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Forme di sostegno e di tutela della vittima di delitti di criminalità organizzata

L’ASCOLTO TRA QUADRO NORMATIVO E PRASSI

IV. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, VITTIMA DI REATO E TESTIMONE di Roberto Alfonso

2. Forme di sostegno e di tutela della vittima di delitti di criminalità organizzata

Per la verità, il Legislatore non ha previsto a favore delle vittime soltanto elargizioni e contributi in denaro, ma ha approntato un sistema che comprende, secondo i casi, interventi articolati e diversamente modulati di aiuto sociale, assistenza e solidarietà, come, ad esempio, l’istituzione di Fondi per le vittime dell’usura, delle richieste estorsive, dei delitti di mafia, del terrorismo, ecc.; l’assunzione presso pubbliche amministrazioni delle vittime o dei loro parenti;

interventi di natura risarcitoria con finalità di reinserimento socio-economico; interventi di sicurezza mediante inserimento nel sistema di protezione finalizzato alla tutela dell’incolumità fisica.

La scelta del tipo di intervento dipende da molteplici condizioni indicate dalla legge:

1) dalla tipologia del delitto di cui il soggetto è vittima. Vi sono vittime di molti delitti alle quali è riconosciuto soltanto il diritto al risarcimento del danno da far valere in sede civile o nell’ambito del processo penale, e non godono di nessun intervento pubblico da parte dello Stato.

2) dalla veste processuale assunta dalla vittima: persona offesa, persona danneggiata e persona informata sui fatti – testimone.

3) dalla collaborazione della vittima con l’autorità giudiziaria per la ricostruzione del fatto delittuoso e per la individuazione e la cattura degli autori di esso.

Si tratta, insomma, di forme concrete di tutela mediante le quali la società, rappresentata dalle Istituzioni, assicura assistenza e solidarietà alle vittime, manifestando gratitudine e riconoscenza verso coloro i quali hanno difeso, anche con la vita, principi e valori fondanti di essa, fra cui può sicuramente essere inserita la libertà di iniziativa economica.

Legge 20 ottobre 1990 n. 302 – Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata La legge prevede una elargizione fino a lire 150 milioni a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416 bis del codice penale, a condizione che: 1) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale; 2) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi sopraindicati, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

L’elargizione è inoltre corrisposta a chiunque subisca un’invalidità, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

Legge 23 novembre 1998 n. 407 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Questa legge apportava modifiche migliorative alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 sia perché allargava la fascia dei soggetti che possono godere dei benefici, sia perché prevedeva benefici diversi dalla sola elargizione di denaro.

Decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 186

Il dl. citato ha apportato ulteriori modifiche alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 previsto nuove e diverse forme di finanziamento del Fondo e ha apportato modifiche ai requisiti che devono possedere i soggetti che chiedono l’intervento del Fondo.

Decreto legge 31 dicembre 1991 n. 419, convertito con modifiche, dalla legge 18 febbraio 1992 n. 172, modificata ancora dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44, modificata a sua volta dal dl. 13 settembre 1999 n. 317, convertito con modifiche, dalla legge 12 novembre 1999 n. 414

Con la legge citata viene istituito il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Essa però viene nel tempo modificata per adeguarla alle situazioni concrete così come conosciute attraverso l’esperienza delle indagini e dei processi per i delitti di estorsione commessi da gruppi criminali mafiosi, e per agevolare le vittime nell’utilizzo del fondo in questione. Modifiche rilevanti intervengono, infatti, con la legge 23 febbraio 1999 n. 44, modificata a sua volta dal dl.

13 settembre 1999 n. 317, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 1999 n. 414. Il quadro normativo risultante dal sovrapporsi delle disposizioni è il seguente: ai soggetti danneggiati da attività estorsive, quindi non soltanto alle persone offese ma anche a quelle danneggiate, viene elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.

Le categorie di soggetti che possono beneficiare dell’elargizione sono gli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o una professione.

Essi devono aver subito un danno a beni mobili o immobile ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata.

Il danno deve essere conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive; alle quali vengono equiparate tutte quelle condotte delittuose che sono riconducibili a finalità estorsive.

La vittima, per potere ottenere l’elargizione, non deve aderire alla richiesta estorsiva; non deve avere concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi; non deve essere sottoposta a misure di prevenzione; deve avere riferito i fatti all’autorità giudiziaria.

L’elargizione è concessa anche agli appartenenti ad associazioni di solidarietà che hanno lo scopo di prestare assistenza ai soggetti danneggiati se subiscono un danno in conseguenza della loro attività.

L’elargizione è, altresì, concessa a soggetti diversi da quelli ai quali la richiesta estorsiva è diretta se hanno comunque subito un danno dal reato.

L’elargizione è concessa, altresì, ai familiari superstiti se uno dei soggetti sopra indicati perde la vita in conseguenza dell’attività delittuosa.

Le condizioni, i termini, le modalità e il procedimento per ottenere l’elargizione sono regolati dalla legge.

Legge 7 marzo 1996 n. 108 contenente disposizioni in materia di usura

Essa istituisce presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, un Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, con il compito di provvedere all’erogazione di mutui, di durata non superiore al decennio, senza interessi e senza oneri fiscali a favore di esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o una professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Legge 23 novembre 1998 n. 407 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Anche con questa legge vengono previste provvidenze per le vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata.

Legge 22 dicembre 1999 n. 512 – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. – Recentemente modificata dal dl. 2 ottobre 2008 n. 151, convertito con modifiche dalla legge 28 novembre 2008 n. 186

La legge ha istituito, presso il Ministero dell’interno, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Hanno diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata pronunciata, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all’art. 416 bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416 bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

Hanno, altresì, diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna.

La legge contiene anche modifiche all’art. 2 undecies della legge 31 maggio 1965 n. 575 secondo le quali il ricavato della vendita dei beni confiscati con la misura di prevenzione patrimoniale può essere destinato al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Si tratta, in verità, di una norma manifesto, perciò, come tante, inapplicabile. Infatti, è bene precisare che l’interpretazione corretta della norma sembra essere quella secondo cui tale destinazione può essere finalizzata esclusivamente ad alimentare il Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e non al soddisfacimento dei diritti delle parti offese; le quali nel procedimento di prevenzione non possono trovare ascolto. Esse, infatti, solo costituendosi parte civile nell’ambito del processo penale, all’esito del quale i beni vengono confiscati con la sentenza di condanna, possono ottenere le restituzioni e il risarcimento.

Il dl. 2 ottobre 2008 n. 151, convertito nella legge 28 novembre 2008 n. 186, ha previsto nuove e diverse forme di finanziamento del Fondo e ha apportato modifiche ai requisiti che devono possedere i soggetti che chiedono l’intervento del Fondo.

Legge 3 agosto 2004 n. 206 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice In virtù di tale legge sono riconosciute a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti delle provvidenze economiche.

Nella passata legislatura la Camera dei Deputati il 21 novembre 2007, prendendo atto che esiste attualmente una disparità di trattamento nel riconoscimento dei benefici tra le vittime della mafia e quelle del terrorismo, ha approvato un ordine del giorno per impegnare il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere alle vittime della mafia i benefici previsti dalla legge del 3 agosto 2004 n. 206.

3. Quali sono i delitti di criminalità organizzata, alle cui vittime è riconosciuta tutela