LE AZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONIUGI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO
3. Gli effetti della litispendenza
3.1 Segue…ed i rapporti con la ragionevole durata del processo
Un profilo relativo all’applicazione del meccanismo della litispendenza è stato affrontato dalla Corte di Giustizia, con riferimento alla disciplina convenzionale, in occasione del caso Gasser346. Tra le questioni oggetto di rinvio pregiudiziale, in
343 Relazione BORRAS,sub art. 11 punto 57; in dottrina CARBONE
Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi: il regolamento (CE) n. 1347/2000, in CARBONE, FRIGO, FUMAGALLI, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, Milano, 2004, p.75, secondo cui il
regolamento in materia matrimoniale non attribuisce efficacia preclusiva al giudicato straniero, limitandosi a disciplinare le ipotesi di procedimenti paralleli.
344 UCCELLA, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle
relazioni familiari…, cit., p. 328.
345 In giurisprudenza, con riferimento alla materia della responsabilità genitoriale, si veda di recente CG, sentenza del 9-11-2010, causa C-296/10,
Purrucker, reperibile al seguente indirizzo web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:62010J0296:IT:HTML, secondo cui sussiste la litispendenza «solo quando due o più procedimenti aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo pendano dinanzi a giudici diversi e quando gli attori in tali differenti procedimenti chiedano una decisione suscettibile di riconoscimento in uno Stato membro diverso da quello di un giudice adito in ragione della sua competenza di merito» (punto 72). In Italia,trib. Latina, ordinanza del 19-04- 1994, in Riv.dir.int.priv.proc., 1994, p. 857, in cui si escluse la litispendenza tra un procedimento cautelare instaurato dinanzi a quel Tribunale e un procedimento, volto ad ottenere una medesima misura, precedentemente iniziato in Grecia.
346 CG, sentenza del 9-12-2003, Erich Gasser GmbH c. MISAT Srl, Causa C- 116/02, reperibile su internet al seguente indirizzo web: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0116:IT:HTML. In dottrina MARONGIU BONAIUTI , Litispendenza e connessione internazionale
– Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile, Napoli,
particolare, il giudice a quo chiedeva se in forza del principio della ragionevole durata del processo, era possibile disapplicare l’obbligo, in capo al giudice prevenuto, di sospendere il giudizio, in considerazione della prevedibile eccessiva durata di quello radicato davanti al giudice preveniente347. Sul punto, la Corte ha affermato che negare piena applicazione all’art.21 della convenzione di Bruxelles, nell'ipotesi in cui il sistema giurisdizionale cui appartiene il giudice preveniente si caratterizzi per tempi processuali eccessivamente lunghi «sarebbe manifestamente incompatibile sia con la lettera sia con la struttura e la finalità di questa Convenzione»348. Sotto il primo profilo detta pronuncia evidenzia che la stessa Convenzione non prevede al suo interno alcuna disposizione in deroga al meccanismo di cui all’art. 21. Ad avviso della Corte, poi, consentire al giudice di compiere una valutazione in tal senso significa mettere in discussione il principio di reciproca fiducia sussistente tra i sistemi giuridici e le istituzioni giudiziarie degli Stati membri, la cui realizzazione è fondamentale per garantire la certezza del diritto. In effetti, come osservato dalla Commissione, ammettere che l'obbligo di rispettare le regole sulla litispendenza operi unicamente se questi ritengono che il giudice preventivamente adito si pronunci entro un termine ragionevole, implica che l’organo giurisdizionale adito possa disattendere e derogare tali norme, utilizzando come pretesto i ritardi processuali esistenti in altri Stati membri349. Introdurre un elemento discrezionale – la valutazione del giudice prevenuto - svuoterebbe dall’interno il fondamento della reciproca fiducia. 347 Terza questione della sentenza Gasser, cit., punti 55 e ss.
348 Sentenza Gasser, cit., punto 70.
349 Valutazione peraltro, secondo MARONGIU BONAIUTI, Litispendenza e
connessione internazionale – Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile, Napoli, 2008, p. 436 che si sarebbe compiuta in astratto e
non in concreto, dunque sulla base della durata media dei procedimenti pendenti nello Stato membro del giudice preveniente.
Tra le osservazioni presentate alla Corte, peraltro, la Commissione ha sostenuto che il problema della ragionevole durata del processo non potrebbe essere risolta nell'ambito della Convenzione di Bruxelles, essendo di competenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo pronunciarsi su dette violazioni ed i giudici interni non possono sostituirsi alla Corte europea, tramite l’applicazione dell’art. 21 della Convenzione. In altri termini, la litispendenza è una questione distinta da quella della ragionevole durata del processo, né, del resto la prima è preordinata alla risoluzione della seconda. A prescindere dall’esigenza di certezza del diritto individuata dalla Corte, peraltro, la litispendenza non è incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, avuto riguardo alla ratio sottesa al meccanismo della litispendenza. In astratto, evitando il proliferarsi di procedimenti paralleli in più Stati ed i connessi dispendi di attività processuali inutili, la litispendenza si pone infatti in maniera neutra rispetto al sopraindicato principio. Inoltre, l’eventuale eccessiva durata del processo celebrato davanti al primo giudice è una diretta ed esclusiva conseguenza del sistema interno dello Stato membro a cui l’organo giudicante appartiene. Si rilevi, infatti, che in assenza di un sistema processuale europeo uniforme, l’eventuale violazione dell’art. 6 della CEDU è ascrivibile solo alla legge processuale interna che trova applicazione nella singola controversia, e dunque allo Stato membro che l’ha predisposta. L’Unione, peraltro, ha affermato, in seno alla Carta di Nizza, il diritto di ciascun cittadino ad una buona amministrazione della giustizia, in base al quale lo stesso ha diritto «a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione»350, il cui rispetto è spesso ribadito all’interno del preambolo che precede i regolamenti adottati dall’Unione.
350 Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7-12-2000, reperibile al seguente indirizzo web: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf