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LE AZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONIUGI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

1. Osservazioni general

La risoluzione dei conflitti positivi di giurisdizione, nell’ambito dei sistemi europei integrati, necessita della presenza di apposite regole procedurali destinate a coordinare l’esercizio della funzione giurisdizionale. In assenza di tali norme, infatti, non solo si svuoterebbe di significato la disciplina relativa al riparto di giurisdizione, ma verrebbe altresì messa in pericolo la circolazione automatica delle decisioni, compromettendo, in sostanza, la finalità ultima perseguita dai regolamenti europei. Basti pensare a come l’instaurazione di procedimenti paralleli, se non opportunamente composta, arrechi dei danni non solo di natura squisitamente economica. Ai tempi ed ai costi insiti nella duplicazione di attività procedurale si aggiunge, infatti, la disfunzione del sistema ravvisabile ove si pervenga alla pronuncia di due sentenze confliggenti, portatrici di una diversa

regolamentazione sostanziale del diritto oggetto dei giudizi290. Inoltre, esigenze di certezza impongono un controllo sul rispetto del diritto di difesa, il quale assume, ancor più nel contesto transazionale, una significativa rilevanza291.

La previsione di un coordinamento, con riferimento all’ambito matrimoniale, ha sicuramente introdotto un elemento di novità rispetto al pregresso quadro giuridico di riferimento, posto che l’oggetto delle convenzioni internazionali nella predetta materia, regolava la competenza giurisdizionale indiretta, senza tuttavia prendere in considerazione l’ipotesi di contemporanea pendenza della medesima controversia davanti a giudici differenti. Tale questione era dunque rimessa alle eventuali norme di diritto internazionale privato in materia di litispendenza292. In linea con quanto affermato, del resto, si è posto l’accento sulla circostanza che, tra le norme in materia di litispendenza internazionale, la «più coraggiosa»293 è proprio quella delineata nella convenzione di Bruxelles del 1968294; ciò in quanto alla base di detto strumento è

290 LUPOI, Conflitti transnazionali…, cit., p. 616.

291 A tenore del trentatreesimo considerando del regolamento (CE) n. 2201/2003 « Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»; «il rispetto dei requisiti di un processo equo» è opportunamente ribadito dal ventinovesimo considerando del regolamento in materia di obbligazioni alimentari.

292 Osserva in tal senso BONOMI Il regolamento comunitario sulla competenza e

sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. Dir. Int., 2001, p. 334, come, in seno alla Convenzione dell’Aja del 1970,

l’incompatibilità con una decisione anteriore relativa allo status coniugale resa nello Stato richiesto determinava, ai sensi dell’art.9, il rifiuto del riconoscimento; detta previsione, unitamente alla mancata disciplina della litispendenza incentivava le parti ad instaurare procedimenti paralleli in più Stati, ciò al fine di ottenere una decisione ostativa al riconoscimento della sentenza resa d’estero; conseguentemente l’unica limitazione a tale abuso era costituito dall’applicazione delle norme in materia di litispendenza contenute nei sistemi di D.I.P., che tuttavia (si pensi all’art.7 della L. n. 218/95) ne subordinavano l’operatività ad un giudizio prognostico sulla riconoscibilità della futura decisione straniera.

293 Si esprime in tal senso LUPOI, Conflitti transnazionali…, cit., p. 705.

294 Basti pensare che essa opera in automatico, senza la necessità dell’eccezione di parte, e prescinde dalla valutazione prognostica circa il riconoscimento della controversia pendente innanzi al giudice straniero.

posta la reciproca fiducia tra gli Stati membri, condizione che ha consentito di regolamentare in modo più incisivo i procedimenti paralleli in Stati differenti295. L’adozione di una normativa del genere sarebbe quindi stata impensabile in un contesto differente da quello europeo.

D’altro canto si è osservato296 che la disciplina del coordinamento delle azioni civili riveste nello spazio giudiziario europeo una posizione ancillare rispetto a quella della giurisdizione e del riconoscimento delle decisioni, a causa della resistenza opposta dagli Stati membri nel rinunciare alla propria competenza in materia processuale: la reciproca fiducia tra Stati membri riguarda anche i loro sistemi processuali, attribuendo agli stessi pari dignità. Ne deriva, in assenza di una disciplina processuale europea uniforme, un sistema che non riesce sempre a comporre in maniera soddisfacente la conflittualità esistente tra i sistemi dei diversi Stati membri in concorso tra loro297. Ciascuno di essi, infatti, fa riferimento al proprio sistema processuale interno, per quanto non disciplinato dalle limitate norme armonizzatrici poste, all’interno dei regolamenti europei, in materia di esercizio delle azioni ricomprese nell’ambito applicativo dello stesso. Detto coordinamento, in ultima analisi, è pressoché assente a livello europeo, posto che tali norme, nell’introdurre la disciplina della litispendenza e della connessione in ambito europeo, tuttavia, lasciano ampio spazio alla disciplina processuale degli Stati 295 LUPOI, Conflitti transnazionali…, cit., p. 705.

296 SALERNO, Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva

della revisione del regolamento (ce) n. 44/2001, reperibile al seguente indirizzo

web http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CDT/article/viewFile/973/445. 297 SALERNO, Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili…cit. p. 3, richiama la circostanza che il regolamento Bruxelles I non opera distinzioni circa la natura dell’azione proposta, per cui un’azione di condanna è equiparata a quella di accertamento; conseguentemente esse, rientrando nella nozione di stessa causa, fanno scattare il meccanismo della litispendenza sul presupposto che, nel silenzio del regolamento, vada riconosciuta pari dignità alle differenti azioni civili concorrenti.

membri. Con specifico riferimento all’ambito personale, poi, le predette disposizioni sono raggruppate nel capo II, sezione III del regolamento (CE) n. 2201/2003, rubricato “disposizioni comuni” in quanto dettano regole processuali uniformi sia ai procedimenti matrimoniali sia a quelli relativi alla responsabilità genitoriale; nel regolamento (CE) n. 4/2009 invece dette norme sono collocate a chiusura del capo II, dedicato alla competenza, subito dopo le disposizioni relative ai titoli attributivi di giurisdizione.