuquerque and Turković, §11.

di soft law o hard law, e quindi se più o meno vincolante sul piano formale. Ciò vale, in particolar modo, ove si consideri che vi è convergenza sulla bontà e sulla ragionevolezza di una tale posizione a diversi livelli.

Ça va sans dire che il crescente numero di decisioni della Corte europea sulla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, ed in particolare del diritto al mantenimento dei contatti con il mondo esterno, si presta ad assumere un ruolo determinante sia per arginare quelle prassi interne che si pongono in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU, sia per dare vita a politiche ‘comuni’, che garantiscano il rispetto di questi diritti nelle condizioni restrittive degli istituti penitenziari. Tuttavia, se è vero che vi è stato, da un punto di vista quantitativo, un evidente aumento delle pronunce in cui gli organi di Strasburgo hanno affrontato la specifica questione della tutela del diritto dei detenuti alle family visits, è anche vero che in questa sede interessa indagarne il contenuto, ossia il profilo qualitativo.

È essenziale capire, infatti, se la Corte si sia limitata a fissare principi generali meramente teorici, o abbia individuato modalità e strumenti per garantire l’effettiva tutela del diritto in questione nel caso concreto.

4. Il diritto alle visite familiari dinanzi ai giudici di Strasburgo. Un’evoluzione

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