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Esposizioni creditizie deteriorate

Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Sezione 1 - Rischio di credito

3. Esposizioni creditizie deteriorate

3.1 Strategie e politiche di gestione

La classificazione di stato delle esposizioni non performing recepisce i disposti normativi che hanno introdotto la seguente ripartizione:

“Esposizioni Scadute e/o Sconfinanti Deteriorate”, denominate anche “Past Due”;

“Inadempienze Probabili”;

“Sofferenze”.

Oltre alle suddette tre classi è contemplata anche la fattispecie dei crediti problematici relativi al “Rischio Paese” per esposizioni non garantite verso la clientela, istituzionale ed ordinaria, appartenente a Paesi definiti “a rischio” come disposto dall’Organo di Vigilanza.

Il 1° luglio 2019 UBI Banca ha recepito le direttive europee in materia di classificazione a default delle controparti prenditrici (EBA/GL/2016/07 - “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013”). La nuova disciplina stabilisce criteri e modalità particolarmente rigorosi per l’esame delle esposizioni creditizie al fine di un’eventuale loro classificazione negli stati amministrativi non performing. Il cambiamento normativo voluto dall’Authority europea rappresenta anche un passaggio rilevante nella direzione dell’armonizzazione delle prassi e regimi disciplinari dei Paesi dell’UE.

Le linee guida EBA in tema di Definizione di Default (“DoD”) hanno segnato una significativa evoluzione sotto i seguenti profili:

1. allineamento della classificazione a default di una controparte prenditrice che abbia rapporti di finanziamento con diverse società facenti parte del medesimo gruppo bancario;

2. non compensabilità delle linee di credito;

3. soglie parametriche per la classificazione a Past Due;

4. modalità di calcolo dei giorni di sconfino ai fini della classificazione a Past Due e introduzione di un “monitoring period” preliminare alla riammissione in bonis;

5. propagazione dello stato Past Due;

6. obbligo del calcolo della Ridotta Obbligazione Finanziaria (di seguito anche “ROF”) per verificare l’opportunità della classificazione a default di una controparte prenditrice in bonis che trovandosi in difficoltà finanziaria ottenga una misura di Forbearance (si veda al riguardo al paragrafo 4. Attività Finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni).

Recependo i disposti delle suddette linee Guida EBA, la policy creditizia di UBI Banca dal 1° luglio 2019 prevede che:

1. ai fini della classificazione a Past Due, gli importi di sconfino/scaduto riferiti ai finanziamenti per cassa siano rilevati a livello di Gruppo bancario, considerando pertanto la sommatoria delle esposizioni debitorie verso tutte le società del Gruppo UBI Banca;

2. non sia consentita la possibilità di compensare eventuali sconfini/scaduti rilevati su alcune linee di credito con i margini di affidamento ancora disponibili per altri rapporti di finanziamento in capo alla medesima controparte;

3. sia abbassata all’1% la soglia di rilevanza relativa in precedenza pari del 5%, rispetto alla quale confrontare l’incidenza degli sconfini/

scaduti sull’esposizione per cassa complessiva verso il Gruppo UBI di una controparte. È stata inoltre introdotta un’ulteriore soglia di rilevanza, definita assoluta, pari a:

-100 euro per le esposizioni relative al portafoglio clienti “Privati” ed “Imprese Retail”;

-500 euro per tutte le altre esposizioni;

573 Nota Integrativa Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 4. per la classificazione automatica a Past Due sono necessari 90 giorni continuativi durante i quali gli sconfini/scaduti abbiano superato

entrambe le soglie di rilevanza. Un elemento di rilevante novità che eleva il rigore della policy creditizia è rappresentato dall’obbligo di un “monitoring period”: una controparte che regolarizzi la propria posizione riportando gli sconfini/scaduti al di sotto di una almeno delle soglie di rilevanza non può essere contestualmente riclassificata in bonis. Per il ripristino dello stato performing è, infatti, necessario che sia verificata una condotta regolare di almeno 90 giorni consecutivi (monitoring period). La condizione di regolarità comporta che gli sconfini / scaduti rilevati a livello di Gruppo UBI non superino entrambe le soglie di rilevanza durante i 90 giorni di monitoring.

5. In presenza di rapporti di cointestazione classificati a Past Due, si può verificare una propagazione di tale stato amministrativo ai singoli cointestatari. La trasmissione del suddetto stato amministrativo avviene automaticamente qualora l’esposizione per cassa del rapporto cointestato superi il 20% dell’utilizzato per cassa complessivo riconducibile al cointestatario (somma delle esposizioni per cassa dei rapporti cointestati e di quelli intestati direttamente al cointestatario). Sono previsti anche meccanismi di propagazione dello stato amministrativo Past Due dai cointestatari alla contestazione in bonis, qualora almeno uno dei cointestatari assuma tale stato e nessuno dei restanti cointestatari risulti in bonis.

Le Esposizioni Scadute e/o Sconfinanti Deteriorate (Past Due) sono oggetto di costanti controlli per determinarne, entro un limite massimo gestionale di 180 giorni l’eventuale passaggio a stati peggiorativi di deterioramento. Il suddetto passaggio può temporaneamente essere sospeso solo nell’eventualità in cui la controparte abbia regolarizzato la propria posizione e stia attraversando il cosiddetto monitoring period (“Probation Period” secondo la nomenclatura EBA/GL/2016/07 - “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art.

178 del Regolamento (UE) n. 575/2013”); se quest’ultimo venisse interrotto per una ripresa di sconfinamento oltre le soglie di rilevanza si verificherebbe in automatico una classificazione ad Inadempienza Probabile. Il rientro allo stato performing è sempre subordinato ad una valutazione di merito e può avvenire solo al termine del cosiddetto monitoring period, una volta ristabilita la regolarità della posizione.

La gestione dei crediti problematici è presidiata in funzione del relativo livello di rischiosità e di norma è in carico alle strutture organizzative preposte alla gestione del credito anomalo di UBI Banca.

Con specifico riferimento ad UBI Banca le esposizioni nello stato di Scadute e/o Sconfinanti Deteriorate, nonché le posizioni ad Inadempienza Probabile di importo contenuto (inferiore a 1.000 euro) sono gestite dalla rete commerciale. La gestione delle Inadempienze Probabili di importo superiore (a partire da 1.000 euro) è centralizzata presso l’Area Credito Anomalo della Banca.

L’Area Credito Anomalo di UBI Banca gestisce anche le controparti in corso di ristrutturazione classificate ai fini gestionali come Inadempienze Probabili Ristrutturate: esposizioni a fronte delle quali il debitore, a causa del deterioramento delle proprie condizioni economico-finanziarie, ottiene modifiche degli originari termini contrattuali attraverso misure di ristrutturazione (di norma Concordati, Accordi di ristrutturazione dei debiti e Piani di Risanamento).

Le posizioni a Sofferenza sono invece in carico all’Area UBI Recupero Crediti.

Con specifico riguardo alle esposizioni classificate a Sofferenza o ad Inadempienza Probabile si precisa che da febbraio 2017 è stato introdotto un nuovo approccio che contempla una specializzazione per cluster, con individuazione di Gestori dedicati, che operano in ottica di regolarizzazione e di presidio della qualità del credito dei portafogli loro assegnati.

Il ripristino da parte della clientela non performing della capacità di ottemperare regolarmente alle obbligazioni finanziarie assunte costituisce la condizione determinante per il rientro in stato performing. Tale evento è sostanzialmente concentrato in:

crediti classificati a Esposizioni Scadute e/o Sconfinanti Deteriorate per la cui rimessa in bonis deve essere superato con successo il periodo di monitoraggio di 90 giorni (“monitoring period”) propedeutico a verificare il recupero di una completa e stabile capacità di rimborso;

crediti classificati a Inadempienza Probabile per la cui rimessa in bonis deve essere accertata la riattivazione di una strutturale situazione di regolarità creditizia e di equilibrio economico/finanziario.

Con riferimento alle rettifiche di valore apposte alle posizioni Non performing, sono di seguito esposte le regole di valutazione applicate, distinte a seconda dello stato amministrativo della controparte. Più precisamente:

con riferimento alle “Esposizioni scadute / sconfinanti deteriorate”, la previsione di perdita sul credito classificato è determinata applicando, in ossequio al principio contabile IFRS9, una rettifica minima standard differenziata per segmento e per forma tecnica, che viene definita sulla base della percentuale di “svalutazione collettiva” applicata alle posizioni a Stage 2 che risultano assegnatarie della classe di Rating peggiore fra quelle previste dal modello di Internal Rating utilizzato da UBI-Banca per le controparti Performing. Tali valori minimi vengono aggiornati almeno semestralmente a cura delle preposte strutture a riporto del CRO - Chief Risk Officer UBI e sono distinti per tipo di prodotto creditizio (Non-Rateale / Rateale), per tipo di credito (garantito in via reale / non garantito in via reale) e per segmento Credit Risk (da intendersi come criterio di segmentazione della clientela adottato da UBI Banca, propedeutico all’individuazione del modello per il calcolo del rating della controparte); l’applicazione dei predetti minimi prescinde dall’ammontare dell’esposizione;

con riferimento ai sottostati di Inadempienza Probabile, la previsione di perdita ha luogo su base analitica, con modalità differenziate a seconda dell’importo dell’esposizione. Nello specifico si distinguono tre fasce di esposizione:

1. “Esposizioni di importo fino a 25 mila euro” (da intendersi come credito lordo): vi rientrano le esposizioni a cui si applicano rettifiche di tipo forfettario; nello specifico, vi rientrano le esposizioni chirografarie e le esposizioni garantite in via reale di importo fino a 25 mila euro, la cui valutazione analitica viene effettuata in una misura percentuale standard correlata all’esposizione complessiva della controparte (la percentuale applicata deriva da valutazioni elaborate dalle preposte strutture del CLO Chief Lending Officer e del CRO Chief Risk Officer e corrisponde, in ottica cautelativa, al livello di rettifica più elevato definito per le “Inadempienze Probabili” non garantite di fascia intermedia di cui al punto successivo);

2. “Esposizioni intermedie comprese fra 25 mila euro e 1 milione di euro (da intendersi come credito lordo): vi rientrano le esposizioni a cui si applicano rettifiche analitiche secondo soglie specifiche che in sintesi tengono conto della tipologia di credito (garantito / non garantito) e del livello di gravità della posizione valutata in base ad una serie di fattori andamentali oggettivi della controparte, nonché dell’anzianità della classificazione e della tipologia di controparte (privati - imprese);

3. “Esposizioni maggiori di 1 milione di euro” (da intendersi come credito lordo): vi rientrano le esposizioni a cui si applicano rettifiche analitiche secondo regole specifiche che in sintesi prevedono l’utilizzo da parte dei Gestori di uno strumento denominato “Tool”

grazie al quale possono tenere conto, in modo strutturato e guidato, delle previsioni sulle future condizioni economiche del debitore ai fini di una più puntuale determinazione della previsione di perdita. In particolare, la previsione di perdita è stimata, coerentemente con quanto previsto dalle vigenti linee guida della BCE in materia di crediti deteriorati, secondo un approccio c.d. “Going concern”

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(in cui si presuppone la continuità aziendale della controparte e la generazione continuativa di flussi di cassa operativi da utilizzare per il rimborso dei debiti finanziari), ovvero secondo un approccio c.d. “Gone concern” (in cui si presuppone la cessazione dell’attività aziendale ed in cui gli unici flussi di cassa derivano dall’escussione delle garanzie reali e personali che assistono l’esposizione creditizia).

Con riferimento alle Sofferenze, la previsione di perdita ha luogo su base analitica, con modalità analoghe a quelle sopra descritte per le

“Inadempienze Probabili” e differenziate a seconda dell’importo dell’esposizione; nello specifico si distinguono tre fasce di esposizione:

1. “Esposizioni di importo fino a 25 mila euro” (da intendersi come credito lordo): vi rientrano le esposizioni chirografarie a cui si applicano rettifiche di tipo forfettario, rappresentate da percentuali minime predefinite di svalutazione che sono correlate allo stato della pratica e all’avanzamento delle attività di recupero (svolto internamente dalle strutture di Recupero Crediti oppure da Società di Recupero Esterno convenzionate); si precisa che alle esposizioni ipotecarie di importo fino a 25 mila euro si applicano le regole definite per le

“Esposizioni intermedie” di cui al punto successivo;

2. “Esposizioni intermedie comprese fra 25 mila e 1 milione di euro (da intendersi come credito lordo): vi rientrano le esposizioni a cui si applicano valutazioni analitiche secondo regole specifiche che in sintesi tengono conto della tipologia di credito (garantito – non garantito) e della presenza di procedure concorsuali (ad esempio casi di Esecuzione Immobiliare, Fallimento, Amministrazione Straordinaria, Concordati Preventivi con finalità liquidatoria, ecc.);

3. “Esposizioni maggiori di 1 milione di euro” (da intendersi come credito lordo): vi rientrano le esposizioni a cui si applicano rettifiche analitiche secondo regole specifiche che in sintesi, oltre a considerare la tipologia di credito (garantito - non garantito) e la presenza di procedure concorsuali come per le esposizioni di fascia intermedia, prevedono altresì l’utilizzo da parte dei Gestori di uno strumento denominato “Tool” grazie al quale tengono conto, in modo strutturato e guidato, delle previsioni di recupero di norma derivanti dai flussi di cassa legati all’escussione delle garanzie. In particolare, la previsione di perdita è stimata secondo un approccio tipicamente

“Gone concern” (in cui si presuppone la cessazione dell’attività aziendale ed in cui gli unici flussi di cassa derivano dall’escussione delle garanzie reali e personali che assistono l’esposizione creditizia).

In relazione agli sviluppi legati alla situazione del Coronavirus, in data 13 marzo 2020 l’Autorità di Vigilanza ha comunicato di non attendersi, da parte di UBI Banca, l’invio entro fine marzo 2020 dell’aggiornamento annuale del Piano Strategico NPL per il triennio 2020-2022, così come previsto dalle Linee Guida in materia di crediti deteriorati (Non Performing Loans – NPL) pubblicate dalla Banca Centrale Europea nel marzo 2017. L’Autorità di Vigilanza ha prorogato di 6 mesi la data di adempimento delle scadenze legate ai requisiti qualitativi definiti nel processo SREP fra cui anche la data di consegna del Piano Strategico NPL, poi definitivamente spostata al 31 marzo 2021 (orizzonte triennale 2021-2023).

3.2 Write-off

L’operazione di write-off (stralcio contabile) si riferisce alla cancellazione parziale o totale di un’attività finanziaria dal Bilancio e non implica la rinuncia legale al credito da parte della Banca, che può continuare a far valere le proprie ragioni di credito sul debitore e sui garanti.

Il write-off costituisce un evento di derecognition (eliminazione contabile ai sensi dei principi contabili di riferimento) da effettuarsi qualora non si abbiano più ragionevoli aspettative sulle possibilità di recupero del credito.

I crediti per i quali i competenti organi, con apposita delibera, abbiano preso atto della relativa irrecuperabilità totale o parziale, sono cancellati dal Bilancio con tempestività, nell’esercizio in cui il credito o parte di esso è considerato non recuperabile. Una volta effettuato il write-off, il credito cancellato non può essere oggetto di successiva reiscrizione di valore da valutazione (write-back o reverse adjustment), al contrario di quanto accade per gli accantonamenti per i quali è prevista la possibilità di registrare successive riprese nonché rettifiche di valore laddove vi siano cambiamenti nelle stime di perdita. Inoltre, nel caso in cui si verifichino dei recuperi da incasso sulle esposizioni che sono state oggetto di write-off, tali incassi sono direttamente rilevati a conto economico quale componente reddituale.

Come sopra precisato il write-off viene effettuato allorché non vi sia alcuna aspettativa ragionevole di recupero in conseguenza di fatti o informazioni che facciano presumere l’impossibilità per il cliente di far fronte integralmente o parzialmente alle obbligazioni assunte e si materializzi la ragionevole certezza della perdita.

Non rientrano nel perimetro di applicazione dei write-off i rapporti in corso di cessione, dal momento in cui i rapporti entrano a far parte del perimetro della cessione.

Le esposizioni oggetto di write-off sono monitorate attraverso specifica reportistica, con la quale viene resa un’informativa semestrale in sede di Comitato Crediti UBI; inoltre al fine di assicurare che l’applicazione dei write-off sia in linea con il piano strategico della Banca, l’andamento dei write-off è verificato in sede di monitoraggio periodico della “NPL Strategy”.

3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate

Le “Attività finanziarie impaired acquisite o originate” - c.d. POCI - sono quelle esposizioni che risultano deteriorate alla data di rilevazioni iniziale.

UBI Banca qualifica un’esposizione come “POCI” o a seguito dell’acquisto da terzi di strumenti finanziari deteriorati oppure in caso di erogazione di nuova finanza a controparti deteriorate del Gruppo, laddove la stessa risulti essere significativamente rilevante rispetto all’esposizioni originaria nonché caratterizzata da condizioni economiche che ne riflettono l’elevata rischiosità.

Al 31 dicembre 2020, risultano qualificati come “POCI” i crediti deteriorati acquisiti nell’ambito dell’operazione di acquisizione delle c.d.

“Nuove Banche”, contabilizzata nell’esercizio 2017 in ossequio alle previsioni del principio contabile internazionale IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” ovvero in applicazione del metodo dell’acquisto (c.d. “Purchase Price Allocation” - PPA).

In particolare, tali crediti sono stati iscritti alla data di acquisizione al fair value ed esprimono un tasso di rendimento interno che sconta la valutazione iniziale delle perdite attese lungo l’intera vita del credito. Sia il fair value di iscrizione iniziale che il conseguente tasso di riferimento effettivo sono stati determinati con riferimento all’intero portafoglio. Di conseguenza, ad invarianza complessiva delle stime recupero, tali esposizioni contribuiscono al conto economico nei limiti dell’effetto time value implicito nel tasso determinato in sede di prima iscrizione.

Il portafoglio in parola è oggetto di monitoraggio, al fine di verificare l’attualità delle ipotesi assunte ai fini dell’elaborazione del piano di recupero. Nel dettaglio, possibili scostamenti apprezzabili della rischiosità del portafoglio (es. danger rate) e degli incassi consuntivati (es. recovery rate), rispetto alle stime, sono eventi periodicamente verificati allo scopo di promuovere un eventuale aggiornamento delle previsioni del piano sviluppato ai fini del processo di PPA.

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4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto