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Le fonti(prove) originali

Nel documento La Rivelazione divina e la giustizia umana (pagine 181-185)

Le prove originali sono definitive e stabilite nel Corano e nella Sunnah, e non dipendono dal giudizio su un’altra prova.

1. Il Glorioso Corano

Il termine Corano nella lingua araba, è la fonte del verbo leggere, col quale si indica uno o la somma dei versetti. È la parola di Dio, disceso tramite la rivelazione al Profeta Muhammad, in lingua araba, raccolto nei libri (Masahef) arabi e le sue traduzioni in altre lingue non sono considerati Corano, alla stregua della sua interpretazione in lingua araba. Il modo della sua trascrizione è detto “Tauator”, ossia attraverso il racconto del gruppo che non ammette il dubbio nella sua autenticità. La prova della sua discesa da Dio risiede nel fatto che il Corano ha sfidato chiunque di eguagliarlo in diversi campi, sintassi, contenuto e spiritualità. Il Corano consiste in sei mila versetti (Ayah), che riguardano tematiche diverse: notizie sui popoli antichi, i misteri della creazione e le sue discipline e norme, classificabili nel modo seguente:

- Norme attinenti ai dogmi, che obbligano il credente ad ammettere l’unicità di Dio e la fede negli angeli, nei profeti, nei libri sacri e nel giorno del giudizio;

- Norme morali attinenti alle doti e le qualità che il credente Al-Mukallaf deve avere e quelle che deve evitare;

- Norme pratiche che riguardano le parole, le azioni, gli accordi ed i comportamenti del credente Mukallaf . Tali norme si dividono in due parti: I riti religiosi che si attengono al rapporto dell’Uomo con il proprio Dio ‘Ibadat, ed i comportamenti Mo‘amalat per quanto riguarda i rapporti tra i credenti Al-

Mukallafin, individui o gruppi.

I versetti delle norme comportamentali nel Corano, sono due cento e venti otto, classificabili secondo i termini giuridici moderni come segue:

1) Norme degli stati personali, che attualmente sono definite “legge della famiglia”, ossia le norme che regolano il rapporto tra i coniugi ed i familiari, e sono settanta versetti;

2) Le norme civili, che riguardano i comportamenti degli individui, i loro scambi, quali le vendite, gli affitti, i pegni, garanzie, prestiti, adempimenti e commercio, che regolano le relazioni finanziarie degli individui, e salvaguardano i diritti di tutti. I versetti sono settanta;

3)Le norme penali che riguardano i reati punibili, commessi dall’individuo, che servono a proteggere la vita della gente, le loro proprietà, onore e diritti, oltre a definire il rapporto tra la vittima, il reo e la nazione. I versetti sono trenta circa.

4) Le norme dei processi, che riguardano la giurisdizione, la testimonianza ed il giuramento, che servono a regolare le procedure per la realizzazione della giustizia tra la gente. I versetti sono tredici circa;

5) Le norme costituzionali, che riguardano il sistema di governo ed il suo regolamento, e servono a definire il rapporto tra l’autorità e l’individuo, ed i diritti degli individui e le comunità. I versetti sono dieci;

6) Le norme internazionali, che riguardano le relazioni tra lo stato islamico e gli altri stati, oltre a quelle con i non musulmani nello stato islamico, e servono a definire i rapporti dello stato islamico con gli altri stati nei tempi di pace e di guerra. I versetti sono venticinque circa;

7) Le norme economiche e finanziarie, che riguardano i diritti di bisognosi e degli diseredati nei confronti dei ricchi, oltre alla regolazione delle entrate e delle uscite, e servono a regolare i rapporti finanziari tra i ricchi e i poveri, e tra lo stato e gli individui. I versetti sono dieci.

Leggendo i versetti del Corano che riguardano le norme, si evince che esse sono descritte in modo dettagliato per quanto attiene ai riti religiosi, ivi compreso lo stato personale e la successione, dato che la maggior parte di tali norme è

attinente alla sfera religiosa, che non si sottomette alla facoltà mentale e non si evolve con l’evoluzione delle circostanze. Le norme civili, penali, costituzionali, internazionali ed economiche, contengono norme generali e principi fondamentali, e raramente offrono dettagli delle stesse, in quanto si evolvono insieme all’evoluzione delle circostanze e degli interessi. Il Corano si è limitato alle norme generali ed i principi fondamentali, acconsentendo ai governanti di stabilire le leggi in base agli interessi ed in conformità con i principi del Corano, a patto che non ci sia conflitto, anche parziale155.

2. La Sunnah del Profeta

La Sunnah, in lingua araba, è il metodo abituale o l’abitudine continua. Nella terminologia giuridica, la Sunnah è : le parole, le azioni ed i consensi del Profeta

Muhammad :

- La Sunnah verbale consiste negli Hadit pronunciati dal Profeta nelle varie occasioni;

- La Sunnah pratica consiste negli atti legislativi del Profeta;

- La Sunnah consensuale, ossia il silenzio del Profeta di fronte ad un detto o atto, avvenuti in sua presenza, o in sua assenza, di cui è stato informato in seguito, ed infine il tacito accordo.

Le norme derivate dalla Sunnah, sono classificabili in tre gruppi:

1. Norme decise e confermate in virtù ad una norma citata nel Corano: in tale caso la norma ha due prove e due indizi, il Corano e la Sunnah;

2. Norme descritte in modo dettagliato ed interpretate in base a quanto citato nel Corano in maniera complessiva, come i riti: la preghiera, l’elemosina (zakat) e il pellegrinaggio. Oltre agli scambi e comportamemti, come il dettaglio dei tipi d’usura, proibiti dal Corano;

3. Norme indipendenti, che non hanno il riscontro di testi nel Corano. In questo caso, la Sunnah funge da fonte per la norma, in quanto il Corano ha conferito al Profeta la facoltà di legiferare, con l’obbligo di obbedienza verso il Profeta in ciò che ordina e l’astensione da ciò che proibisce:

 ..Prendete quello che il messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi

nega...Al-Hasr( l’Esodo) LIX/7

Senza dubbio, la legislazione del Profeta rappresenta un suo sforzo, basato sullo spirito e sui principi del Corano. Egli, legiferando, si attiene al criterio stabilito dal Corano e all’applicazione dei suoi principi generali, per cui le fonti delle norme della Sunnah sono quelle del Corano, da cui si evince che non vi è contrasto tra le norme della Sunnah e quelle del Corano156.

Quanto si riferisce ai detti e alle azioni è considerato prova vincolante per i musulmani, in quanto proviene dal Profeta, che rientra nella legislazione generale e gli esempi da seguire, essendo Muhammad  un uomo come tutta la gente, scelto da Dio ed inviato all’umanità, come è confermato dalle parole di Dio:

 Dì(o Muhammad) “ Non sono altro che un uomo come voi.. Chi spera di incontrare il suo Signore compia il bene e nell’adorazione non associ alcuno al suo Signore” Al-Kahf(la caverna)XVIII/110.

Ciò che non si considera legislazione tra i discorsi e le azioni del Profeta: - Gli atti provenienti dal Profeta nell’ambito della sua natura umana, come movimenti corporali (alzarsi, sedersi, camminare, mangiare…etc.) e atti quotidiani, che non sono considerati propri della legislazione, ma sono attinenti alla sua natura umana.

- Gli atti attinenti alla sua esperienza umana, l’ingegno, le conoscenze nel campo del commercio, l’agricoltura, l’organizzazione militare e bellica, la cura medica ed affini, non sono considerati propri della legislazione, in quanto si basano sulla sua esperienza terrena e valutazione personale.

- Gli atti compiuti dal Profeta, provati come sue esclusive prerogative, non sono considerati propri della legislazione, come i suoi matrimoni che hanno superato il numero di quattro mogli.

In conclusione, le parole e gli atti provenienti dal Profeta nei tre casi precedenti, sono considerati propri della Sunnah, senza tuttavia assumere i connotati di legislazione o di legge vincolante157.

Nel documento La Rivelazione divina e la giustizia umana (pagine 181-185)

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