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Il Comitato Portuale In aderenza con la nuova

L’ORDINAMENTO PORTUALE ITALIANO: DALLA RIFORMA DEL 1994 ALLE ATTUAL

3. Le Autorità portuali: profili strutturali e funzionali.

3.1 La struttura istituzionale.

3.1.3 Il Comitato Portuale In aderenza con la nuova

impostazione delle legge di riforma portuale, il Comitato Portuale, unico organo collegiale, ha una composizione tale da rispecchiare, almeno apparentemente, la natura ambivalente del porto e, pertanto, sia la dimensione di infrastruttura pubblica soggetta a vincoli amministrativi territoriali, sia la dimensione “mercantilistica”, ossia quella di luogo nel quale operano le imprese.

A tal fine, accanto al Presidente dell’Autorità Portuale, che all’interno del Comitato esercita tendenzialmente funzioni di mediazione degli interessi coinvolti, fanno parte del Comitato

Portuale anche altre “autorità” pubbliche quali: il Comandante del porto, il quale ricopre la carica di vicepresidente; il dirigente dei servizi doganali in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il dirigente del competente ufficio del genio civile in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato; il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto ovvero, nel caso in cui la circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale comprenda più porti, i Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione stessa.

In rappresentanza della dimensione mercantilistica del porto, siedono nel Comitato Portuale, altresì: il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sei rappresentanti delle categorie principali che operano nel porto (ossia armatori, industriali, imprenditori titolari di autorizzazioni

ex art. 16 e concessioni demaniali ex art. 18, spedizionieri, agenti e

raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti nell’ambito portuale), sei rappresentanti dei lavoratori ed, infine, anche un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto, i quali, come sopra indicato, sono nominati direttamente dal Presidente dell’Autorità portuale (28).

Tuttavia, e al di là delle critiche che sono state fatte circa la composizione del Comitato portuale, la presenza di un numero così elevato di componenti ha invero reso in concreto più lenta e difficile l’assunzione di decisioni collegiali e, pertanto, pare doversi ammettere che la stessa non ha portato giovamento all’organo in termini di efficienza. Non a caso, sono state avanzate diverse proposte di revisione legislativa volte quanto meno a ridurre il numero dei componenti del Comitato.

(28) La Legge n. 647/96 ha aumentato il numero dei rappresentanti della componente

imprenditoriale e lavorativa, al fine di consentire una maggiore rappresentatività degli interessi privati.

Presupposto fondamentale per il coretto funzionamento del Comitato portuale è che i suoi membri, appartenenti alle varie categorie, possano esercitare le proprie funzioni in autonomia e nell’interesse dell’Autorità portuale. E’ quindi necessario che i membri del Comitato non siano vincolati ad alcun mandato imperativo ed altresì che, in presenza di una situazione e/o di una delibera rispetto alla quale possano trovarsi in conflitto di interesse, si astengano dalla relativa discussione e votazione. In caso contrario, verrebbero meno il senso e la portata delle collegialità della discussione e dei suoi esiti nell’ambito del Comitato Portuale. Quanto ora indicato, naturalmente, non elude la possibilità, anzi l’opportunità, di “adeguate” consultazioni preventive con le componenti imprenditoriali e sindacali, di cui alcuni membri del Comitato portuale sono espressione, pur dovendo conservare al riguardo la dovuta riservatezza su alcuni documenti interni all’Autorità portuale dotati di tale carattere e rilevanti per le determinazioni del Comitato Portuale, ma esclusivamente a tale titolo messi a loro disposizione. In tal senso, sarebbe comunque auspicabile un definitivo chiarimento nell’ambito dei previsti, e da più parti proposti, interventi normativi ad integrazione dell’attuale disciplina della Legge n. 84/1994.

In merito alle modalità di funzionamento del Comitato, la Legge suddetta prevede che esso debba riunirsi almeno una volta al mese, previa convocazione del Presidente, oppure ogni volta che ne faccia espressa richiesta un terzo dei componenti. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti (art. 9.4). Per una disciplina più dettagliata sullo svolgimento delle attività, è

prevista l’adozione da parte del Comitato medesimo di un regolamento interno (art. 9.4, ultima parte).

In quanto organo rappresentativo delle istituzioni, oltreché degli interessi degli operatori pubblici e privati che gravitano intorno al porto, il Comitato Portuale è chiamato ad assumere decisioni sulle questioni più importanti che attengono alla gestione del porto. In linea generale, le funzioni attribuite dalla Legge n. 84/1994 possono essere distinte in funzioni “programmatorie” da un lato e “tecnico-gestionali” dall’altro.

Rientrano tra i compiti di programmazione affidati al Comitato portuale: l’approvazione del Piano Operativo Triennale relativo alle strategie di sviluppo delle attività portuali, approvazione che deve avvenire entro 90 giorni dall’insediamento; l’adozione del Piano Regolatore Portuale, ossia l’atto che definisce ambito ed assetto complessivo del porto (ivi comprese aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie) e l’individuazione delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle aree interessate (art. 5.3); l’approvazione della relazione annuale sull’attività promozionale, organizzativa ed operativa dello scalo oltreché sull’amministrazione dei beni de demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale, l’approvazione dl bilancio preventivo, che deve essere obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione ed il conto consuntivo.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni tecnico-gestionali, il Comitato Portuale delibera su proposta del Presidente sulle concessioni di servizi di interesse generale; esprime un parere sull’amministrazione delle aree demaniali; delibera su proposta del Presidente sulle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni portuali da parte delle imprese che ne fanno richiesta, operando al riguardo la relativa selezione sulla scorta delle esigenze del

traffico e dello spazio disponibile, ed, altresì, sulle concessioni di aree e banchine della durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni; nomina, su proposta del Presidente dell’Autorità portuale, il Segretario Generale, che può tuttavia rimuovere in ogni momento con delibera, sempre su proposta del Presidente.

In linea generale, la Legge n. 84/1994 attribuisce al Comitato Portuale competenze di carattere essenzialmente deliberativo e/o consultivo. Con specifico riferimento alle modalità di esercizio del potere deliberativo del Comitato Portuale, l’art. 9.5 prevede che le delibere adottate con parere favorevole delle Amministrazioni Pubbliche debbano tener conto di intese, concerti e pareri che queste ultime sono competenti ad adottare in base alle leggi vigenti(29).

3.1.4 Gli altri organi dell’Autorità portuale: Segretariato

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