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“AUTO-ESTINGUIBILI”

D AVIDE C ORSICO

9. L’estinzione senza liquidazione

Se, di regola, il decorso del termine (o il verificarsi della condizione di “auto-estinzione”) origina, in capo al socio che ne è titolare, il diritto alla liquidazione della partecipazione (secondo la disciplina di cui si è appena trattato), occorre sottolineare come detta liquida-zione non costituisca un elemento imprescindibile della fattispecie. Come affermato dal Consiglio Notarile di Milano36, infatti, può legittimamente prevedersi che, in riferimento ad una partecipazione “auto-estinguibile”, la medesima – al verificarsi della condizione di “auto-estinzione” – debba annullarsi senza alcuna assegnazione in favore del socio che ne è titolare.

I notai milanesi fondano l’ammissibilità della “auto-estinzione” senza liquidazione (o, comunque, con liquidazione “svincolata” dal reale valore della partecipazione) sull’argo-mentazione che – diversamente dal caso delle azioni riscattabili, ove la c.d. “equa valo-rizzazione” è imposta dalla circostanza che il socio viene “privato” della partecipazione in virtù di una manifestazione di volontà altrui –, nel caso in esame, il socio sottoscrive una partecipazione strutturalmente connotata alla temporaneità, «natura che viene dal so-cio e dalla società accettata ex ante sulla base di valutazioni di convenienza economica rispetto alle quali nulla il diritto può dire»37.

Tale previsione assume significato nell’ipotesi in cui l’evento cui è connessa l’estinzione della partecipazione sia rappresentato dal percepimento di un determinato ammontare di utili: ad esempio, ove sia sottoscritta (alla pari) una partecipazione “auto-estinguibile” di nominali euro 100.000, la previsione che detta partecipazione sia destinata ad estinguersi senza liquidazione allorquando il socio che ne è titolare abbia goduto di dividendi per complessivi euro 150.000, risulterebbe adeguatamente giustificata dalla circostanza che il medesimo socio, avendo incassato gli utili della società, abbia già “recuperato” il 150%

del proprio investimento originario38.

35 In particolare, come ritenuto dallo stesso Consiglio Notarile di Firenze (Orientamento n. 8/2009, Recesso del socio e riduzione del capitale sociale), qualora l’importo della liquidazione eccedesse il valore nominale della quota annullata, la liquidazione andrebbe effettuata (in parte, con la riduzione del capitale sociale di importo pari al valore nominale della quota annullata e, per la restante parte) rilevando una corrispondente perdita nel patrimonio netto.

36 Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote «auto-estinguibili», 16 giugno 2020.

37 Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote «auto-estinguibili», 16 giugno 2020: «le azioni o quote auto-estinguibili potrebbero non dare luogo, considerate le concrete logiche (sopra accen-nate) che possono ispirarne l’introduzione in statuto, ad alcun diritto economico a favore del socio uscente.

Anche questa caratteristica non pare però porsi in rotta di collisione con alcun principio o alcuna norma inderogabile. È vero infatti che la disciplina vigente assicura al socio riscattato il diritto ad una corretta valorizzazione del proprio investimento, ma lo fa perché nell’ipotesi di riscatto il socio subisce l’estromis-sione per volontà altrui. […]. Ebbene, le caratteristiche delle azioni o quote auto-estinguibili non rispon-dono a nessuna di tali logiche. Esse, piuttosto, sono partecipazioni che strutturalmente posseggono in sé la natura della temporaneità, natura che viene dal socio e dalla società accettata ex ante sulla base di valuta-zioni di convenienza economica rispetto alle quali nulla il diritto può dire».

38 In questo modo, sembra altresì doversi escludere qualsiasi rischio di contrasto con il divieto del patto leonino, in quanto il socio – essendo espunto dalla compagine solo e soltanto al percepimento di un deter-minato ammontare di utili – in nessun caso potrà dirsi “escluso” dagli utili o dalle perdite.

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In quest’ultima ipotesi, non necessitandosi alcuna liquidazione, nemmeno si rende neces-saria nessuna delle modalità di liquidazione sopra analizzate (né occorre, evidentemente, intervenire sul capitale sociale); sicché la partecipazione suddetta potrà legittimamente annullarsi senza riduzione del capitale sociale e, dunque, con il conseguente incremento del valore nominale (esplicito o implicito) delle restanti partecipazioni sociali.

10.1. Tecniche redazionali 10.2. S.p.a.

Articolo … Azioni “a tempo”

1. Il capitale sociale è determinato in euro 50.000, suddiviso in n. 50.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 25.000 azioni di categoria A, con diritti ordi-nari, e n. 25.000 di categoria B.

2. Le azioni di categoria B sono azioni “temporanee”, con le seguenti caratteristiche:

- le azioni dovranno essere liquidate una volta decorsi … anni dalla data della loro sot-toscrizione;

- il valore di liquidazione sarà pari ad euro … ad azione39;

- la liquidazione delle partecipazioni dovrà avvenire entro … giorni dalla decorrenza del suddetto termine e con le seguenti modalità:

a) in presenza di riserve disponibili sufficienti, mediante utilizzo di queste ultime, con annullamento delle azioni senza riduzione del capitale sociale e conseguente automatico incremento del valore nominale implicito delle restanti azioni;40

b) in mancanza di riserve disponibili sufficienti, mediante riduzione del capitale sociale, con diritto dei creditori di opporsi nel termine di novanta giorni dall’iscrizione della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese; in caso di accoglimento dell’opposi-zione, la società si scioglie.

39 In alternativa: “il valore di liquidazione sarà determinato entro … giorni dalla data suddetta, secondo le disposizioni in materia di liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso;”.

40 In alternativa:

“a-1) preferibilmente, mediante offerta in opzione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute o, in subordine, mediante offerta a terzi, secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell’art.

2437-quater c.c.; in tal caso, le azioni acquistate dovranno reputarsi automaticamente convertite in azioni di categoria A;

a-2) in mancanza di acquisto da parte degli altri soci o di terzi, mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili; in tal caso, le azioni acquistate dovranno reputarsi automaticamente con-vertite in azioni di categoria A;”.

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Articolo …

Azioni “auto-estinguibili” con liquidazione

1. Il capitale sociale è determinato in euro 50.000, suddiviso in n. 50.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 25.000 azioni di categoria A, con diritti ordi-nari, e n. 25.000 di categoria B.

2. Le azioni di categoria B sono azioni auto-estinguibili, con le seguenti caratteristiche:

- le azioni dovranno essere liquidate a condizione che – e nel momento in cui – il patri-monio netto della società superi il valore di euro …;

- il valore di liquidazione sarà pari ad euro … ad azione41;

- la liquidazione delle partecipazioni dovrà avvenire entro … giorni dalla dal verificarsi del suddetto evento e con le seguenti modalità:

… (seguono modalità di liquidazione come sopra).

Articolo …

Azioni “auto-estinguibili” senza liquidazione

1. Il capitale sociale è determinato in euro 50.000, suddiviso in n. 50.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 25.000 azioni di categoria A, con diritti ordi-nari, e n. 25.000 di categoria B.

2. Le azioni di categoria B sono azioni auto-estinguibili, con le seguenti caratteristiche:

- le azioni si estinguono a condizione che – e nel momento in cui – esse, dalla data della loro emissione, abbiano conseguito l’assegnazione di un utile complessivo pari ad euro

… ad azione;

- le azioni dovranno essere annullate senza liquidazione in favore del socio che ne è tito-lare al momento del verificarsi dell’evento di cui sopra, senza riduzione del capitale so-ciale e con conseguente automatico incremento del valore nominale implicito delle re-stanti azioni.

10. 3 S.r.l.

Articolo … Quote “a tempo”

1. Il capitale sociale è determinato in euro 10.000, rappresentato da quote di categoria A, con diritti ordinari, e quote di categoria B.

41 In alternativa: “il valore di liquidazione sarà determinato entro … giorni dalla data suddetta, secondo le disposizioni in materia di liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso;”.

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2. Le quote di categoria B sono quote “temporanee”, con le seguenti caratteristiche:

- le quote dovranno essere liquidate una volta decorsi … anni dalla data della loro sot-toscrizione;

- il valore di liquidazione sarà pari ad euro … per ogni euro … di valore nominale42; - la liquidazione delle partecipazioni dovrà avvenire entro … giorni dalla decorrenza del suddetto termine e con le seguenti modalità:

a) in presenza di riserve disponibili sufficienti, mediante utilizzo di queste ultime, con conseguente annullamento della quota e corrispondente incremento del valore nominale implicito delle quote di partecipazione degli altri soci;43

b) in mancanza di riserve disponibili sufficienti, mediante riduzione del capitale sociale, con diritto dei creditori di opporsi nel termine di novanta giorni dall’iscrizione della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese; in caso di accoglimento dell’opposi-zione, la società si scioglie.

Articolo …

Quote “auto-estinguibili” con liquidazione

1. Il capitale sociale è determinato in euro 10.000, rappresentato da quote di categoria A, con diritti ordinari, e quote di categoria B.

2. Le quote di categoria B sono quote “auto-estinguibili”, con le seguenti caratteristiche:

- la quota dovrà essere liquidata a condizione che – e nel momento in cui – il patrimonio netto della società superi il valore di euro …;

- il valore di liquidazione sarà pari ad euro … per ogni euro … di valore nominale44; - la liquidazione delle partecipazioni dovrà avvenire entro … giorni dalla decorrenza del suddetto termine e con le seguenti modalità:

… (seguono modalità di liquidazione come sopra).

42 In alternativa: “il valore di liquidazione sarà determinato entro … giorni dalla data suddetta, secondo le disposizioni in materia di liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso;”.

43 In alternativa:

“a-1) preferibilmente, mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipa-zioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; in tal caso, le quote ac-quistate dovranno reputarsi automaticamente convertite in quote di categoria A;

a-2) in mancanza di acquisto da parte degli altri soci o di terzi, mediante riserve disponibili, con conse-guente annullamento della quota e corrispondente incremento del valore nominale implicito delle quote di partecipazione degli altri soci;”.

44 In alternativa: “il valore di liquidazione sarà determinato entro … giorni dalla data suddetta, secondo le disposizioni in materia di liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso;”.

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Articolo …

Quote “auto-estinguibili” senza liquidazione

1. Il capitale sociale è determinato in euro 10.000, rappresentato da quote di categoria A, con diritti ordinari, e quote di categoria B.

2. Le quote di categoria B sono quote “auto-estinguibili”, con le seguenti caratteristiche:

- la quota si estingue a condizione che – e nel momento in cui – essa, dalla data della sua emissione, abbia conseguito l’assegnazione di un utile complessivo pari ad euro …;

- la quota dovrà essere annullata senza liquidazione in favore del socio che ne è titolare al momento del verificarsi dell’evento di cui sopra, senza riduzione del capitale sociale e con conseguente automatico incremento del valore nominale implicito delle partecipa-zioni degli altri soci.

Articolo …

Diritto particolare di “temporaneità” (o “auto-estinguibilità”)

1. È attribuito al socio […] il diritto particolare consistente nella temporaneità45 della partecipazione di titolarità del medesimo e precisamente:

2. … (seguono disposizioni come sopra)

3. In caso di alienazione della quota, totale o parziale, il diritto particolare si trasferisce invariato all’avente causa della partecipazione medesima.

45 In alternativa: “auto-estinguibilità”