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(Fondo per le politiche giovanili)

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 126-132)

(Fondo per le politiche giovanili)

Normativa vigente. Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi

dell'articolo 19, comma 2, del DL n. 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli enti locali.

La norma dispone che il Fondo per le politiche giovanili sia incrementato

di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di

(milioni di euro)

Saldo netto da

finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Maggiore spesa

corrente

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che

essa comporta oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’incremento previsto.

Articolo 38, commi 1-7 e 9-12

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

Normativa vigente. Il comma 1106 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio

2018) ha istituito un Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Si rileva altresì che il comma 7 del citato articolo 7-quinquies dispone che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie), possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

L’articolo 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998 dispone che al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L’articolo 11 del DL 91/2018 ha integrato le disponibilità del fondo per 25 milioni di euro nel 2018.

La norma istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno

subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018. Il Fondo ha una dotazione di

525 milioni per ciascuno degli 2019, 2020 e 2021.

A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge n. 205/2017 è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Sono altresì utilizzate le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del DL n.5/2009 per l’importo di 500

milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il

30 marzo 2019 e restano acquisite all'Erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi (comma 1).

Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF corredata di idonea documentazione (comma 4).

Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB potenzia l'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie con l’istituzione di massimo dieci Collegi prevedendo uno o più Collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore ad euro 35.000 nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Agli oneri di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come integrato ai sensi del DL n. 91 del 2018 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili.

Le disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell'Arbitro affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dell'Istituto e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo in esame (comma 7).

Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui al presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è io grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di

finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da

finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Maggiore spesa in conto

capitale

Fondo ristoro risparmiatori 525 525 525 75 325 425 75 325 425 Minore spesa in conto

capitale Riduzione Fondo risparmiatori comma 1106 della legge n. 205/2017 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Maggiore entrata extratributaria

Versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse presenti nella contabilità speciale

500

La relazione tecnica afferma che alla copertura finanziaria dell’onere

derivante dall’istituzione del Fondo, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro annui mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge di bilancio 2018 e per l'importo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 mediante acquisizione all'Erario delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del Dl n. 5/2009, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento al comma 7, la RT afferma che lo stesso dispone il potenziamento dell’attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci prevedendo Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti

recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998. La RT afferma che tale fondo è istituito nel bilancio della Consob e ha canali di alimentazione autonomi: dal suo utilizzo per le finalità di cui al presente comma non discendono pertanto oneri per la finanza pubb1ica non essendo incrementato il contributo statale al fondo. Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio, dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che la disposizione prevede espressamente che dalla stipula del protocollo tra la Consob e il Fondo interbancario non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione prevede l’istituzione di un fondo, con una dotazione annua di 525 milioni di euro, per il ristoro dei risparmiatori. In proposito andrebbe preliminarmente chiarito quali siano le ipotesi sottostanti la dinamica per cassa scontata ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto. A tal fine andrebbe altresì fornita la proiezione oltre il triennio dell’onere sui medesimi saldi.

Si rileva, inoltre, che lo stanziamento è configurato in termini di limiti di spesa, prevedendo altresì un criterio cronologico per l’accoglimento delle istanze di ristoro fino ad esaurimento delle risorse medesime. Non essendo esplicitati dalla RT gli elementi sottostanti la stima dell’onere - come rilevato in occasione della norma istitutiva dell’analogo fondo previsto dalla precedente legge di bilancio - andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva possibilità di assicurare il rispetto del limite di spesa nell’ipotesi in cui situazioni giuridiche identiche possano ricevere un diverso trattamento sulla base dell’ordine cronologico.

Con riferimento al comma 7, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa l’utilizzo dello specifico fondo allocato presso la Consob. Peraltro poiché quest’ultimo è alimentato anche da un contributo statale, andrebbe escluso che per effetto degli adempimenti previsti possano determinarsi i presupposti per un incremento dell’intervento statale nel fondo.

Articolo 38, comma 8

(Assunzioni a tempo determinato presso la CONSOB)

La norma prevede che la CONSOB possa assumere, mediante selezione

pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fini a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 annui per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in deroga all'art. 40, comma 3, della legge n. 724/199435.

Si evidenzia che la CONSOB non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009.

All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari 4.500.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto per le controversie finanziarie (ACF) di cui all’articolo 38, comma 1.

Si evidenzia che il summenzionato Fondo, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 è dotato con risorse pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in termini di saldo netto da finanziare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di

finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da

finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Maggiori spese correnti

CONSOB-Assunzione di 55 unità di personale a tempo determinato (articolo 38, comma 8) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Maggiori entrate tributarie e contributive CONSOB-Assunzione di 55 unità di personale a tempo determinato - effetti riflessi (articolo 38, comma 8) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Minori spese correnti Riduzione del Fondo ristoro risparmiatori (articolo 38, comma 8)

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che

l'onere relativo alle assunzioni a tempo determinato recate dalla stessa a tempo determinato è stato quantificato assumendo che la procedura di selezione, riguardi 50 unità nella qualifica di coadiutore e 5 unità nella qualifica di vice assistente, come di seguito indicato.

35 L'art. 40, comma 3, della legge n. 724/1994, prevede che entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

(euro)

Qualifica Unità Costo annuo Totale

Coadiutore 50 83.000 4.150.000

Vice assistente 5 68.000 340.000

Totale 55 4.490.000

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma prevede un’autorizzazione di spesa per assunzioni a tempo determinato presso la CONSOB, ente non incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

La spesa prevista, pari a 4,5 milioni annui per ciascun anno del quinquennio 2019-2023 è coperta, limitatamente al triennio 2019-2021, a valere sul Fondo di cui all’art. 38, comma 1. Per i successivi esercizi l’onere è quindi a valere sulla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario della manovra.

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 126-132)