CAPITOLO 2 CAPITALE SOCIALE E PARTENARIATO: UN NUOVO
2.2. L‟esperienza dei Patti Territoriali
Nell‟ordinamento italiano la nozione di “Patto Territoriale” compare per la prima volta nel decreto legge del 24 aprile 1995, n. 125 (poi d.l. 244/95, convertito in legge 341/95) che inserisce i Patti Territoriali tra gli istituti di programmazione negoziata diretti alla realizzazione di nuovi interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del paese.
Successivamente, nel 1996, con la Delibera CIPE del 21 marzo e con la legge finanziaria n. 662, il Parlamento ridefinisce gli strumenti di programmazione negoziata, facendo una distinzione tra programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma e contratto d‟area42.
Gli obiettivi del patto sono, principalmente, due:
rafforzare le relazioni orizzontali fra le istituzioni locali, in particolare, diffondere forme partecipative di democrazia e logiche di tipo cooperativo;
produrre e realizzare programmi di sviluppo integrati, pensati sui bisogni specifici e sulle priorità dei territori interessati.
La costituzione del Patto deve essere preceduta da una lunga fase di concertazione fra i soggetti locali, che insieme devono definire l‟area territoriale del patto, fare un‟analisi dei suoi problemi economici, delineare una strategia d‟intervento e raccogliere tutti i progetti imprenditoriali ed infrastrutturali in grado di concretizzarla.
Nello specifico un Patto può essere promosso da:
42 Il Patto territoriale è concepito per promuovere lo sviluppo locale nell‟intero territorio nazionale
40 enti locali;
altri soggetti operanti a livello locale;
rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati;
soggetti privati.
Inoltre il Patto può essere sottoscritto da:
Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli intervanti;
banche e finanziarie regionali; consorzi di garanzia collettiva fidi;
consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del Patto.
Ognuno dei soggetti interessati deve assumere degli impegni sulla base delle rispettive competenze per consentire ed agevolare la realizzazione del patto. Tutto questo porta alla stesura di un documento che è firmato dai soggetti coinvolti ed inviato alle banche convenzionate con il Ministero del Tesoro che effettuano l‟istruttoria dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali contenuti nel patto.
La normativa, inoltre, prevede per il coordinamento e l‟attuazione del progetto un soggetto responsabile, tra gli enti pubblici, oppure la costituzione di una società mista, che oltre al compito di rappresentanza unitaria degli interessi dei soggetti sottoscrittori, ha la responsabilità di seguire l‟insieme delle attività operative connesse al patto43.
43 P. Magnatti, F. Ramella, C. Trigilia, G. Viesti (2005), “Patti Territoriali – Lezioni per lo
41 L‟obiettivo della legge non è di imporre regole di natura sostanziale, ma di promuovere specifiche procedure decisionali, per tale motivo, infatti, la legge conferisce uguale importanza alla finalità di raccogliere progetti imprenditoriali economicamente validi nell‟ambito di un programma integrato di sviluppo su scala locale ed alle modalità con cui tale finalità viene perseguita.
Quando parlano di patto Cersosimo e Wolleb si riferiscono, in particolare, alla volontà dello strumento di voler creare un contesto sperimentale caratterizzato da determinate procedure, quali la concertazione. che inducono, tramite l‟incentivo, i soggetti economici a precise modalità di comportamento che si speri portino a benefici sociali.
La nuova organizzazione imposta dal patto dovrebbe stimolare i soggetti a cambiare il loro modo di comportarsi superando le logiche campanilistiche ed andando verso una maggiore propensione all‟azione collettiva ed alla produzione di beni pubblici locali. Poiché l‟idea di base è che tali modalità d‟azione, in qualche modo imposte all‟interno del contesto del patto, diventino abitudini di comportamento ed inducano soggetti a capire che tali logiche di comportamento possano essere utilizzate anche dal di fuori del patto44.
Tale strumento ha l‟obiettivo, dunque, di contribuire allo sviluppo locale attraverso la creazione di nuove capacità relazionali, di far crescere il capitale sociale come strumento per avviare e sostenere lo sviluppo locale con una modificazione delle identità e degli interessi originari degli attori.
Gli studi condotti sui Patti Territoriali in Italia hanno riscontrato alcuni problemi legati alla gestione del programma. Secondo Accetturo e De Blasio, il
44 D. Cersosimo, G. Wolleb “Politiche pubbliche e contesti istituzionali. Una ricerca sui patti
42 problema principale ha riguardato la lentezza delle erogazioni del finanziamento pubblico. In numerosi Patti, si è assistito ad una lunga serie di rimodulazioni dovute a rinunce da parte dei soggetti privati che hanno notevolmente rallentato l‟effettiva entrata in funzione dello strumento. La presenza di altri programmi “concorrenti” ha contribuito ad alimentare il fenomeno delle rinunce. Ad esempio i bandi relativi all‟ex legge 488/199245 è stato uno dei principali motivi di abbandono dei finanziamenti del patto territoriale, poiché c‟era la percezione da parte dei degli imprenditori che i finanziamenti della legge 488/1992 fossero di più rapido accesso46. Altri autori invece sostengono che la lentezza delle erogazioni fosse un problema marginale, infatti, secondo Cerssosimo e Wolleb l‟obiettivo del patto non era ricevere un contributo pubblico ma l‟impegno da parte degli amministratori e di tutte le parti sociali a garantire una maggiore cooperazione in campo economico. Il contributo pubblico dovrebbe rappresentare una specie di incentivo a collaborare. Dai risultati di una ricerca condotta dalla Banca d‟Italia, sono esistenti 220 Patti Territoriali, di cui 12 di “prima generazione”, 39 di “seconda generazione” e 169 approvati nel 2001 (91 agricoli) e attivati nel periodo 2001-2006. Nell‟ambito della programmazione negoziata, i Patti Territoriali rappresentano il principale strumento di supporto diretto alle aree depresse presente nell‟ordinamento italiano.
45
La Lgge 488/1992.
46 A. Accetturo, G. de Blasio (2011) “Policies for local development: an evaluation of Italy‟s “
43
2.3 I partenariati locali come forma di governance negli strumenti di