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Fondi per rischi e oneri - altri fondi

Probability Test sulle fiscalità differite

Sezione 10 - Fondi per rischi e oneri - Voce 100

10.6 Fondi per rischi e oneri - altri fondi

Voci/Valori Totale

31.12.2020 Totale

31.12.2019 Altri fondi per rischi e oneri

1. Fondi per rischi su revocatorie 1.988 4.172

2. Fondo per bond in default 1.295 1.945

3. Altri fondi per rischi e oneri 134.196 60.401

Totale 137.479 66.518

532 Relazioni e Bilanci 2020 Passività potenziali

Passività potenziali

Per cause del personale 45

Per contenzioso fiscale 1.394

Per revocatorie 14.031

Per altre controversie legali 806.358

Per bond in default 3.601

- di cui Good Banks 405.779

Totale 825.429

Le passività disciplinate dallo IAS 37, caratterizzate dall’assenza di certezza in merito alla scadenza o all’importo della spesa futura richiesta per l’adempimento di debiti presunti, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

passività probabili;

passività potenziali (possibili o remote).

La corretta identificazione della natura delle passività è di assoluta importanza perché determina l’obbligo o meno di iscrizione a bilancio del rischio derivante dall’obbligazione.

L’appostazione a fondo rischi di un accantonamento è rappresentativo di una passività probabile con scadenza o ammontare incerti55 il cui importo rilevato in bilancio rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze.

L’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale degli oneri che si suppone saranno necessari per estinguere l’obbligazione, laddove l’effetto dell’attualizzazione è significativo.

I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno.

Periodicamente viene rivista la misura dell’accantonamento in modo da verificarne la congruità.

Si indicano di seguito i parametri legali generali ed astratti che regolano il processo di attualizzazione degli accantonamenti, che viene condotto con riferimento a ciascuna singola controversia passiva ed alla durata residua della stessa:

tipologia/natura della controversia, da determinarsi alla luce del petitum, cioè delle richieste formulate dalla controparte. A tal fine potranno essere individuate delle “macro-famiglie” quali, ad esempio, controversie societarie, controversie giuslavoristiche, controversie in materia di intermediazione finanziaria, controversie genericamente definibili come di risarcimento danni (derivanti da inadempimento contrattuale, da fatto illecito, da violazione di norme imperative) etc.;

grado di “innovatività” della controversia, da determinarsi tenendo conto del fatto che l’oggetto della stessa verta su materie già conosciute e opportunatamente “ponderate” dalla Banca ovvero su materie assolutamente nuove e quindi bisognose di approfondimento (ad esempio perché scaturite da un mutamento della normativa o degli orientamenti giurisprudenziali);

grado di strategicità della controversia per la Banca: la Banca, per ragioni di opportunità commerciale, potrebbe ad esempio decidere di definire la vertenza in modo rapido anche in presenza di argomenti difensivi che consentirebbero di resistere a lungo in giudizio;

durata media della vertenza, da ponderare tenendo conto anche del dato geografico, cioè della localizzazione del foro presso il quale la causa è radicata e dello stadio evolutivo del processo. A tal riguardo si dovrà naturalmente operare una scelta della fonte statistica dalla quale ricavare i dati e ci si potrà avvalere dell’ausilio dei legali che assistono la Banca nella vertenza e che hanno una conoscenza diretta del foro di volta in volta interessato;

“natura” della controparte (ad esempio, persona fisica o giuridica, operatore qualificato o meno, consumatore o meno, etc.).

Si definisce passività potenziale:

un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda;

un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma che non è rilevata perché:

- non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse finanziarie;

- l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile bensì, qualora ritenute “possibili” sono unicamente oggetto di informativa.

Diversamente, le passività potenziali ritenute “remote” non richiedono, in ossequio alle previsioni dello IAS 37, alcuna informativa a riguardo.

Analogamente agli importi relativi ad accantonamenti (per passività probabili), anche l’importo delle passività potenziali è soggetto a periodica verifica perché è possibile che le stesse, con la successione degli eventi, diventino remote oppure probabili con la necessità, in quest’ultimo caso, di provvedere eventualmente ad un accantonamento.

55 Per i criteri di rilevazione degli accantonamenti si rinvia alla Parte A.2 della Nota integrativa “Parte relativa alle principali voci di bilancio”, “Fondi per rischi e oneri”.

533 Nota Integrativa Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Informativa sul contenzioso

Il contenzioso legale

La Banca è coinvolta in una pluralità di procedimenti legali originati dall’ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare congrui accantonamenti a Bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità”, così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l’esito finale, si ritiene che l’eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica della Banca.

I contenziosi rilevanti (petitum maggiore o uguale a 5 milioni di euro) per i quali è stato stimato un rischio possibile (o una passività potenziale) sono:

contenzioso nei confronti di Ubi Banca (ex Banca Popolare di Ancona) per contestazioni varie relative ad operazioni di credito, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nell’ambito delle quali allo stato risultano ancora pendenti due controversie, per le quali il legale incaricato ravvisa un rischio possibile e, precisamente, una pendente in Cassazione con i primi due gradi favorevoli alla Banca e una ancora in primo grado, attualmente trattenuta in decisione. La contestazione per la quale in precedenza era stato indicato un rischio probabile è stata definita in appello con esito favorevole per la Banca.

richiesta di ripetizione somme per asserito superamento, da parte di UBI Banca (ex Banca Adriatica56), del tasso soglia in materia di usura e risarcimento danni nei confronti di un pool di banche (tra cui Banca Adriatica), per asserita violazione degli accordi contenuti di un anno dal deposito della decisione (23 dicembre 2020). La Corte di appello di Milano si era espressa unicamente sui primi due motivi di appello incidentale ritenendoli dirimenti. Non sono stati dunque esaminati né i motivi di appello principale della controparte (soccombente in primo grado), né i residui motivi di appello incidentale della Banca;

atto di citazione, notificato ad UBI Banca da parte di un fondo, azionista della Banca57, contenente richieste di risarcimento in relazione all’ammontare del rimborso delle azioni oggetto di recesso a seguito della trasformazione di UBI Banca in società per azioni, avvenuta nel contesto della c.d. “riforma delle banche popolari”58 . La Banca ritiene che la posizione assunta in tema di rimborso delle azioni degli inerenti alla predetta normativa, in particolare sui seguenti motivi (i) presupposti di necessità ed urgenza legittimanti l’emanazione di un decreto legge; (ii) possibilità che il rimborso dei soci recedenti possa essere limitato/escluso e non invece solo differito nel tempo,

56 Per tale contenzioso è in essere l’accordo sottoscritto tra UBI Banca e il Fondo Nazionale di Risoluzione del 18 gennaio 2017, trattandosi di situazioni relative all’operatività delle Nuove Banche antecedente all’acquisizione. Si ricorda che il contratto di acquisizione delle Nuove Banche ha previsto determinate dichiarazioni,

534 Relazioni e Bilanci 2020 l’emissione di titoli di credito che avevano l’apparenza di obbligazioni emesse dalla Compagnia di Navigazione, ma che invece non avevano alcun legame giuridico con tale Società;

causa promossa da soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche in relazione alle quali UBI Banca (subentrata a Centrobanca Spa), in qualità di Banca Concessionaria, è stata citata in solido avanti il Tribunale Civile di Roma (dopo analogo giudizio promosso avanti il TAR Lazio – Sezione di Roma conclusosi per difetto di giurisdizione) con gli Enti Agevolanti interessati, di cui è mandataria, per una posizione agevolativa a valere sulla Legge 46/1982 istruita da una Banca terza aderente a proprio RTI. È fissata al 16 marzo 2021 l’udienza di precisazione delle conclusioni;

richiesta di risarcimento danni, promossa da una procedura fallimentare, riferita al ruolo che UBI Banca avrebbe rivestito nell’ambito del finanziamento di un’OPA consentendo, tramite la concessione del finanziamento, l’illegittima protrazione dell’attività di impresa pur conoscendo lo stato di insolvenza della società. L’operazione contestata con la citazione è la medesima che aveva già formato oggetto di due precedenti cause risarcitorie59, avviate dal 2011, dalle procedure fallimentari di altre due Società appartenenti al medesimo gruppo dell’attuale attrice e che erano state poi abbandonate nel 2016 dall’assuntore dei concordati fallimentari delle attrici. A scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza istruttoria del 6 ottobre 2020, il Tribunale ha disposto una CTU sostanzialmente finalizzata ad

citazione, riveniente dall’ex Banco di Brescia, notificata da una Società con fallimento apertosi nel 1999 e tuttora in corso, che, in persona dell’Amministratore, ha chiesto la restituzione d’importi prelevati/utilizzati nel periodo settembre 1997 – giugno 1998 dall’Amministratore Unico, decaduto a settembre 1997 senza che la Banca fosse stata informata. Nel dicembre 2012 il Giudice, in accoglimento delle eccezioni presentate dalla Banca, ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa. La controparte ha riassunto la causa nei termini. Nel mese di novembre 2017 è stata emessa dal Tribunale di Trani la sentenza di rigetto delle domande attoree e

atto di citazione promosso da parte di un garante nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica60) con cui lo stesso chiedeva, in via preliminare con decreto ex art. 700 c.p.c., la cancellazione immediata della segnalazione a CRIF nonché della messa in sofferenza della

535 Nota Integrativa Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale UBI Banca si è costituita nel giudizio di appello. Udienza di comparizione delle parti fissata per il 25 gennaio 2021. La causa è stata a SAL. Il giudizio è stato abbandonato con spese compensate tra le parti, a seguito del perfezionamento dell’intervenuto accordo transattivo; siamo in attesa della conseguente formale estinzione del giudizio prevista all’udienza del 15 marzo 2021;

citazione da parte del fallimento di una società, nei confronti di UBI Banca (riveniente da ex Medioleasing Spa, società incorporata da Nuova Banca Marche61), per ottenere la nullità/invalidità/inefficacia del contratto con il quale la Società ha venduto nel 2009 a Medioleasing Spa un immobile, nell’ambito di un’operazione di lease-back (con immobile da costruire) e conseguente retrocessione al a un piano di risanamento ex art. 67 L.F. e l’aggravio del dissesto societario con conseguente incremento del passivo fallimentare.

In data 18 febbraio 2021 si è tenuta la prima udienza di comparazione e il Giudice si è riservato per il prosieguo.;

contenzioso (precedentemente classificato come rischio possibile) avente ad oggetto un’azione di responsabilità contrattuale e non derivante dalla mancata erogazione da parte di UBI Banca a una Società ora fallita di alcune tranches di mutuo fondiario a Stato Avanzamento Lavori (SAL); restrittiva della concorrenza, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte (si rinvia alle precedenti informative per maggiori dettagli sul procedimento). Il provvedimento conclusivo del procedimento prescriveva che le citate parti coinvolte dovessero in ogni caso cessare il comportamento in atto e astenersi in futuro dal porre in essere condotte analoghe, presentando apposita relazione per dar conto delle misure adottate entro il 1° gennaio 2018.

61 Cfr. nota 56.

62 Cfr. nota 56.

63 Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell’area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale RID.

536 Relazioni e Bilanci 2020

L’ottemperanza al provvedimento è stata assicurata tramite una revisione dell’accordo interbancario in questione, modificando il modello contrattuale e di remunerazione ivi previsto, per passare ad un diverso sistema - in precedenza già condiviso dall’AGCM - basato sull’applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametrate ai costi.

L’implementazione del nuovo modello ha comportato - sotto il coordinamento dell’ABI, che ha regolato le varie fasi con proprie circolari - l’attuazione di un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l’altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le Banche che tenevano i rapporti per l’erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d.

PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni.

Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018.

Tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all’AGCM in una relazione curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

In data 10 agosto UBI Banca ha ricevuto comunicazione ufficiale dall’AGCM a conferma che le procedure poste in essere dall’ABI e dalle banche coinvolte sono ritenute dall’Autorità in linea con le misure indicate nel provvedimento conclusivo, ferma una riserva di monitoraggio per il futuro sulla corretta implementazione del nuovo modello.

Si ricorda che UBI Banca ha impugnato il provvedimento del 15 maggio 2017 davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza. L’udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio è fissata per il 9 giugno 2021;

la Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti di Banca delle Marche, stante l’inconciliabilità dell’interpretazione fornita dall’Arbitro in ordine al D.lgs. n. 180/2015 e ai successivi provvedimenti di Banca d’Italia del 22 novembre 2015, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della Banca in tali procedimenti, rispetto a quella della stessa Banca, e l’assenza di rimedi alternativi consentiti dalla normativa disciplinante il procedimento dinanzi all’Arbitro.

Detto inadempimento si pone come l’unica soluzione coerente con l’impostazione difensiva assunta dalla Banca, anche in ambito Giudiziale. Le ragioni dell’inadempimento sono state illustrate all’Arbitro e alla CONSOB con apposita comunicazione, in cui è stata, tra l’altro, evidenziata la massima considerazione in cui viene tenuta l’attività svolta dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel contempo sono stati pagati i costi amministrativi dei procedimenti posti dalle decisioni a carico della Banca;

in data 19 giugno 2019 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato nei confronti di UBI Banca un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette, correlate alla vendita di polizze assicurative offerte o commercializzate dalla Banca in abbinamento a contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali e contestuale richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. Il 2 agosto 2019 l’AGCM ha esteso il procedimento all’apertura di conti correnti in abbinamento ai suddetti contratti e richiesto informazioni e documenti al riguardo. Con provvedimento notificato in data 13 marzo 2020 l’AGCM ha irrogato a UBI Banca una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3,75 milioni di euro, per la sola pratica concernente la vendita delle polizze assicurative, vietandone altresì la diffusione o continuazione; l’AGCM attesta invece di non rilevare evidenza di un indebito condizionamento sulla clientela riguardo l’offerta dei conti correnti, di cui alla seconda contestazione. UBI Banca, pur avendo ottemperato alle misure indicate nel provvedimento, non ne condivide le conclusioni e, per questo, ha depositato ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

Contestazioni antiriciclaggio

Contestazioni per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo II “Obblighi” del D.Lgs. 231/2007

Nel corso dell’anno 2020 sono stati notificati all’ex Gruppo UBI Banca n. 3 “Processi Verbali di Contestazione” per omesse segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi della normativa “Antiriciclaggio”.

Di seguito si riportano le nuove posizioni nonché quelle già in gestione, per UBI Banca per le quali sono intervenuti aggiornamenti in corso d’anno:

Nuove posizioni

1. Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 22 maggio 2020 ad UBI Banca, per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa ad un conto corrente intrattenuto all’epoca presso la ex Banca Popolare di Ancona (ora UBI Banca), evidenziando addebiti ed accrediti per complessivi 334,8 migliaia di euro. Si è provveduto ad inoltrare al MEF le relative memorie difensive entro i termini previsti.

2. Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 22 maggio 2020 ad UBI Banca, per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa ad un conto corrente intrattenuto all’epoca presso la ex Banca Popolare di Ancona (ora UBI Banca), evidenziando addebiti ed accrediti per complessivi 605,9 migliaia di euro. Si è provveduto ad inoltrare al MEF le relative memorie difensive entro i termini previsti.

3. Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 26 maggio 2020 ad UBI Banca, per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa ad un conto corrente intrattenuto all’epoca presso la ex Banca Popolare di Ancona (ora UBI Banca), evidenziando addebiti ed accrediti per complessivi 916,8 migliaia di euro. Si è provveduto ad inoltrare al MEF le relative memorie difensive entro i termini previsti.

Posizioni in gestione

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza notificato in data 2 ottobre 2018 ad UBI Banca per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa a bonifici ricevuti dall’estero per complessivi 945 migliaia di euro. Il M.E.F. a conclusione del relativo procedimento ha emesso in data 7 ottobre 2020 decreto sanzionatorio a carico del dipendente interessato con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 94,5 migliaia di euro, da corrispondersi in solido con la Banca. L’obbligato principale e la Banca hanno proposto opposizione contro il suddetto decreto dinanzi al Tribunale di Roma.

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza notificato in data 19 ottobre 2018 ad UBI Banca per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa a versamenti di contante per complessivi 26.195,6 migliaia di euro da parte di una controparte bancaria.

Il M.E.F. a conclusione del relativo procedimento ha emesso in data 7 ottobre 2020 decreto sanzionatorio a carico del dipendente interessato con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 210 migliaia di euro, da corrispondersi in solido con la Banca.

L’obbligato principale e la Banca hanno proposto opposizione contro il suddetto decreto dinanzi al Tribunale di Roma.

Processi Verbali di contestazione della Guardia di Finanza notificati in data 19 ottobre 2018 a UBI Banca per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa a bonifici dall’estero per complessivi 675 migliaia di euro. Il M.E.F. a conclusione del relativo procedimento ha emesso in data 8 ottobre 2020 un provvedimento di archiviazione nei confronti di un dipendente e in data 28 ottobre 2020 due decreti sanzionatori (operatività complessiva pari a 325 migliaia di euro) a carico dei restanti dipendenti interessati con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente a 32,5 migliaia di euro, da corrispondersi in solido con la Banca. Gli obbligati principali e la Banca hanno proposto opposizione contro i suddetti decreti dinanzi al Tribunale di Roma.

537 Nota Integrativa Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza notificato in data 14 novembre 2018 a UBI Banca per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa ad un bonifico verso l’estero di 5.252,1 migliaia di euro. Il M.E.F. a conclusione del relativo procedimento ha emesso in data 16 ottobre 2020 decreto sanzionatorio a carico del dipendente interessato con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120 migliaia di euro, da corrispondersi in solido con la Banca. L’obbligato principale e la Banca hanno proposto opposizione contro il suddetto decreto dinanzi al Tribunale di Roma.

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza notificato in data 26 novembre 2018 a UBI Banca per omessa segnalazione a fronte di un’operatività relativa a bonifici domestici per complessivi 2.688 migliaia di euro. Il M.E.F. a conclusione del relativo procedimento, ha emesso in data 16 ottobre 2020 due decreti sanzionatori a carico dei dipendenti interessati con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente a 268,8 migliaia di euro, da corrispondersi in solido con la Banca. Gli obbligati principali e la Banca hanno proposto opposizione contro i suddetti decreti dinanzi al Tribunale di Roma.

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 3 maggio 2013 alla allora Banca delle Marche, per omessa segnalazione di operazione sospetta. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4857/20 dell’8 ottobre 2020 non ha accolto l’impugnazione proposta dalla Banca, ma ha rideterminato la sanzione irrogata dal M.E.F. in 300 migliaia di euro, compensando le spese di lite del secondo grado per la metà e condannando la Banca alla rifusione al Ministero della restante metà, liquidata in 7 migliaia di euro, oltre rimborso spese forfetarie (pari al 15%). La Banca ha pertanto diritto ad essere ristorata dal M.E.F. della differenza tra la sanzione (pari a 966,2 migliaia di euro) a suo tempo pagata e l’importo di 300 migliaia di euro aumentato delle spese di soccombenza (oltre interessi legali dal pagamento avvenuto nel 2014).

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 24 marzo 2010 alla allora Banca Popolare di Ancona, per

Processo Verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 24 marzo 2010 alla allora Banca Popolare di Ancona, per