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Il Presidente dell’Autorità portuale: principali funzioni Norma di riferimento per comprendere la posizione d

L’ORDINAMENTO PORTUALE ITALIANO: DALLA RIFORMA DEL 1994 ALLE ATTUAL

3. Le Autorità portuali: profili strutturali e funzionali.

3.1 La struttura istituzionale.

3.1.2 Il Presidente dell’Autorità portuale: principali funzioni Norma di riferimento per comprendere la posizione d

centralità che il Presidente assume nella struttura dell’Autorità portuale è l’art. 8 della Legge n. 84/1994 il quale individua in dettaglio le funzioni attribuite al Presidente(24), le quali questi dovrà esercitare autonomamente od in attuazione della relativa delibera del Comitato Portuale.

In particolare, nel novero dei poteri esercitabili dal Presidente, in autonomia rispetto agli altri organi dell’Autorità, rientrano:

a) quelli relativi alla presidenza del Comitato Portuale ed alla

convocazione del medesimo(25), (art. 8.3 lett.a);

b) il coordinamento delle attività svolte nel porto dalle

Pubbliche Amministrazioni, nonché il coordinamento ed il controllo delle attività soggette ad autorizzazione o relative a concessione, oltreché ai servizi portuali (art. 8.3 lett. f), avvalendosi delle strutture dell’Autorità portuale ed assegnando al riguardo le conseguenti responsabilità;

c) la promozione dell’istituzione dell’associazione del lavoro

portuale di cui all’art. 17 (art. 8.3 lett.l);

d) quelli necessari ad assicurare la navigabilità in ambito

portuale, provvedendo a mantenere e ad adeguare i relativi fondali (art. 8.3 lett. m);

e) la nomina, entro trenta giorni dall’inizio del mandato,

rispettivamente di sei rappresentanti delle categorie di operatori portuali più rilevanti, di sei rappresentati dei

(24) Le funzioni attribuite al Presidente dell’Autorità portuale devono essere

inquadrate necessariamente in quelle generali che l’art. 6 della Legge n. 84/1994 assegna all’ Autorità Portuale, ovvero: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del porto; c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali. (25) Almeno una volta al mese secondo quanto previsto dall’art. 9.4 della Legge n.

lavoratori e di un rappresentate delle imprese ferroviarie operanti nel porto, i quali compongono il Comitato Portuale (art. 9 lett. i, l, l-bis) ed, infine,

f) la presidenza della commissione consultiva (art. 15).

Accanto ai poteri che il Presidente dell’Autorità Portuale esercita autonomamente, la Legge n. 84/1994 prevede, inoltre, funzioni che il Presidente svolge in collaborazione con il Comitato portuale. Tra queste la legge di riforma distingue, da una parte, le ipotesi in cui il Presidente deve necessariamente ottenere l’approvazione del Comitato e, dall’altra, quelle nelle quali invece è sufficiente che acquisisca il parere del Comitato(26).

Più precisamente, il Presidente deve ottenere il parere favorevole del Comitato Portuale per:

a) l’approvazione del Piano Operativo Triennale (art. 8.3 lett. b); b) l’approvazione del Piano Regolatore Portuale (art. 8.8 lett. c); c) le delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative

variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del Segretario Generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa (art. 8.3 lett. d);

d) le delibere riguardanti le concessioni di cui all’art. 6.5 relative

ai servizi di interesse economico generale ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (art. 8.3 lett. e). Ancorché non direttamente previste dall’art. 8, rientrano nella categoria degli atti per i quali il Presidente deve ottenere l’approvazione del Comitato Portuale, altresì:

e) il regolamento di contabilità, che deve essere inviato per le

definitive determinazioni al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti;

(26) Limitandosi la Legge n. 84/1994 a prevedere che il Comitato Portuale sia

f) l’eventuale costituzione o partecipazione in società che

esercitano attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità portuali, secondo quanto previsto dall’art. 6.6 (art. 9.3 lett. n-ter).

E’ invece sufficiente che il Comitato Portuale sia semplicemente “sentito” dal Presidente per:

a) l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio

marittimo(27) (art. 8.3 lett. h);

b) il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle operazioni

portuali (art. 16);

c) l’assentimento di concessioni di aree demaniali (art. 18) che

abbiano durata non superiore a quattro anni (art. 8.3 lett. i).

Il Presidente dell’Autorità portuale svolge, inoltre, ulteriori funzioni, che non discendono direttamente dal dettato dell’art. 8, ma che sono ricavabili da una lettura complessiva della Legge n. 84/1994.

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 18.4, per le iniziative di maggior rilevanza, il Presidente dell’Autorità portuale può concludere, previa delibera del Comitato Portuale, accordi sostitutivi delle concessioni demaniali ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990, tali accordi, così come le concessioni, possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

La Legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha, infine, ulteriormente rafforzato il ruolo del Presidente dell’Autorità portuale, attribuendogli, in via residuale, tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi (art. 8.3 lett. n-bis).

In virtù di tale previsione normativa, pertanto, in tutti i casi in cui la L. n. 84/1994 fa generico riferimento all’esercizio di una attività da parte dell’Autorità portuale, senza ulteriori precisazioni, si deve ritenere che la suddetta attività sia riconducibile al novero delle

(27) Nell’esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice

funzioni attribuite dalla legge al Presidente. Emblematico in tal senso è l’art. 18.8, il quale, nel prevedere il potere dell’Autorità portuale di effettuare accertamenti con cadenza annuale per verificare il permanere di requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti, non indica quale organo sia incaricato di svolgere tali funzioni. Grazie all’introduzione dell’art. 8.3 lett. n-bis, si è potuto legittimamente ricondurre l’esercizio di suddette attività nell’ambito dei poteri del Presidente dell’Autorità portuale.

Infine, la centralità de ruolo del Presidente è ulteriormente confermata dal fatto che proprio al Presidente la Legge n. 84/1994 riserva l’esercizio di molti dei c.d. “atti a rilevanza esterna”. Infatti, il Presidente formula pareri e proposte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine a provvedimenti: di classificazione dei porti (art. 4.4); di revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti (art. 4.6); di individuazione annuale delle opere di grande infrastrutturazione da realizzare nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (art. 5.10).

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