• Non ci sono risultati.

L’evoluzione più recente della normativa sull’autonomia finanziaria La legge Finanziaria 2007 (Legge

L’ORDINAMENTO PORTUALE ITALIANO: DALLA RIFORMA DEL 1994 ALLE ATTUAL

6. L’autonomia finanziaria delle Autorità portuali italiane Appare evidente l’esigenza di potenziare l’autonomia

6.1 L’evoluzione più recente della normativa sull’autonomia finanziaria La legge Finanziaria 2007 (Legge

(53) Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati,

Indagine conoscitiva sull’assetto del settore portuale, seduta di martedì 20 dicembre 2005.

dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata in G.U. n.

299 del 27 dicembre 2006 – Suppl. Ord. n. 244) attribuisce alle Autorità Portuali italiane nuove prerogative tese a riconoscerne l’autonomia gestionale e finanziaria.

Innanzitutto, il comma 982 dell’art. 1, dispone, che:

“Per assicurare l’autonomia finanziaria alle Autorità Portuali

navali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa (…) sono attribuiti a ciascuna Autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007 (…) a) il gettito della tassa erariale (…) b) il gettito della tassa di ancoraggio.”.

Permettendo alle Autorità portuali di disporre interamente dei gettiti derivanti dalle suddette tasse erariali, dalla tassa di ancoraggio e da altre tipologie, eventualmente applicate nei singoli porti – oltre che, ovviamente, di quelli relativi ai canoni ed ai diritti vari di cui già beneficiano – si fondano i presupposti, per tali enti, di un’effettiva possibilità(53) di autofinanziare la gestione ordinaria e gli interventi di manutenzione delle parti comuni in ambito portuale. Tale possibilità è, invero, strettamente connessa all’utilizzo degli introiti ricavati dall’applicazione di tasse e diritti marittimi, risorse proporzionali ai volumi di traffico prodotti nello scalo. Questa circostanza dovrebbe rappresentare un primo importante stimolo per le Autorità portuali a promuovere l’effettivo sviluppo del porto.

Il comma 989 prevede, inoltre, che:

(53) Nel medesimo studio del CERTET richiamato alla nota precedente è, in

particolare, stato stimato che la devoluzione alle Autorità portuali italiane della totalità dei diritti marittimi riscossi nei porti (prevista dal comma 982 dell’art. 1della Legge finanziaria 2007) produrrà un forte incremento delle entrate correnti. In particolare si è previsto che le Autorità portuali liguri nel 2007 avranno complessivamente a disposizione 52 milioni di euro e, dunque, una cifra ben superiore al doppio dei 15,4 milioni del 2005.

“…ai fini della gestione del sistema di autonomia finanziaria delle

Autorità portuali, il Governo è autorizzato a emanare un regolamento (…) volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (…), nonché i criteri per l’istituzione delle Autorità Portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o per la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale e internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali e internazionali, del volume dei traffici e delle capacità di autofinanziamento”.

Il disposto di questo secondo comma pare rafforzare quanto detto da ultimo, infatti, sembrerebbe potersi ritenere che nelle intenzioni del Legislatore della Legge Finanziaria: le Autorità Portuali che non sono in grado di riscuotere tasse sufficienti a coprire i costi di gestione operativa e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere soppresse, valorizzando quindi la capacità di autofinanziamento quale criterio di conferma del ruolo di Autorità portuale. Appare, inoltre, importante il riferimento alla possibilità di rivedere – mediante apposito regolamento governativo – la disciplina normativa relativa a tasse e diritti marittimi attualmente percepiti. Sono, difatti, note le lamentele sollevate da più parti, circa l’attuale inadeguatezza dei relativi importi unitari.

Un terzo comma rilevante appare, infine, essere il 990, il quale recita:

“Al fine del completamento di autonomia finanziaria delle

Autorità Portuali, con decreto adottato di concerto dal Ministero dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Ministero delle Infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali, la quota di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna Autorità Portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi

triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine”.

Il Legislatore ha voluto, in tal maniera, introdurre un aspetto particolarmente innovativo per quanto attiene il settore portuale italiano, ovvero il rafforzamento di un ruolo concreto delle Autorità Portuali nelle attività di pianificazione e programmazione di opere infrastrutturali.

La possibilità di devolvere parte della imposte che attualmente sono prerogativa del sistema fiscale generale (Iva alle importazioni e dazi, in particolare) a vantaggio delle Autorità portuali, è espressione di una logica preordinata a stringere maggiormente la relazione fra entrate fiscali specifiche e obiettivi politici correlati, con particolare riferimento alle opere di infrastrutturazione

E’, difatti, noto il gap in termini di sviluppo infrastrutturale che i porti italiani soffrono rispetto alla generalità dei concorrenti europei, senza che sussistano ormai più rilevanti differenze tra porti del c.d. Northern Range e porti mediterranei (segnatamente spagnoli e francesi).

Pare, tuttavia, necessario ancora il trascorrere di ulteriore tempo prima che le Autorità Portuali italiane possano beneficiare concretamente, in termini di effettiva disponibilità di maggiori risorse finanziarie, degli effetti positivi dei meccanismi introdotti dai commi sopra citati della Finanziaria 2007, non fosse altro perché uno step del completamento del processo di autonomia finanziaria, è rappresentato dall’adozione di un apposito decreto interministeriale, che ancora non è stato emanato, nonostante fosse previsto per marzo 2007. Come, anticipato, tale provvedimento deve, infatti, determinare la quota diversa dalle tasse e dai diritti portuali (IVA e dazi fondamentalmente) da devolvere a ciascuna Autorità portuale, affinché la stessa possa utilizzare direttamente tali risorse, in alternativa ai finanziamenti statali in conto capitale,

per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Dato l’elevato gettito fiscale che si riscuote nei porti italiani (circa 4 miliardi di euro annui nell’insieme dei porti liguri), anche solo la devoluzione di una piccola percentuale dell’importo complessivamente riscosso sarebbe in grado di attivare un’importante leva finanziaria.

7. Le attuali prospettive di riforma dell’ordinamento

Outline

Documenti correlati