SESTO CAPITOLO
FINALITA’ DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA GIAPPONESE 133
Articolo 1
Le condizioni necessarie per il possesso della cittadinanza giapponese sono stabilite dalle disposizioni di questa Legge. In Giappone vige lo “ius sanguinis”, per cui la cittadinanza è attribuita per sangue e non per il luogo di nascita. Ci sono tre situazioni secondo le quali si può ottenere la cittadinanza giapponese per nascita, secondo l’Art. 2 del decreto della nazionalità134:
quando almeno un genitore è cittadino giapponese alla nascita del figlio;
quando il padre è morto alla nascita del figlio ed al momento della morte era cittadino giapponese; quando la persona è nata sul suolo giapponese ed entrambi i genitori sono sconosciuti o apolidi.
Anche dopo la nascita, tuttavia, si può ottenere la cittadinanza: se un uomo giapponese non sposato ed una donna non giapponese, hanno un figlio e dopo si sposano ed il padre giapponese riconosce il figlio, esso può acquistare la cittadinanza giapponese e tenerla fino al compimento del 20° anno d’età. E’ fondamentale che il padre del bimbo lo riconosca, è un elemento sine qua, non sussiste il diritto ad ottenere la cittadinanza giapponese. Questo regolamento ha causato diverse controversie: in ogni caso, se la madre non è apolide, il bambino può acquisire la sua cittadinanza, ad esempio se la madre è nata in Marocco, può trasmettere la cittadinanza al figlio, anche nel caso non si possa determinare il padre. Una clausola simile si può applicare ai bimbi nati in Giappone da madri nate in Egitto. Secondo l’Art. 4 del decreto sulla nazionalità, i criteri necessari per la naturalizzazione sono: residenza ininterrotta in Giappone per 5 anni o più; almeno 20 anni d’età od altrimenti idoneità legale; 133 Si tratta della Legge N. 147 del 4 maggio 1950, quale emendata dalla Legge N. 268 del 31 luglio 1952 e dalla Legge N. 45 del 1984. Il testo emendato è in vigore dal 1° gennaio 1984.
condotta sempre buona e nessun passato di comportamento sedizioso;
capitale sufficiente o svolgimento di un mestiere, ognuno personalmente o con la famiglia a supporto di se stessi;
apolidia o disponibilità a rinunciare alla cittadinanza precedente.
Il tutto deve, comunque, essere approvato dal Ministro della Giustizia, il quale può derogare i requisiti di età e di residenza, se il richiedente ha uno speciale rapporto con il Giappone (genitore giapponese). Il decreto sulla nazionalità prevede, inoltre, che la Dieta Nazionale del Giappone135 possa conferire la cittadinanza giapponese con una risoluzione speciale ad una persona che abbia fornito un servigio straordinario al Giappone. Questo provvedimento, però, non è mai stato invocato. Fino agli anni ’80, ai cittadini naturalizzati era richiesto di adottare un cognome giapponese, ma dopo, questo regolamento fu abolito. Un esempio è l’uomo più ricco del Giappone che, nel 2007 si è naturalizzato e che usa il suo cognome coreano piuttosto che uno giapponese (si tratta di Masayoshi Son). Per quando riguarda la perdita della cittadinanza giapponese, essa richiede l’approvazione del Ministro della Giustizia. Generalmente questa richiesta è fatta in seguito alla naturalizzazione in un Paese straniero, ma per rendere l’atto ufficiale è necessario un verbale. Gli Art. 14 e 15 ordinano che: chiunque ottenga la doppia cittadinanza debba fare, tra i 20 ed i 22 anni, una dichiarazione di scelta nella quale rinunci o alla cittadinanza giapponese o a quella estera, altrimenti la sua cittadinanza giapponese è automaticamente revocata. Rinunciare alla cittadinanza straniera, se si ha una doppia cittadinanza diventa, per molti, difficoltoso. Un esempio può essere quello dei cittadini iraniani, essi non possono rinunciare alla nazionalità iraniana fino ai 25 anni, così coloro che hanno doppia cittadinanza nippo – iraniana, perché nati da padre iraniano, dovranno rinunciare alla loro nazionalità giapponese, dato che la loro nazionalità è stata acquisita involontariamente, non è necessario che rinuncino alla cittadinanza iraniana. Rimane il fatto che l’uso dell’altra loro cittadinanza, in Giappone, è un atto di rinuncia alla propria nazionalità. Altro esempio è un cittadino giapponese che prova ad ottenere un lavoro come “languge teacher”, dopo aver ottenuto un
76 permesso di lavoro con il suo passaporto canadese o inglese, in quanto questa posizione non accessibile ai cittadini giapponesi, ma anche questo è un atto di rinuncia alla propria nazionalità. Ugualmente, se un bambino nasce con la doppia nazionalità o la acquisisce da piccolo per la naturalizzazione dei genitori, ottiene la doppia cittadinanza, ma non gli sarà mai permesso di esercitare i suoi diritti di cittadino straniero in Giappone. Questo è un vantaggio per i giapponesi che acquisiscono una cittadinanza a cui non possono rinunciare (es. cittadini giapponesi nati in Giappone da padre nato in uno Stato arabo o in Israele). C’è da aggiungere ancora che, una donna giapponese che sposi un coreano, ottiene automaticamente la cittadinanza coreana, la donna giapponese, però, non perde la cittadinanza giapponese. Nel caso in cui una donna giapponese sposi, invece, un uomo iraniano, acquisisce automaticamente la sua cittadinanza, ma le è concesso di mantenere la doppia cittadinanza nippo – iraniana, poiché l’acquisizione della nazionalità iraniana è stata involontaria136. In concreto, l’Art. 14137 recita “il cittadino giapponese in possesso di una cittadinanza straniera deve scegliere una delle due cittadinanze”: prima del raggiungimento del 22esimo anno di età se ha acquisito ambedue le cittadinanze prima del giorno in cui ha raggiunto il ventesimo anno di età; entro due anni dal giorno in cui ha acquistato la seconda cittadinanza, se tale acquisto è avvenuto dopo il giorno in cui ha raggiunto l’età di 20’anni. La scelta della cittadinanza giapponese può avvenire sia perdendo la cittadinanza straniera, sia facendo la dichiarazione prevista dalla Legge sulla Registrazione138. Con l’Art.17 si fa riferimento al riacquisto della cittadinanza: “Chi essendo minore di 20’anni ha perduto la cittadinanza in virtù dell’Art. 12 (il cittadino giapponese che acquisti una cittadinanza straniera a causa della sua nascita in uno stato straniero perde la cittadinanza giapponese con effetto retroattivo al momento della nascita, a meno che manifesti la sua
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Dati rilevati dall’analisi del sito web www.moj.go.jp
137 Dati rilevati dall’analisi del testo già citato in note precedenti, vedi nota n. 73 138 Dati rilevati dall’analisi del sito web www.soumu.go.jp (Changes to the Basic Resident Registration Law) e altri dati
volontà di mantenere la cittadinanza conformemente alle disposizioni della Legge sulla Registrazione della Famiglia139), può riacquistarla notificando la sua intenzione al Ministro della giustizia se è domiciliato in Giappone. Colui che è in possesso di due cittadinanze e non notifica al Ministro della giustizia quale delle due intenda mantenere, perde quella giapponese e può riacquistarla solo facendo richiesta, al Ministro stesso, e solo se soddisfa i requisiti (numero 5 del par.1 dell’Art. 5, cioè: essere apolide o perdere la cittadinanza già posseduta per effetto dell’acquisto della cittadinanza giapponese140). Se, tuttavia, l’interessato non è in grado di notificare la sua intenzione entro il termine, a causa di calamità naturali o per altre cause a lui non imputabili, il termine è spostato alla scadenza di un mese dal momento in cui sia in grado di fare la notifica. Ci sono poi delle disposizioni dette “disposizioni complementari adottate con la
legge n. 45 del 1984”, che all’Art. 1 chiariscono che: “la presente legge è applicabile dal 1° gennaio 1985” e
con l’Art. 2 si afferma che: “qualora sia stata fatta domanda di naturalizzazione o notifica di rinuncia alla cittadinanza prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le norme vigenti a quel momento come non emendate dalla presente legge”.