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(INAIL)

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 113-117)

(INAIL)

Normativa vigente. A norma della legge finanziaria per il 2008 (L. n.

244/2007, art. 2), al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili (comma 488), il cui superamento può essere autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 491).

A tali norme sono stati attribuiti effetti di conto capitale, con esclusivo riferimento all’indebitamento netto.

La norma, allo scopo di ampliare le aree di intervento e consentire

l'assunzione di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di “poli amministrativi” (cd. federal building), autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, così ripartite:

 trenta unità di personale a tempo indeterminato, appartenenti all’area C, livello economico C1, da reclutare tramite procedure concorsuali pubbliche, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento previsti dalla normativa vigente in materia di turn

over;

 trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale tramite apposito bando di mobilità: qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, si procede a valere sulle facoltà assunzionali dell’INAIL.

La norma prevede inoltre che l’INAIL istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, disciplinato con apposito regolamento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti mobiliari e immobiliari.

Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa, scelte tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all’articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del medesimo trattamento. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Si precisa, inoltre, che l'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente (comma 1).

Agli oneri derivanti dalle sopradette assunzioni, in quanto relative all’efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle

risorse di cui all’articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l’istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell’ambito del bilancio dell’INAIL, con una dotazione non superiore, per l’anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall’anno 2020, a 2 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica premette che le disposizioni permettono all’Inail di

acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali il contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sarà inquadrato nel livello economico iniziale dell’Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1).

Il trattamento complessivo (onere individuale annuo) è pari ad euro 52.938,82, che corrisponde a un onere a regime per le 30 assunzioni, pari ad euro 1.588.164,60. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali, le assunzioni tramite concorso avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre 2019.

Per quanto riguarda le 30 unità assunte tramite bando di mobilità (personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale), anche in questo caso, la procedura riguarda personale dell’area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all’Area C. Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il nucleo di valutazione, in merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, sia fissato con determinazione del presidente dell’Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell’Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti

accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000,00 euro annui lordi.

Tenuto conto della composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l’importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese.

Componente Unità

Trattamento complessivo (individuale annuo lordo, in euro)

Trattamento complessivo (annuo lordo, in euro) Dipendente Inail oppure

dipendente PA in posizione di comando

5 24.900,00* 124.500,00*

Esterno alla PA 5 41.500 207.500,00

Totale 10 Totale oneri 332.000,00

* La disposizione prevede che “Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale”. Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all’attuale “Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1” dell’Istituto, è pari ad € 18.802,95. Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell’Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900,00 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, esso dovrebbe iniziare ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale e dall’istituzione del nucleo di valutazione, la relazione tecnica precisa che l'Inail provvede attraverso la creazione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell’Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

La relazione tecnica, infine, informa che per l’Inail il 7 per cento dei fondi disponibili (previsto dal comma 488, sopra citato), con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è previsto, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019 e a euro 850 milioni per l’anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l’anno 2017, a euro 950 milioni per l’anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l’anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma appare suscettibile di determinare effetti di dequalificazione della

spesa, tenuto conto che le risorse di cui al comma 488 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 sono state qualificate in conto capitale dal relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento.

Sempre per quanto concerne l’utilizzo, a copertura, di disponibilità del bilancio Inail, pur prendendo atto che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi circa l’attuale capienza, andrebbe comunque acquisita conferma che la finalizzazione di una quota delle predette risorse alle assunzioni in parola non pregiudichi iniziative o programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.

Appare, altresì, opportuno che i suddetti dati ed elementi di quantificazione siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Per quanto riguarda, infine, le procedure di mobilità volontaria con l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, andrebbe acquista una valutazione in merito agli effetti di natura indiretta che tali procedure di mobilità potrebbero determinare sulla funzionalità delle amministrazioni di provenienza del suddetto personale.

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 113-117)