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(Fabbisogno nazionale standard 2019-2021)

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 133-136)

(Fabbisogno nazionale standard 2019-2021)

La norma conferma per l’anno 2019, il livello del fabbisogno sanitario

nazionale standard cui concorre lo Stato in 114.435 milioni di euro. Per l’anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni di curo e per l’anno

2021 di ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 1).

Si prevede inoltre che, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2018, è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi (comma 2).

Dette misure dovranno riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) l'efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico (comma 3).

Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolato sul fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 325, convertito, sono incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2019 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di

finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da

finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Minore spesa corrente

Rideterminazione livello del fabbisogno SSN (comma 1)

175 1.000 175 1.000 175 1.000

Maggiore spesa corrente Incremento livello fabbisogno SSN borse di studio medici (comma 4)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

La relazione tecnica ricorda che l’articolo 1, comma 392, della legge n.

232/2016 fissa il livello di finanziamento del SSN per l’anno 2019 in

115.000 milioni di euro.

Tale livello è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di

(milioni di euro)

2019

Decreto interministeriale 5 giugno 2017 -604

Articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017 +9,2 Articolo 1, comma 435 della legge n. 205 del 2017 +30 Articolo 1, comma 827 della legge n. 205 del 2017 -1,1

Articolo 9 della legge n. 4 del 2018 +0.064

Elaborazione Servizio Bilancio su dati RT e su dati normativi

La RT afferma che la norma in esame conferma per il 2019 il predetto valore e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT rammenta che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali compartecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.

La relazione afferma quindi che il comma 4 della norma in esame integra l'attuale finanziamento destinato alle borse di studio, pari a circa 38,7 milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero. Trattandosi di un limite di spesa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, il maggiore onere a carico del SSN sarà limitato al predetto importo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme confermano il livello di finanziamento del SSN per l’anno 2019 a 114.435 milioni di euro e incrementano lo stesso di 2.000 e 3.500 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, come riepilogato nella tabella seguente.

Tabella 1 – Livello di finanziamento SSN

(milioni di euro)

Livello di finanziamento SSN 2019 2020 2021 Livello di finanziamento SSN a legislazione vigente – anno 2019 114.435 - - Livello da considerare per la rimodulazione operata dall’art. 40, co. 1 –

anni 2020-2021(1) 114.435 114.435

Incremento finanziamento SSN (articolo 40, comma 1) 0 2.000 3.500 Borse di studio medici generici (articolo 40, comma 4) 10 10 10

Nuovo livello di finanziamento SSN (legislazione variata) 114.445 116.445 117.945 Elaborazione su dati RT

(1) Si rammenta che la legge di bilancio per il 2017 ha fissato il livello di finanziamento per il triennio 2017-2019. La norma in esame, ai fini della rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale per il biennio 2020-2021, in assenza di disposizioni normative volte a definire il livello complessivo delle risorse del SSN per il predetto periodo, fa riferimento al livello fissato per il 2019.

Si segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento all’incremento del fabbisogno del SSN (comma 1), registra una minore spesa corrente pari a 175 milioni per il 2020 e a 1 miliardo di euro per l’anno 2021. Tali effetti sui saldi di finanza pubblica appaiono quindi discendere da una riduzione del finanziamento rispetto ai livelli annui di inclusi nelle previsioni tendenziali.

Poiché detti livelli non sono espressamente desumibili da precedenti norme, ai fini della verifica degli effetti di risparmio scontati nel prospetto riepilogativo appare necessario acquisire i dati riferiti alla spesa prevista a legislazione vigente per gli anni 2020-2021.

Da una ricostruzione che utilizza le sole informazioni contenute nelle note esplicative dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia per il 2019 [capitoli 2862 (compartecipazione all’IVA) e 2700 (Fondo sanitario nazionale)], il fabbisogno complessivo del SSN sembra stimato ipotizzando una crescita su base annua dell’1,9 per cento per l’anno 2020 e del 2,0 per cento per il 2021. Sulla base di queste ipotesi, il fabbisogno a legislazione vigente risulterebbe pari a 116.609 mln nel 2020 e a 118.941 mln nel 2021, dando luogo, per effetto dell’art. 40 in esame, ad un risparmio corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo. In ordine a tale ricostruzione appare peraltro necessario acquisire la valutazione del Governo.

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 133-136)