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IMMOBILIZZAZIONI – DISCIPLINA CIVILISTICA E PRINCIPI CONTABILI NAZIONAL

3.2 OIC 9: La svalutazione delle immobilizzazion

3.2.1 Finalità del principio e motivazione delle scelte

Il principio nazionale in parola ha lo scopo di disciplinare le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e prevede che una società che si appresta ad effettuare la verifica debba determinare valore equo e valore d’uso e considerare tra i due quello che ragionevolmente ritiene essere più alto.

Qualora, la misurazione dell’uno o dell’altro evidenzi un valore superiore al valore contabile, è inutile ai fini della verifica procedere con la determinazione quantitativa del secondo parametro. In sostanza, se il valore contabile risulta essere pari a 500 e la società, per esempio, è a conoscenza che controparti indipendenti potrebbero corrispondere per l’acquisto del bene un prezzo pari a 1000 (fair value), non si ha necessità di stimare il valore d’uso.

Essendo complesso il calcolo del valore equo e richiedendo talvolta l’intervento di periti esterni per la stima, è necessario di volta in volta valutare quale valore determinare per primo.

Il principio, analizzato dettagliatamente nel presente capitolo, precisa che, nel caso in cui il valore recuperabile di un’immobilizzazione a fine esercizio risulti inferiore al suo valore netto contabile, si debba rilevare una svalutazione in conto economico.

Tale procedimento non deve essere rilevato alla fine di ogni chiusura amministrativa ma solo quando siano presenti indicatori di potenziali perdite di valore; in caso di loro assenza non si procede alla determinazione del valore recuperabile. Si sottolinea in tal caso un primo punto di divergenza rispetto a quanto disposto dallo IAS 36; lo standard internazionale prevede una frequenza almeno annuale per le immobilizzazioni immateriali con vita utile indefinita, per le attività immateriali non ancora disponibili per l’uso e per l’avviamento.

Questa eccezione è ammessa nella disciplina OIC dal momento che le attività immobilizzate sono sottoposte al processo di ammortamento.

Ai sensi di quanto disposto dall’OIC 9, gli indicatori minimi che una società deve considerare sono:

- significativa diminuzione del valore di mercato dell’attività,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

dell’esposizione si cercherà di sottolineare le novità apportate dal nuovo OIC 9, disponibili in bozza di consultazione e applicabili dal 1° gennaio 2016.  

- significative variazioni sfavorevoli nell’ambiente di riferimento,

- incrementi nei tassi di interesse che possono condizionare il tasso di attualizzazione utilizzato,

- valore del patrimonio netto della società superiore al valore equo stimato della stessa, - evidente obsolescenza o deterioramento fisico del bene oggetto di analisi,

- significativi cambiamenti negativi nelle modalità di utilizzo dell’attività, - flussi finanziari o reddituali inferiori alle aspettative interne.

Tale elenco, seppur non esaustivo, ricalca notevolmente quanto previsto dagli IAS/IFRS, sebbene, diversamente da questi, la normativa nazionale non provveda alla distinzione tra fonti interne e fonti esterne.

Rispetto a quanto in precedenza previsto dai principi OIC 16 e 24, l’elenco sopra indicato è evidentemente più preciso e completo e porta ad affermare che tali indicatori garantiscano maggiore supporto nella valutazione delle immobilizzazioni.

Viene meno nella determinazione della perdita durevole il requisito della straordinarietà e gravità delle cause di svalutazione previsto nei principi n. 16 e 24, riducendo, in tal modo, lo spazio di discrezionalità del management.

Si precisa che la presenza di un indicatore di perdita potrebbe comportare la rettifica della vita utile residua e la correzione del piano di ammortamento definito, a prescindere dal fatto che la perdita venga o meno rilevata71.

Gli indicatori sintomo di svalutazione elencati dal principio contabile, ovviamente, non esauriscono le casistiche che possono portare ad una perdita di valore. Tali “eventi”, chiarisce l’OIC 9, non rilevano solo nel caso di applicazione del metodo di attualizzazione dei flussi ma anche nell’applicazione della tecnica semplificata72, esposta in seguito.

La perdita rilevata, ai fini contabili, viene iscritta in conto economico alla voce B.10.c). Si precisa che la perdita durevole di valore non può essere mantenuta nel corso degli esercizi successivi “se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata” (art. 2426 cc, n.3), pertanto il ripristino di valore dovrà essere effettuato in modo tale da non superare il valore che l’immobilizzazione avrebbe avuto a quella data nel caso in cui la svalutazione di riferimento non fosse stata effettuata, tenendo conto degli ammortamenti                                                                                                                

71 OIC 9 par. 14, sostituito dal par. 18 con le modifiche del 2015.   72 In questo caso la variazione dei tassi non risulta significativa.

non calcolati73.

Si riporta, per spiegare l’approccio pratico, l’appendice B74 del principio per rilevare l’esistenza di una perdita durevole:

Figura 1: OIC 9 - Appendice B - Albero delle decisioni

Lo schema qui riportato espone il processo logico da compiere per la rilevazione di una perdita durevole di esercizio.

Per meglio comprendere la trattazione del presente capitolo si precisa che la nuova disciplina dell’OIC 9 recepisce come definizione di fair value la stessa data dai principi contabili internazionali approvati dall’UE e specificata nel capitolo ad essi dedicato. Inoltre, le scelte logiche e tecniche che stanno alla base del principio in parola, in vigore dal 2014, sono fedeli agli approcci degli standard settings universalmente accettati e sottolineano lo sforzo dell’Organismo contabile nazionale di cercare uniformità nella                                                                                                                

73 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche alla luce

dell’OIC 9, svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Problematiche tecniche ed operative”, cit. p. 8,Circolare del 15 marzo 2015.

redazione del bilancio d’esercizio. Ad evidenza di ciò, si consideri che il paradigma di riferimento del principio italiano è l’attualizzazione dei flussi di cassa per il calcolo del valore recuperabile.

Tuttavia, considerando il contesto italiano, si è voluto trovare un compromesso nell’applicazione del modello in riferimento alle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di minori dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse.