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L’esigenza di certezza e prevedibilità del foro tra principio dell’Actor sequitur forum rei e del Forum actoris.

Dopo aver sommariamente delineato, nei paragrafi precedenti, alcune caratteristiche afferenti la giurisdizione, le giustificazioni sottese a dette scelte, così come emergenti dalla relazione esplicativa, e le connesse critiche che sono state formulate, è possibile compiere alcune riflessioni, iniziando dalla valutazione della coesistenza, all’interno dei titoli fondanti la giurisdizione, di alcuni criteri di collegamento imperniati sul principio dell’actor

sequitur forum rei e di altri basati su un forum actoris c.d.

“temperato”.

In generale si può dire che il primo dei principi richiamati si colloca nel solco della continuità, essendo condivisa - sia in ambito interno che a livello sovranazionale105- l’idea che l’attore debba agire nel foro in cui si trovi la sua controparte processuale. Se in giurisprudenza il principio in esame non è stato oggetto di

105 Sulle origini del principio si veda DE CRISTOFARO, il foro delle obbligazioni -profili di competenza e giurisdizione, Torino 1999, p.18 e ss; FRANZINA, La

giurisdizione in materia contrattuale, Padova 2006 ,p. 97 ; BROGGINI, il forum destinatae solutionis: passato, presente futuro, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2000, p. 15 e ss. Non solo il principio in

esame è largamente condiviso dal diritto nazionale degli Stati membri: in Svizzera si trova cristallizzato nella carta costituzionale, laddove, in relazione alle controversie civili, si afferma che« il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio», salvo riservare alla legge la possibilità di prevedere un altro foro (art.30, par.2). Al principio del forum rei è improntato l’art.2 della Convenzione dell’Aja del 1-6-1970. Inoltre detto principio è stato preso in considerazione dalla Corte di Giustizia, su cui si veda la nota successiva. Infine il regolamento Ce n. 44/01, al suo undicesimo considerando, fa esplicito riferimento alla centralità del principio in esame:«le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

particolari elaborazioni106, la dottrina107 si è invero preoccupata di chiarire le ragioni di detta centralità, sotto il profilo del suo fondamento giuridico. Una prima ricostruzione si è focalizzata sulla circostanza che il domicilio del convenuto rappresenta un fattore di collegamento di rilevanza generale: essendo i giudici dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio sufficientemente vicini a quest’ultimo, verosimilmente saranno devolute alla loro cognizione le domande proposte nei suoi confronti. Una seconda tesi ritiene invece che tale scelta sia stata determinata dalla volontà di attribuire un regime di favor al convenuto, concedendo a quest’ultimo l’opportunità di subire un processo in un foro “più comodo” in quanto ad egli più familiare, ponendo di contro a carico dell’attore, che turba la quiete giuridica, “gli inconvenienti dell’internazionalità della lite” 108. Il mutato contesto transnazionale rende inattuali le considerazioni richiamate, che peraltro erano già state oggetto di 106 la Corte di giustizia ha spesso evidenziato la natura di principio generale del

forum rei, il quale,»si spiega con il fatto che essa consente al convenuto di

difendersi, in linea di massima, più agevolmente [v., in tale senso, sentenza 17-06-1992, causa C-26/91, Handte, in Raccolta. pag. I-3967, punto 14; v. anche la relazione JENARD sulla convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 18)]»: così CG sentenza del 13-07-2000, causa C- 412/98, Group Josi Reinsurance Company SA, in Raccolta 2000, p. I -05925,

punto 35; detta centralità viene peraltro ribadita dalla Corte tutte le volte in cui essa ha operato un’interpretazione restrittiva ai criteri speciali di giurisdizione nella convenzione di Bruxelles del 1968 (ad esempio nella sentenza del 3-07-1997, Benincasa, causa C- 269/95, punto 13; sentenza del 20 -01-1994, causa C-129/92, punto 22). Tuttavia occorre evidenziare che giurisprudenza richiamata non si è soffermata sulle motivazioni sottese alla scelta contenuta nell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, limitandosi a riconoscerne la portata di principio generale.

107 Sulla ricostruzione delle tesi dottrinarie afferenti il principio del forum rei si veda DE CRISTOFARO, il foro delle obbligazioni… cit., p. 18 e FRANZINA, La

giurisdizione... cit., p. 97.

108 Così FRANZINA, La giurisdizione..cit., p. 102, il quale A. peraltro rileva che il vantaggio tradizionalmente attribuito all’attore nell’istaurare la controversia nel foro del convenuto – «per cui, ove quest’ultimo risulti soccombente, l’attore, per avere concreta soddisfazione delle proprie ragioni, potrà dover ricorrere all’esecuzione forzata» - perde la sua rilevanza pratica in considerazione della sussistenza di strumenti di cooperazione internazionale in materia di circolazione delle decisioni efficaci, ed in particolare nell’ambito del regolamento Ce n. 44/01 in cui l’exequatur risulta particolarmente agevole.

ridimensionamento con riferimento a Bruxelles I: invero è stato osservato che la soggezione fisica del convenuto e dei suoi beni ad una corte a questi vicina non è più in grado di garantire, in automatico, all’attore l’effettività della tutela giurisdizionale, data l’attuale «dissociazione tra patrimonio e territorio»109, cui inoltre corrisponde il proliferare di criteri speciali di giurisdizione, che prescindono dal legame territoriale tra convenuto e corte. Parimenti, con riferimento alla seconda argomentazione posta a sostegno della centralità riconosciuta al foro del convenuto, non può non evidenziarsi l’esistenza, accanto ai titoli di giurisdizione volti a tutelare il convenuto, anche di criteri che accordano a determinate categorie di attori la possibilità di agire nel proprio

home forum, in modo da compensare la posizione impari in cui si

trovano, rispetto alla loro controparte: trattasi di categorie per definizione deboli (lavoratori, consumatori) cui si cerca di accordare, a fini protettivi, non soltanto una normativa sostanziale ad essi favorevole, ma di arginare anche sotto il profilo processuale lo squilibrio insito nella loro posizione, consentendo loro, sotto il profilo attivo, di azionare determinati fori ad hoc , in deroga ai criteri generali110.

In riferimento al principio della parità delle armi, poi, è stata proposta una lettura del principio del forum rei come cardine non solo formale della disciplina sulla competenza giurisdizionale, la cui conseguenza è stata individuata in una diversa funzione assolta dalle competenze speciali, non meramente derogativa ed eccezionale rispetto al domicilio del convenuto, ma in cui, in 109 Si esprime in tal senso LUPOI, Conflitti..., cit., p. 367, il quale suggerisce una diversa visione di territorialità della giurisdizione, che va intesa come «vicinanza tra ordinamento e controversia nei suoi elementi oggettivi e/o soggettivi complessivi», essendo superato il modello della giurisdizione vista come espressione della soggezione dell’individuo.

110 Si pensi non soltanto al sistema Bruxelles I, ma anche al regolamento sulle obbligazioni alimentari, su cui infra cap. II.

ultima analisi il legislatore ha individuato interessi e valori altrettanto meritevoli di tutela111.

Seguendo detta impostazione appare logico che il legislatore si sia discostato dal modello generale offerto dal regolamento in materia civile e commerciale: con specifico riferimento alle scelte operate con i titoli di giurisdizione accolti nel regolamento CE n.2201/2003, si è dunque tenuto conto del nucleo familiare nel suo complesso, senza dare per scontata l’individuazione della parte debole del rapporto, ovverosia bisognosa di maggiori garanzie, predisponendo invece dei correttivi al verificarsi di determinate ipotesi (si pensi ai termini dilatori contenuti nelle ipotesi in cui è consentito il forum actoris); scelta che, all’interno del medesimo regolamento CE n. 2201/2003 ma in materia di responsabilità genitoriale, s’incentra invece sul superiore interesse del minore. In generale, infatti, il perseguimento della certezza del foro competente e della prevedibilità dello stesso, rispettivamente poste a tutela dell’attore contro il diniego a sorpresa di giurisdizione e del convenuto contro l’esercizio di giurisdizione a sorpresa, rientrano nel concetto di giusto processo, implicando quindi un bilanciamento di valori che il legislatore europeo compie a monte sulla scorta del metodo tipico dei paesi di civil law; tuttavia la circostanza che l’accesso ad un foro sia prevedibile, non assicura che sia altrettanto certa la permanenza della controversia presso lo stesso foro, in assenza di norme di conflitto armonizzate.

111 FRANZINA, La giurisdizione…, cit., p. 104. osserva infatti l’A. che il diritto ad un accesso agevole alla tutela giurisdizionale, va garantito a tutti i contendenti e che l’affermazione secondo cui il convenuto è per definizione un soggetto debole rispetto all’attore non è sufficiente a derogare detto principio: «rilievi di questo genere, che sembrano proporre un’immagine di strutturale squilibrio fra le parti in realtà estranea alla moderna configurazione del processo civile, riflettono a guardar bene solo parzialmente quanto avviene per lo più nella prassi».

4. La qualificazione dei criteri di giurisdizione: la residenza